Art. 3 Immobili destinati all'attivita' agrituristica. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituita dalla seguente: «c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da: 1) interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 71, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 65/2014; 2) addizioni volumetriche di cui all'art. 71, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 65/2014; 3) addizione volumetrica di cui all'art. 71, comma 1-bis, e all'art. 72, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 65/2014; 4) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 71, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 65/2014; 5) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 71, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 65/2014; 6) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'art. 134, comma 1, lettera i).».