(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58, del 26 giugno 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447); Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore); Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico); Vista la legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998); Considerato quanto segue: 1. Con le modifiche introdotte dalla l.r. 2/2020 alla l.r. 48/1994, e' stata riconosciuta l'importanza strategica regionale, nazionale ed internazionale, dell'autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero, che rappresenta il circuito automobilistico e motociclistico piu' importante della regione, nonche' uno dei piu' importanti a livello nazionale, per lo svolgimento di attivita' agonistiche, sportive, test tecnici e attivita' ricreative; 2. Ad una rinnovata valutazione, nonche' alla luce dell'impugnativa proposta dal Governo avverso la l.r. 2/2020 dinanzi alla Corte costituzionale e del conseguente giudizio ad oggi pendente dinanzi a tale Corte, e' necessario apportare alcune modifiche alla l.r. 48/1994, come modificata dalla l.r. 2/2020, e inserire delle precisazioni finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti; 3. In particolare, e' necessario precisare che, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, il Comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell'autodromo concordano, mediante apposita convenzione, le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti e a garantire le cautele tecniche necessarie per lo svolgimento delle attivita', sentiti i comuni interessati e assicurando il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT); 4. E' necessario eliminare il numero dei giorni di durata massima delle autorizzazioni in deroga, precedentemente fissato in duecentottanta, nonche' eliminare le fasce orarie nell'ambito delle quali puo' svolgersi l'attivita' motoristica, rinviando per tale via, direttamente a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento; 5. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, e' necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Precisazioni sul procedimento di autorizzazione delle attivita' motoristiche nell'autodromo. Modifiche all' art. 8-bis della l.r. 48/1994 1. Al comma 2 dell' art. 8-bis della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), dopo le parole: «inquinamento acustico» sono aggiunte le seguenti: «, sentiti i comuni interessati ,». 2. Alla fine del comma 2 dell' art. 8-bis della l.r. 48/1994 sono aggiunte le parole: «, assicurando il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) .». 3. Al comma 3 dell' art. 8-bis della l.r. 48/1994, le parole: «e non possono essere previste per piu' di duecentottanta giorni annui di attivita' continuativa» sono soppresse. 4. Il comma 4 dell'art. 8-bis della l.r. 48/1994 e' abrogato.