Art. 5 
 
Vigilanza e controllo. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n.
                               30/2003 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 23 della  legge  regionale  n.  30/2003  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul  rispetto
del requisito della principalita' dell'attivita' agricola in rapporto
alle attivita' agrituristiche indicate nel titolo abilitativo,  sulla
classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla  natura
dei prodotti di cui all'art.  15  nel  caso  di  somministrazione  di
pasti, alimenti e bevande. La regione controlla il  mantenimento  del
requisito della principalita' di cui all'art. 7 su tutte  le  aziende
agrituristiche  almeno  ogni  tre  anni.  Il  controllo  sugli  altri
requisiti e' effettuato su un numero di strutture  non  inferiore  al
dieci per cento delle strutture presenti  sul  territorio  regionale.
L'esito dei controlli e' comunicato ai comuni.».