Art. 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Il Presidente: Marsilio Atteso che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/7 del 15 luglio 2020, ha approvato la presente legge. Il Presidente: Sospiri