Art. 6 
 
Utilizzo delle risorse di cui al comma 4  dell'art.  13  della  legge
  regionale 15 maggio 2013, n. 9 
 
  1. Per  le  finalita'  di  cui  alla  presente  legge  si  provvede
nell'ambito dei fondi del bilancio regionale, a valere sulle  risorse
di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio  2013,
n. 9 e successive modificazioni, cosi' come modificato dal  comma  2,
per la quota di spettanza regionale. 
  2. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n.
9 e successive modificazioni, dopo la  parola  'infrastrutture'  sono
aggiunte  le  parole  «,  nonche'  al  cofinanziamento  di   progetti
presentati  da  'start  up'  che  si  occupano  di  sviluppare  nuove
tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare  nuovi  materiali
biodegradabili, al cofinanziamento della conversione  degli  impianti
di produzione di  plastica  ubicati  nella  regione  in  impianti  di
produzione di bioplastiche  o  di  tipi  di  plastiche  derivanti  da
materie  prime  rinnovabili,  incluso   il   riciclo   di   plastiche
convenzionali,  o  interamente  biodegradabili  o  compostabili,   in
conformita'  a  quanto  disposto  dalla   normativa   europea,   alla
concessione di contributi ai  proprietari,  ai  comproprietari,  agli
usufruttuari, agli affittuari, ai legali  rappresentanti  di  aziende
agricole o agli imprenditori agricoli ai  sensi  dell'art.  2135  del
codice civile per  l'utilizzo  di  bioteli  per  la  copertura  degli
insediamenti   serricoli,   di   bioplastiche   compostabili    nella
pacciamatura  e  di  altre  materie   plastiche   biodegradabili   in
agricoltura».