Art. 4 
 
              Disincentivi all'utilizzo delle plastiche 
 
  1.  I  soggetti  titolari  di   concessioni   demaniali   marittime
installano, nelle aree oggetto di concessione,  appositi  contenitori
per la raccolta differenziata di dimensioni congrue  alla  potenziale
utenza, in numero non inferiore a tre per le concessioni di  aree  di
estensione  inferiore  a  1.000  metri  quadrati  ed  in  numero  non
inferiore a cinque per le aree di estensione superiori a 1.000  metri
quadrati. 
  2. Qualora sia accertato che i titolari delle concessioni demaniali
marittime non provvedano  alla  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
ovvero  non  utilizzino  prodotti  in   plastica   biodegradabile   e
compostabile risultanti da  una  filiera  di  trattamento  idonea  ed
efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi  del
ciclo di vita (LCA), e' applicata una  sanzione  ai  sensi  dell'art.
1164 del Codice della navigazione, fatta salva, in caso di  recidiva,
l'applicazione delle procedure  di  decadenza  dalla  concessione  ai
sensi dell'art. 47 del Codice della navigazione. 
  3. I soggetti titolari di concessioni demaniali diverse  da  quelle
indicate  ai  commi  1  e  2  installano,  nelle  aree   oggetto   di
concessione, appositi contenitori per la  raccolta  differenziata  di
dimensioni congrue alla potenziale utenza, in numero non inferiore  a
tre per le concessioni di aree di estensione inferiore a 1.000  metri
quadrati ed  in  numero  non  inferiore  a  cinque  per  le  aree  di
estensione superiori a 1.000 metri quadrati.  Qualora  sia  accertato
che i  titolari  delle  concessioni  demaniali  non  provvedano  alla
raccolta differenziata dei rifiuti ovvero non utilizzino prodotti  in
plastica biodegradabile e compostabile risultanti da una  filiera  di
trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto  ambientale  ai
sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA), e' applicata una sanzione
da  100  a  1.000   euro.   All'accertamento   delle   violazioni   e
all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma  provvede  il
Corpo forestale. 
  4. Le disposizioni sanzionatorie  previste  dal  presente  articolo
trovano applicazione a decorrere  dalla  cessazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da Covid-19.