Art. 5 
 
                              Decadenza 
 
  1.  L'Agenzia  provinciale  per  l'assistenza   e   la   previdenza
integrativa dichiara la decadenza totale o parziale  dell'assegno  di
natalita' nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 2. 
  2. La decadenza decorre dal primo  giorno  del  mese  successivo  a
quello in cui si sono verificate le ipotesi previste dal comma 1, con
recupero delle somme eventualmente  erogate  successivamente  a  tale
data.