Allegato 
 
Tutela  della  minoranza  linguistica  arbereshe  di  Villa   Badessa
  frazione del Comune di Rosciano (PE) e contributo  straordinario  a
  sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia. 
 
                               Art. 1. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del principio di tutela delle
minoranze linguistiche espresso dall'art. 6 della Costituzione ed  in
armonia  con  i  principi  affermati  nelle  Convenzioni  europee  ed
internazionali  in  materia  di  tutela  delle  minoranze   e   delle
diversita' linguistiche e culturali, promuove interventi  finalizzati
alla valorizzazione della comunita'  etnico  linguistica  di  origine
arbereshe presente  nel  territorio  del  Comune  di  Rosciano  quale
elemento caratterizzante la  cultura  abruzzese,  in  attuazione  del
riconoscimento effettuato dalla Provincia di Pescara. 
    2. Al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione  del
patrimonio storico,  culturale,  artistico,  linguistico,  religioso,
demoetnoantropologico  e  liturgico  della  comunita'  arbereshe,  la
Regione sostiene iniziative intese a garantirne la conservazione,  il
recupero  e  lo  sviluppo  dell'identita'   culturale,   promuovendo,
altresi', tutte le iniziative e gli incentivi per la permanenza della
popolazione nei luoghi  di  origine  e  per  l'approfondimento  delle
ragioni della loro identita'. 
 
                               Art. 2. 
 
                         Modalita' attuative 
 
    1. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  all'art.  1,  la
Giunta regionale e' autorizzata a concedere annualmente contributi al
Comune  di  Rosciano  ed  ai  soggetti  di  cui  all'art.  4  per  la
realizzazione di iniziative riguardanti: 
      a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione
di  testimonianze  storiche,   artistiche,   culturali,   liturgiche,
demoetnoantropologiche e religiose caratteristiche della comunita'; 
      b)  lo  sviluppo  della  ricerca  storica  e  linguistica,   la
pubblicazione  o  la  diffusione  di  studi,  ricerche  e  documenti,
l'istituzione di corsi di cultura  locale,  la  valorizzazione  della
lingua e della toponomastica; 
      c) la costituzione e la  valorizzazione  di  musei  locali,  di
centri di studio e cooperative di servizio mirate  a  tale  specifica
attivita'; 
      d)   l'organizzazione   di    manifestazioni    rivolte    alla
valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie della comunita'; 
      e)  lo  sviluppo  di  forme  di  solidarieta'   con   comunita'
albanofone in Italia e all'estero; 
      f) la realizzazione di opere infrastrutturali che possano  dare
risalto alla tutela ed alla promozione della minoranza linguistica  e
della comunita' arbereshe; 
      g) progetti di valorizzazione turistico-culturale  promossi  in
collaborazione  con  altre  Regioni  italiane,  ove  siano   presenti
comunita' etnico linguistiche di origine arbereshe. 
 
                               Art. 3. 
 
             Interventi a favore di attivita' didattiche 
 
    1. La Regione favorisce attivita' di studio e scambio  in  ambito
scolastico,  nonche',  in  generale,  di  ricerca,   informazione   e
divulgazione sulle tematiche riguardanti la comunita'  arbereshe.  La
Regione, inoltre, incoraggia l'apprendimento della  lingua  albanese,
sostenendo  e  finanziando  corsi  ed  altre  iniziative  didattiche,
formative e di aggiornamento, nonche'  servizi  di  traduzione  e  di
ricerca lessicografica. 
 
                               Art. 4. 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  alla  presente
legge, in  aggiunta  al  Comune  di  Rosciano,  possono  accedere  ai
contributi di  cui  all'art.  2  i  seguenti  soggetti  operanti  nel
territorio regionale: 
      a) le pro loco regolarmente costituite; 
      b) le istituzioni ecclesiastiche; 
      c) gli enti del terzo settore di cui al decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma  dell'art.  1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). 
 
                               Art. 5. 
 
                    Presentazione delle proposte 
 
    1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  4  che  intendono  promuovere
iniziative  o  manifestazioni  finalizzate  al  perseguimento   delle
finalita' di cui alla presente  legge,  possono  presentare  progetti
entro il 31 marzo di ogni anno al Dipartimento  regionale  competente
in materia di cultura. 
    2. I progetti, firmati dal  legale  rappresentante  del  soggetto
richiedente, devono essere corredati da  una  relazione  illustrativa
dell'iniziativa da realizzare, da un preventivo  di  spesa  per  ogni
singola iniziativa con  l'indicazione  dell'eventuale  partecipazione
finanziaria di privati o di altri enti, da un progetto preliminare  e
preventivo di spesa  occorrente  nel  caso  di  interventi  volti  al
recupero di monumenti o all'acquisto di edifici da destinare  a  sede
museale ed alla realizzazione di opere  infrastrutturali  volte  alla
promozione e alla valorizzazione della comunita' arbereshe. 
 
