Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato «Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale» nell'ambito della missione 1, programma 1, del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualita' 2020, con dotazione di euro 50.000,00. La copertura finanziaria e' assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualita' 2020: a) missione 01, programma 01, capitolo 1109 denominato «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» in diminuzione di euro 50.000,00; b) missione 01, programma 01, capitolo «Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale» in aumento di euro 50.000,00.