Allegato 
 
Regolamento di modifica al regolamento concernente l'attribuzione del
  compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale  22
  agosto    1968,    n.     30     (Modificazioni     all'ordinamento
  dell'Amministrazione  regionale  -   Istituzione   dell'Assessorato
  dell'urbanistica e del Servizio  di  vigilanza  sulle  cooperative,
  passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza  della  Giunta
  regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e  legale),
  come da ultimo modificato  dall'art.  12,  comma  10,  della  legge
  regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del  Presidente  della
  Regione n. 138/2016 
 
                               Art. 1. 
 
Sostituzione del titolo del decreto del Presidente della  Regione  n.
                              138/2016 
 
    1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016
e' sostituito dal seguente: 
      «Regolamento   concernente    l'attribuzione    del    compenso
professionale di cui all'art. 20  della  legge  regionale  22  agosto
1968,  n.  30  (Modificazione  all'ordinamento   dell'Amministrazione
regionale  -  Istituzione  dell'Assessorato  dell'urbanistica  e  del
servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del  servizio  dei
trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizione
sull'Ufficio legislativo e legale)». 
 
                               Art. 2. 
 
Sostituzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              138/2016 
 
    1. L'art. 1 del decreto del Presidente  della  Regione  7  luglio
2016,  n.  0138/Pres.  (Regolamento  concernente  l'attribuzione  del
compenso professionale di cui all'art. 20 della  legge  regionale  22
agosto     1968,     n.     30     (Modificazione     all'ordinamento
dell'Amministrazione   regionale   -   Istituzione   dell'Assessorato
dell'urbanistica e  del  servizio  di  vigilanza  sulle  cooperative,
passaggio del servizio dei trasporti  alla  Presidenza  della  Giunta
regionale e nuove disposizione sull'Ufficio  legislativo  e  legale),
come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, lettera  c),  della
legge regionale 6 agosto 2015, n. 20) e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente  regolamento  disciplina  i
criteri e le modalita' di corresponsione del  compenso  professionale
di cui all'art. 20 della  legge  regionale  22  agosto  1968,  n.  30
(Modificazione  all'ordinamento  dell'Amministrazione   regionale   -
Istituzione  dell'Assessorato  dell'urbanistica  e  del  servizio  di
vigilanza sulle cooperative, passaggio  del  servizio  dei  trasporti
alla  Presidenza  della  Giunta  regionale   e   nuove   disposizione
sull'Ufficio legislativo e legale), all'avvocato della Regione e agli
avvocati  della  struttura  direzionale  di  cui  all'art.  18  della
medesima legge, per le prestazioni di  assistenza,  rappresentanza  e
difesa della Regione e degli enti patrocinati nei soli casi in cui la
lite sia stata definita in senso favorevole  per  la  Regione  o  per
l'ente patrocinato e nel caso di pronuncia favorevole non  definitiva
nei limiti stabiliti nell'art. 2. 
      2. Per la corresponsione delle somme  finalizzate  al  compenso
trova applicazione l'art. 20, comma 3-bis, della legge  regionale  n.
30/1968. 
      3. I compensi  professionali  di  cui  all'art.  20,  comma  2,
secondo periodo, della legge regionale n.  30/1968  sono  corrisposti
annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato  una  somma  non
superiore all'80 per cento del suo trattamento economico  complessivo
annuo.» 
 
                               Art. 3. 
 
Inserimento dell'art. 1-bis del decreto del Presidente della  Regione
                             n. 138/2016 
 
