Art. 4 Disincentivi all'utilizzo delle plastiche 1. I soggetti titolari di concessioni demaniali marittime installano, nelle aree oggetto di concessione, appositi contenitori per la raccolta differenziata di dimensioni congrue alla potenziale utenza, in numero non inferiore a tre per le concessioni di aree di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati ed in numero non inferiore a cinque per le aree di estensione superiori a 1.000 metri quadrati. 2. Qualora sia accertato che i titolari delle concessioni demaniali marittime non provvedano alla raccolta differenziata dei rifiuti ovvero non utilizzino prodotti in plastica biodegradabile e compostabile risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA), e' applicata una sanzione ai sensi dell'art. 1164 del Codice della navigazione, fatta salva, in caso di recidiva, l'applicazione delle procedure di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della navigazione. 3. I soggetti titolari di concessioni demaniali diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 installano, nelle aree oggetto di concessione, appositi contenitori per la raccolta differenziata di dimensioni congrue alla potenziale utenza, in numero non inferiore a tre per le concessioni di aree di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati ed in numero non inferiore a cinque per le aree di estensione superiori a 1.000 metri quadrati. Qualora sia accertato che i titolari delle concessioni demaniali non provvedano alla raccolta differenziata dei rifiuti ovvero non utilizzino prodotti in plastica biodegradabile e compostabile risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA), e' applicata una sanzione da 100 a 1.000 euro. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma provvede il Corpo forestale. 4. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.