                               Art. 6. 
 
                     Modalita' di finanziamento 
 
    1. La Giunta regionale,  sulla  base  delle  proposte  pervenute,
approva la programmazione annuale degli interventi. 
    2. Il finanziamento dei progetti e' disposto in due soluzioni: 
      a)  il  60%  in  acconto,  alla   dichiarazione   di   conferma
dell'intento di  realizzare  l'iniziativa  proposta,  rilasciata  dal
legale rappresentante del soggetto beneficiario entro  trenta  giorni
dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo; 
      b)  il  40%  a  saldo,  alla  presentazione   della   relazione
attestante  l'attivita'  svolta  ed   all'indicazione   delle   spese
sostenute. 
    3. La  concessione  dei  contributi  regionali  comporta,  per  i
beneficiari, l'obbligo di realizzare le  attivita'  sovvenzionate  in
modo conforme a quanto indicato  nella  relazione  e  nel  preventivo
finanziario allegati alla domanda o alla proposta. 
 
                               Art. 7. 
 
                  Regolarita' contabile e vigilanza 
 
    1. La  Regione  Abruzzo  puo'  disporre  forme  di  vigilanza  ed
ispezione attraverso le proprie strutture, in ordine  alle  attivita'
ammesse a finanziamento ai sensi della presente legge. 
    2. In particolare, la Regione verifica il corretto  utilizzo  dei
contributi erogati, disponendo il recupero delle somme utilizzate  in
modo irregolare. In caso di parziale realizzazione  delle  iniziative
ammesse a contributo, la Regione provvede alla revoca o  al  recupero
parziale del contributo concesso. 
 
                               Art. 8. 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 7
della presente legge, stimata per l'anno 2020 in euro  50.000,00,  si
fa fronte con le risorse di  apposito  e  nuovo  capitolo  denominato
«Tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio   linguistico   regionale
abruzzese» istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio  regionale   2020-2022,   alla   Missione   05   «Tutela   e
valorizzazione  dei  beni  e  attivita'  culturali»,   Programma   02
«Attivita' culturali e interventi  diversi  nel  settore  culturale»,
Titolo 1 «Spese correnti». 
    2. La copertura finanziaria della spesa di  cui  al  comma  1  e'
assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione  legislativa  di
spesa relativa all'art. 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10
(Disposizioni   urgenti   in   materia   finanziaria   per   esigenze
indifferibili). A tal fine e' apportata la  seguente  variazione  per
competenza e cassa al bilancio  regionale  di  previsione  2020-2022,
esercizio 2020: 
      a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1,
capitolo di nuova istituzione denominato «Tutela e valorizzazione del
patrimonio linguistico regionale abruzzese» per euro 50.000,00; 
      b) in diminuzione  parte  Spesa:  Missione  06,  Programma  01,
Titolo 1, capitolo 91472/2 per euro 50.000,00. 
    3.  Per  gli  anni  successivi  al  2020,  agli  oneri  derivanti
dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge,  si  fa
fronte con le risorse  stanziate  nell'apposito  capitolo  denominato
«Tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio   linguistico   regionale
abruzzese»,  Missione  05,  Programma  02,  Titolo  1,  del  bilancio
regionale, determinate ed iscritte, nel rispetto degli  equilibri  di
bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38 del decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
 
                               Art. 9. 
 
                 Contributo straordinario a sostegno 
               della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia 
 
    1. Per l'anno 2020, nel rispetto di quanto  indicato  all'art.  3
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, secondo il quale  le
attrezzature religiose sono da considerarsi a tutti  gli  effetti  di
interesse comune, nonche' in osservanza  dei  principi  di  cui  alla
legge 1° agosto 2003, n.  206  (Disposizioni  per  il  riconoscimento
della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono
attivita' similari e  per  la  valorizzazione  del  loro  ruolo),  in
particolare del comma 3 dell'art. 1,  e'  autorizzato  un  contributo
straordinario pari a euro 20.000,00 in favore della Diocesi Ortodossa
Rumena d'Italia per far fronte alle spese per la realizzazione  della
chiesa sita in via Caduti per Servizio a Pescara. 
    2. Alla copertura degli  oneri  finanziari  di  cui  al  presente
articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 20.000,00,
si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo  capitolo  denominato
«Contributo Straordinario in favore della  Diocesi  Ortodossa  Rumena
d'Italia»  istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio regionale 2020/2022 Missione 12, Programma 08, Titolo 1. 
    3. Alla copertura della spesa di  cui  al  comma  1  si  provvede
attraverso la rimodulazione delle risorse allocate alla Missione  05,
Programma 02, Titolo 1, nello stato di  previsione  della  spesa  del
bilancio regionale 2020-2022 per l'annualita' 2020. 
 
                              Art. 10. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo in versione telematica (BURAT). 
    Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/9 del
15 luglio 2020, ha approvato la presente legge. 
 
                                               Il Presidente: Sospiri 
 
    (Omissis)