Art. 5 Vigilanza e controllo. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 30/2003 1. Il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalita' dell'attivita' agricola in rapporto alle attivita' agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all'art. 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande. La regione controlla il mantenimento del requisito della principalita' di cui all'art. 7 su tutte le aziende agrituristiche almeno ogni tre anni. Il controllo sugli altri requisiti e' effettuato su un numero di strutture non inferiore al dieci per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli e' comunicato ai comuni.».