    1. Dopo l'art. 1 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
138/2016 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Ambito soggettivo). - 1. Il  presente  regolamento
si applica agli avvocati iscritti nell'Elenco speciale e in  servizio
presso l'Avvocatura alla data del 1° gennaio  2019  relativamente  ai
compensi  maturati  successivamente  a   tale   data.   Il   presente
regolamento si applica, altresi', al  personale  in  servizio  presso
l'Avvocatura e iscritto nell'Elenco speciale dopo tale data: in  tale
caso, anche qualora abbia maturato una anzianita' di  servizio  e  di
iscrizione in data precedente, fino alla  maturazione  di  una  nuova
anzianita' di servizio presso l'Avvocatura della  Regione  e  di  una
nuova iscrizione all'Elenco speciale pari a tre anni continuativi, il
compenso spettante per le spese di cui all'art. 3, determinato con le
modalita' stabilite nell'art. 7-quater  viene  liquidato  nei  limiti
della sola quota di cui all'art. 7-quater, comma 1, lettera b) e  con
esclusione della quota di cui all'art. 7-quater, comma 1, lettera a).
Il compenso spettante per le spese di cui all'art. 4, determinato con
le modalita' stabilite nell'art. 7-quinquies viene liquidato entro il
limite massimo del 50 per cento della  sola  quota  di  cui  all'art.
7-quinquies,  comma  1,  lettera  a)  che  sarebbe  spettata  e   con
esclusione della quota di cui all'art. 7-quinquies, comma 1,  lettera
b). 
      2. Cessata a qualsiasi titolo  l'appartenenza  alla  Avvocatura
della   Regione   il   compenso   professionale   viene   corrisposto
all'avvocato cessato per un periodo massimo di cinque  anni,  con  le
seguenti modalita': 
        a) per i primi  tre  anni,  con  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 7-quater e quinquies; 
        b) per i successivi due anni, limitatamente al 50  per  cento
delle quote di cui all'art. 7-quater, comma 1, lettera a) e  all'art.
7-quinquies, comma 1), lettera a). 
      3. Gli importi di  cui  al  comma  2  sono  corrisposti  con  i
seguenti limiti in relazione alla permanenza continuativa in servizio
presso l'Avvocatura ed iscrizione all'albo: 
        a) fino a cinque anni  nella  misura  del  5  per  cento  del
compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2; 
        b) da cinque a dieci anni nella misura del 30 per  cento  del
compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2; 
        c) da dieci a quindici anni nella misura del 60 per cento del
compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2; 
        d) oltre quindici anni nella misura del  100  per  cento  del
compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2. 
      4. Nel caso di  cessazione  dal  servizio  presso  l'Avvocatura
della Regione successiva al 1° gennaio 2019 e di  successivo  rientro
con attribuzione dell'incarico di avvocato e  conseguente  iscrizione
nell'Elenco speciale,  ai  fini  della  corresponsione  del  compenso
l'avvocato mantiene  l'anzianita'  di  servizio  gia'  in  precedenza
maturata presso l'Avvocatura e, per un numero di anni pari agli  anni
di cessazione, nella  liquidazione  del  compenso  annuale  spettante
viene detratta la quota annuale degli importi  corrisposti  ai  sensi
del comma 3, fino alla completa ripetizione. In ogni caso il compenso
di cui ai commi 2 e 3 non puo' essere  corrisposto  per  un  periodo,
anche frazionato, superiore a cinque anni. 
      5. Per l'individuazione del trattamento  economico  di  cui  al
comma 2, si fa riferimento a quello  riconosciuto  come  spettante  a
ciascun avvocato su base annua nell'anno di cessazione.  In  caso  di
cessazione infrannuale si fa riferimento al trattamento economico che
sarebbe spettato se il cessato fosse rimasto in servizio in  qualita'
di avvocato per l'intero anno. 
      6. Ai fini del presente regolamento, per avvocati  in  servizio
si considerano gli avvocati iscritti  all'albo  nell'interesse  della
Regione e in servizio presso l'Avvocatura della  Regione  per  almeno
dodici  mesi  nell'anno  di  riferimento  per  la  liquidazione   del
compenso. Non sono considerati in servizio gli avvocati in comando  o
comunque  messi  a  disposizione  a  qualsiasi  titolo  presso  altro
ufficio, ente o soggetto. 
      7. In deroga al comma 6, in caso  di  cessazione  dal  servizio
entro i primi sei mesi dell'anno, ai fini  del  presente  regolamento
l'avvocato e' considerato cessato dall'inizio dell'anno e a decorrere
da quell'anno gli viene corrisposto il trattamento di cui ai commi  2
e 3. In caso di cessazione nel corso del secondo semestre, l'avvocato
e' considerato in servizio per tutto l'anno e si considera cessato  a
decorrere dall'anno successivo. 
      8. In via  di  prima  applicazione,  e  ai  fini  del  presente
regolamento, l'anzianita' di tre anni di  servizio  e  di  iscrizione
all'Elenco,  viene  riconosciuta  al  personale  in  servizio  presso
l'Avvocatura al 1° gennaio 2019 che abbia  maturato  tale  anzianita'
triennale prima di  tale  data  presso  l'Avvocatura  di  altro  ente
pubblico.» 
 
