Art. 6 Utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 1. Per le finalita' di cui alla presente legge si provvede nell'ambito dei fondi del bilancio regionale, a valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni, cosi' come modificato dal comma 2, per la quota di spettanza regionale. 2. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni, dopo la parola 'infrastrutture' sono aggiunte le parole «, nonche' al cofinanziamento di progetti presentati da 'start up' che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili, al cofinanziamento della conversione degli impianti di produzione di plastica ubicati nella regione in impianti di produzione di bioplastiche o di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, incluso il riciclo di plastiche convenzionali, o interamente biodegradabili o compostabili, in conformita' a quanto disposto dalla normativa europea, alla concessione di contributi ai proprietari, ai comproprietari, agli usufruttuari, agli affittuari, ai legali rappresentanti di aziende agricole o agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile per l'utilizzo di bioteli per la copertura degli insediamenti serricoli, di bioplastiche compostabili nella pacciamatura e di altre materie plastiche biodegradabili in agricoltura».