(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX
                - n. 114 Speciale del 5 agosto 2020) 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                     Atto di promulgazione n. 19 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio regionale  n.  31/7  del  15  luglio
2020; 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
le seguente legge: 
 
Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione  del
patrimonio medievale della Regione Abruzzo. 
 
                               Art. 1 
 
Adesione del Consiglio regionale d'Abruzzo ai progetti  di  sostegno,
  promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della  Regione
  Abruzzo 
 
  1. Allo scopo di favorire le azioni di valorizzazione, di tutela  e
di  promozione  turistica  del  patrimonio  medievale  della  Regione
Abruzzo,  il  Consiglio  regionale  e'  autorizzato  ad  aderire   ai
progetti, anche di futura iniziativa, volti a sostenere la promozione
e la valorizzazione del patrimonio medievale. 
  2. Il Consiglio regionale partecipa all'organizzazione degli eventi
organizzati dai comuni della Regione Abruzzo,  tramite  l'Ufficio  di
Presidenza a cui e'  demandata,  anche  in  collaborazione  di  altri
partner  istituzionali,  la  definizione  del  programma  e  le   sue
modalita' di attuazione, previa  pubblicazione  del  bando  sul  sito
istituzionale  del  Consiglio  regionale.  L'Ufficio  di   Presidenza
individua le strutture amministrative del Consiglio regionale  a  cui
affidare le attivita' di supporto nell'espletamento  delle  attivita'
finalizzate a consentire  la  sua  partecipazione  all'organizzazione
dell'evento. 
  3. Il Consiglio regionale promuove campagne di catalogazione, anche
in  collaborazione  con  gli   Atenei   regionali,   del   patrimonio
storico-artistico, architettonico e delle  rievocazioni  storiche  di
epoca medievale, anche al fine della redazione di prodotti editoriali
sia scientifici che di promozione turistica. 
  4. L'adesione ai progetti di cui al comma 1 e' deliberata con  atto
motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.