Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Abruzzo in versione telematica (BURAT). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
 
                                              Il Presidente: Marsilio 
 
  Atteso che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/7 del 15
luglio 2020, ha approvato la presente legge. 
 
                                               Il Presidente: Sospiri