Art. 5 Decadenza 1. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa dichiara la decadenza totale o parziale dell'assegno di natalita' nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 2. 2. La decadenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le ipotesi previste dal comma 1, con recupero delle somme eventualmente erogate successivamente a tale data.