Art. 3 
 
         Incentivi all'utilizzo delle plastiche compostabili 
                     e delle plastiche riciclate 
 
  1. La regione concede il proprio patrocinio gratuito per le  azioni
e  le  campagne  finalizzate  alla  sensibilizzazione  per  l'uso  di
plastiche compostabili  risultanti  da  una  filiera  di  trattamento
idonea ed efficace  e  da  un  minore  impatto  ambientale  ai  sensi
dell'analisi del ciclo di vita (LCA) nonche' di  plastiche  riciclate
derivanti da operazioni di raccolta, selezione e  riciclo  effettuate
sul territorio europeo. 
  2. Costituisce requisito essenziale per  la  concessione  da  parte
della regione del proprio patrocinio a titolo gratuito ovvero oneroso
l'impiego esclusivo durante l'evento o la manifestazione di manufatti
di plastica biodegradabile e compostabile risultanti da  una  filiera
di trattamento idonea ed efficace e da un minore  impatto  ambientale
ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA). 
  3. La regione,  al  fine  della  sostituzione  della  plastica  non
biodegradabile, incentiva la ricerca di  materiali  biodegradabili  e
compostabili risultanti da  una  filiera  di  trattamento  idonea  ed
efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi  del
ciclo di vita (LCA). Agevola altresi' le 'start up' che  si  occupano
di sviluppare nuove tecnologie  sui  materiali  biodegradabili  o  di
creare nuovi materiali biodegradabili. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 2 si provvede  con  le  risorse
derivanti  dalla  programmazione  dei   fondi   extraregionali,   con
particolare riferimento alle linee di intervento per il sostegno alla
valorizzazione    economica    dell'innovazione     attraverso     la
sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei  processi  e
nei prodotti e nuove tecnologie sui materiali compostabili  anche  di
nuova produzione nonche' con le risorse di cui all'art. 6. 
  5. La regione e' autorizzata, nel rispetto delle vigenti procedure,
ad  avviare  la  conseguente  modifica  dei  programmi  operativi  di
attuazione della spesa dei fondi extraregionali. 
  6. La regione, per le finalita' di cui all'art.  1,  stabilisce  le
modalita' e i criteri per la stipula di un protocollo d'intesa con le
associazioni di categoria degli  agricoltori  siciliani  maggiormente
rappresentative e l'associazione italiana delle  bioplastiche  e  dei
materiali  biodegradabili  e  compostabili   'Assobioplastiche'   per
favorire l'impiego di bioteli e di altri  materiali  compostabili  in
agricoltura.