(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58, del
                           26 giugno 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto il decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 aprile 2001,  n.  304  (Regolamento  recante  disciplina
delle emissioni sonore prodotte  nello  svolgimento  delle  attivita'
motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26  ottobre  1995,  n.
447); 
  Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di
circolazione fuori strada dei veicoli a motore); 
  Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme  in  materia
di inquinamento acustico); 
  Vista la legge regionale 3 gennaio 2020,  n.  2  (Disposizioni  sul
circuito automobilistico  e  motociclistico  situato  nel  Comune  di
Scarperia e San Piero.  Modifiche  alla  l.r.  48/1994  e  alla  l.r.
89/1998); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Con le  modifiche  introdotte  dalla  l.r.  2/2020  alla  l.r.
48/1994, e' stata  riconosciuta  l'importanza  strategica  regionale,
nazionale ed internazionale, dell'autodromo  situato  nel  Comune  di
Scarperia e San Piero, che rappresenta il circuito automobilistico  e
motociclistico piu' importante della regione, nonche'  uno  dei  piu'
importanti a livello  nazionale,  per  lo  svolgimento  di  attivita'
agonistiche, sportive, test tecnici e attivita' ricreative; 
    2.   Ad   una   rinnovata   valutazione,   nonche'   alla    luce
dell'impugnativa proposta dal Governo avverso la l.r. 2/2020  dinanzi
alla Corte costituzionale e del conseguente giudizio ad oggi pendente
dinanzi a tale Corte, e' necessario apportare alcune  modifiche  alla
l.r. 48/1994, come modificata dalla l.r.  2/2020,  e  inserire  delle
precisazioni finalizzate ad assicurare il  corretto  svolgimento  dei
procedimenti; 
    3. In particolare, e'  necessario  precisare  che,  nel  rispetto
della normativa statale e regionale  di  riferimento,  il  Comune  di
Scarperia  e  San  Piero  e  il   soggetto   gestore   dell'autodromo
concordano, mediante apposita convenzione, le misure  finalizzate  ad
implementare la sicurezza degli impianti e  a  garantire  le  cautele
tecniche necessarie per lo svolgimento  delle  attivita',  sentiti  i
comuni  interessati  e  assicurando  il  coinvolgimento  dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT); 
    4. E' necessario eliminare il numero dei giorni di durata massima
delle  autorizzazioni   in   deroga,   precedentemente   fissato   in
duecentottanta, nonche' eliminare le fasce orarie  nell'ambito  delle
quali puo' svolgersi l'attivita' motoristica, rinviando per tale via,
direttamente  a  quanto   disposto   dalla   normativa   statale   di
riferimento; 
    5.  Al  fine  di  consentire   l'immediata   applicazione   delle
disposizioni della presente legge, e' necessario  disporre  l'entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul
Bollettino ufficiale della Regione Toscana; 
  Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
Precisazioni  sul  procedimento  di  autorizzazione  delle  attivita'
                    motoristiche nell'autodromo. 
            Modifiche all' art. 8-bis della l.r. 48/1994 
 
  1. Al comma 2 dell' art. 8-bis  della  legge  regionale  27  giugno
1994, n. 48 (Norme  in  materia  di  circolazione  fuori  strada  dei
veicoli a motore),  dopo  le  parole:  «inquinamento  acustico»  sono
aggiunte le seguenti: «, sentiti i comuni interessati ,». 
  2. Alla fine del comma 2 dell' art. 8-bis della l.r.  48/1994  sono
aggiunte le parole: «,  assicurando  il  coinvolgimento  dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) .». 
  3. Al comma 3 dell' art. 8-bis della l.r. 48/1994,  le  parole:  «e
non possono essere previste per piu' di duecentottanta  giorni  annui
di attivita' continuativa» sono soppresse. 
  4. Il comma 4 dell'art. 8-bis della l.r. 48/1994 e' abrogato.