Art. 3 
 
Immobili destinati all'attivita' agrituristica. Modifiche all'art. 17
                  della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale  n.
30/2003 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) salvo i limiti e le condizioni previsti  dagli  strumenti  di
pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da: 
      1) interventi di sostituzione  edilizia  di  cui  all'art.  71,
comma 1, lettera l), della legge regionale n. 65/2014; 
      2) addizioni volumetriche di cui all'art. 71, comma 1,  lettera
g), della legge regionale n. 65/2014; 
      3) addizione volumetrica di cui all'art.  71,  comma  1-bis,  e
all'art. 72, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 65/2014; 
      4) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di  cui
all'art. 71, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 65/2014; 
      5) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui
all'art. 71, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 65/2014; 
      6) interventi di  ripristino  di  edifici,  o  parti  di  essi,
crollati o demoliti di cui all'art. 134, comma 1, lettera i).».