                               Art. 4. 
 
Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              138/2016 
 
    1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n.  138/2016
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2 (Disposizioni generali). -  1.  Fermo  restando  quanto
disposto all'art. 4, il compenso  professionale  di  cui  art.  1  e'
dovuto a fronte di sentenza  favorevole  ovvero  ordinanza,  decreto,
rinuncia, transazione; nel caso  di  condanna  della  controparte  il
provvedimento o il titolo  deve  contenere  anche  l'addebito  a  suo
carico delle spese di lite. Il compenso spetta anche in caso di esito
favorevole delle procedure di negoziazione assistita, di mediazione e
di provvedimenti favorevoli nell'ambito di procedure concorsuali, nei
limiti del valore degli importi complessivamente ripartiti  a  favore
dell'amministrazione regionale o dell'ente patrocinato. 
      2. Si considera favorevole alla Regione o agli enti patrocinati
anche il provvedimento giurisdizionale  che  pur  non  decidendo  nel
merito della controversia definisce il grado di  giudizio  con  esito
favorevole per l'ente, quale, a mero titolo di esempio,  la  sentenza
dichiarativa  del  difetto  di  giurisdizione,  di  incompetenza  del
giudice adito, di inammissibilita', improcedibilita'  del  ricorso  o
della sopravvenuta carenza di interesse, d'estinzione  del  giudizio,
di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione,  di
cessazione della materia del contendere. 
      3. Fatte salve ipotesi particolari, quali, ad esempio,  i  casi
di rinuncia al ricorso o di transazione - nei quali  dovra'  comunque
tenersi  conto  dei  superiori  interessi  della  Amministrazione   -
l'avvocato chiede in ogni controversia  patrocinata  la  liquidazione
delle spese legali a carico della  controparte,  compresi  gli  oneri
riflessi di cui all'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)"  e  le   spese
generali. 
      4. In caso di decisione favorevole non  definitiva  pronunciata
in primo grado o in una  singola  fase,  ed  indipendentemente  dalla
proposizione e dall'esito  di  eventuali  impugnazioni,  il  compenso
professionale e' liquidato nella  misura  del  trenta  per  cento  di
quanto spettante per la fase o il grado ai sensi dell'art.  4  o,  ad
avvenuta  riscossione  dalla  controparte,  di  quanto  statuito  nel
provvedimento giurisdizionale. 
      5. In caso di decisione favorevole non  definitiva  pronunciata
in grado di appello o in una  fase  successiva  ed  indipendentemente
dalla  proposizione  e  dall'esito  di  eventuali  impugnazioni,   il
compenso professionale e' liquidato nella  misura  del  sessanta  per
cento di quanto spettante per tale fase o grado ai sensi dell'art.  4
o, ad avvenuta riscossione dalla controparte, di quanto statuito  nel
provvedimento giurisdizionale. 
      6. Nel caso di  successiva  definizione  della  lite  in  senso
favorevole all'amministrazione o all'ente rappresentato, il  compenso
spetta  per  l'intero  giudizio  detraendosi   quanto   eventualmente
corrisposto per le fasi o i gradi precedenti e tenuto comunque  conto
di  quanto  stabilito  nella  pronuncia  definitiva.  Trattandosi  di
provvedimenti giurisdizionali favorevoli, ancorche' non definitivi, a
fronte di sentenze non favorevoli pronunciate nei successivi gradi di
giudizio non si provvede alla ripetizione di quanto liquidato. 
      7. Qualora dopo la  notifica  dell'atto  introduttivo  e  prima
della sentenza o di altro analogo provvedimento  giurisdizionale,  la
controparte  provveda  a   pagare   spontaneamente   quanto   dovuto,
l'avvocato e' tenuto a chiedere il pagamento delle  spese  legali  in
misura non superiore ai valori medi, oltre agli oneri riflessi,  alle
anticipazioni e alle spese generali.» 
 
