Allegato Tutela della minoranza linguistica arbereshe di Villa Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE) e contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia. Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del principio di tutela delle minoranze linguistiche espresso dall'art. 6 della Costituzione ed in armonia con i principi affermati nelle Convenzioni europee ed internazionali in materia di tutela delle minoranze e delle diversita' linguistiche e culturali, promuove interventi finalizzati alla valorizzazione della comunita' etnico linguistica di origine arbereshe presente nel territorio del Comune di Rosciano quale elemento caratterizzante la cultura abruzzese, in attuazione del riconoscimento effettuato dalla Provincia di Pescara. 2. Al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, linguistico, religioso, demoetnoantropologico e liturgico della comunita' arbereshe, la Regione sostiene iniziative intese a garantirne la conservazione, il recupero e lo sviluppo dell'identita' culturale, promuovendo, altresi', tutte le iniziative e gli incentivi per la permanenza della popolazione nei luoghi di origine e per l'approfondimento delle ragioni della loro identita'. Art. 2. Modalita' attuative 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Giunta regionale e' autorizzata a concedere annualmente contributi al Comune di Rosciano ed ai soggetti di cui all'art. 4 per la realizzazione di iniziative riguardanti: a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche, artistiche, culturali, liturgiche, demoetnoantropologiche e religiose caratteristiche della comunita'; b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione o la diffusione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica; c) la costituzione e la valorizzazione di musei locali, di centri di studio e cooperative di servizio mirate a tale specifica attivita'; d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie della comunita'; e) lo sviluppo di forme di solidarieta' con comunita' albanofone in Italia e all'estero; f) la realizzazione di opere infrastrutturali che possano dare risalto alla tutela ed alla promozione della minoranza linguistica e della comunita' arbereshe; g) progetti di valorizzazione turistico-culturale promossi in collaborazione con altre Regioni italiane, ove siano presenti comunita' etnico linguistiche di origine arbereshe. Art. 3. Interventi a favore di attivita' didattiche 1. La Regione favorisce attivita' di studio e scambio in ambito scolastico, nonche', in generale, di ricerca, informazione e divulgazione sulle tematiche riguardanti la comunita' arbereshe. La Regione, inoltre, incoraggia l'apprendimento della lingua albanese, sostenendo e finanziando corsi ed altre iniziative didattiche, formative e di aggiornamento, nonche' servizi di traduzione e di ricerca lessicografica. Art. 4. Soggetti beneficiari 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, in aggiunta al Comune di Rosciano, possono accedere ai contributi di cui all'art. 2 i seguenti soggetti operanti nel territorio regionale: a) le pro loco regolarmente costituite; b) le istituzioni ecclesiastiche; c) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). Art. 5. Presentazione delle proposte 1. I soggetti di cui all'art. 4 che intendono promuovere iniziative o manifestazioni finalizzate al perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, possono presentare progetti entro il 31 marzo di ogni anno al Dipartimento regionale competente in materia di cultura. 2. I progetti, firmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredati da una relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare, da un preventivo di spesa per ogni singola iniziativa con l'indicazione dell'eventuale partecipazione finanziaria di privati o di altri enti, da un progetto preliminare e preventivo di spesa occorrente nel caso di interventi volti al recupero di monumenti o all'acquisto di edifici da destinare a sede museale ed alla realizzazione di opere infrastrutturali volte alla promozione e alla valorizzazione della comunita' arbereshe. Art. 6. Modalita' di finanziamento 1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte pervenute, approva la programmazione annuale degli interventi. 2. Il finanziamento dei progetti e' disposto in due soluzioni: a) il 60% in acconto, alla dichiarazione di conferma dell'intento di realizzare l'iniziativa proposta, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo; b) il 40% a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attivita' svolta ed all'indicazione delle spese sostenute. 3. La concessione dei contributi regionali comporta, per i beneficiari, l'obbligo di realizzare le attivita' sovvenzionate in modo conforme a quanto indicato nella relazione e nel preventivo finanziario allegati alla domanda o alla proposta. Art. 7. Regolarita' contabile e vigilanza 1. La Regione Abruzzo puo' disporre forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture, in ordine alle attivita' ammesse a finanziamento ai sensi della presente legge. 2. In particolare, la Regione verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare. In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, la Regione provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso. Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge, stimata per l'anno 2020 in euro 50.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo capitolo denominato «Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese» istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali», Programma 02 «Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti». 2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 e' assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'art. 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili). A tal fine e' apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020: a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese» per euro 50.000,00; b) in diminuzione parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo 91472/2 per euro 50.000,00. 3. Per gli anni successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge, si fa fronte con le risorse stanziate nell'apposito capitolo denominato «Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese», Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio regionale, determinate ed iscritte, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Art. 9. Contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia 1. Per l'anno 2020, nel rispetto di quanto indicato all'art. 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, secondo il quale le attrezzature religiose sono da considerarsi a tutti gli effetti di interesse comune, nonche' in osservanza dei principi di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la valorizzazione del loro ruolo), in particolare del comma 3 dell'art. 1, e' autorizzato un contributo straordinario pari a euro 20.000,00 in favore della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia per far fronte alle spese per la realizzazione della chiesa sita in via Caduti per Servizio a Pescara. 2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo capitolo denominato «Contributo Straordinario in favore della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia» istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020/2022 Missione 12, Programma 08, Titolo 1. 3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede attraverso la rimodulazione delle risorse allocate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022 per l'annualita' 2020. Art. 10. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/9 del 15 luglio 2020, ha approvato la presente legge. Il Presidente: Sospiri (Omissis)