Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa  fronte  con  lo
stanziamento del capitolo di nuova istituzione  denominato  «Sostegno
per  la  promozione  e  valorizzazione  del   patrimonio   medievale»
nell'ambito della missione 1, programma 1, del bilancio di previsione
del Consiglio regionale 2020/2022, annualita' 2020, con dotazione  di
euro 50.000,00. La copertura finanziaria e' assicurata dalla seguente
variazione  in  termini  di  competenza  e  cassa  del  bilancio  del
Consiglio regionale, annualita' 2020: 
    a) missione 01, programma 01, capitolo 1109 denominato «Fondo per
la copertura finanziaria di iniziative legislative» in diminuzione di
euro 50.000,00; 
    b)  missione  01,  programma  01,  capitolo  «Sostegno   per   la
promozione e valorizzazione del patrimonio medievale» in  aumento  di
euro 50.000,00.