                               Art. 5. 
 
Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              138/2016 
 
    1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n.  138/2016
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3 (Spese liquidate dall'Organo  giudiziario).  -  1.  Nel
caso di sentenza favorevole o altro  provvedimento  in  cui  l'organo
giudiziario abbia condannato la parte soccombente al pagamento  delle
spese legali a favore della Regione  o  dell'ente  rappresentato,  il
compenso professionale e'  determinato  in  misura  pari  all'importo
liquidato in tale provvedimento, al netto delle voci qualificate come
spese o anticipazioni e delle spese generali. 
      2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, nel caso  in
cui  il  provvedimento   giudiziale   non   abbia   espressamente   e
separatamente quantificato gli importi  qualificati  come  esborsi  o
anticipazioni, l'avvocato dichiara  le  spese  processuali  sostenute
dalla Regione. 
      3. Gli oneri riflessi restano a carico dell'avvocato  ai  sensi
dell'art. 20, comma 3-bis, della legge  regionale  n.  30/1968  e  il
compenso spettante viene liquidato al netto di tali oneri. Qualora la
sentenza o il provvedimento giurisdizionale  dispongano  la  condanna
della  controparte  al  pagamento  anche  degli  oneri  riflessi,  il
compenso professionale sara' invece  determinato  al  lordo  di  tali
oneri corrisposti dalla controparte. 
      4. Ferma l'autonomia di giudizio e di azione che  dovra'  tener
conto, in ogni caso, dei  superiori  interessi  dell'amministrazione,
l'avvocato e' tenuto a chiedere sollecitamente  alla  controparte  il
pagamento delle spese legali previste nel provvedimento  esecutivo  o
passato in giudicato, comprese le spese generali e, se liquidati, gli
oneri riflessi. 
    5.  Il  diritto  al  compenso  si   matura,   anche   in   misura
corrispondente alle quote  riscosse,  al  momento  della  riscossione
delle relative somme a favore della Regione o dell'ente rappresentato
in esecuzione del provvedimento giurisdizionale.» 
 
                               Art. 6. 
 
Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              138/2016 
 
    1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n.  138/2016
e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  4  (Compensazione  delle  spese).  -  1.  Nei  casi   di
pronunciata  compensazione  delle  spese,  ivi  compresi  quelli   di
conciliazione e transazione dopo  sentenza  favorevole,  il  compenso
professionale e' determinato in conformita'  ai  parametri  approvati
con decreto del  Ministro  della  giustizia  10  marzo  2014,  n.  55
(Regolamento  recante  la  determinazione  dei   parametri   per   la
liquidazione dei  compensi  per  la  professione  forense,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 6, della legge 31  dicembre  2012,  n.  247),  in
ragione del valore  e  dell'importanza  della  controversia,  tenendo
conto, dei valori medi per le varie fasi del giudizio  diminuiti  del
50 per cento. Negli altri casi, se la conciliazione o la  transazione
della controversia prevedono la compensazione delle spese, spetta  il
compenso  professionale  da  determinarsi  secondo  quanto   previsto
dall'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2014 ed entro  i
limiti di cui al precedente capoverso. 
      2. Il compenso professionale  liquidato  in  base  al  presente
articolo non puo' superare complessivamente lo stanziamento  previsto
nel Bilancio regionale nell'anno 2013.» 
 
                               Art. 7. 
 
Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              138/2016 
 
    1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n.  138/2016
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Disposizioni procedurali). - 1. Alla liquidazione  del
compenso agli avvocati per spese compensate e  per  spese  recuperate
provvede l'avvocato della Regione con propri decreti, anche per quote
in relazione ai distinti criteri di cui all'art. 7-quater, comma 1  e
all'art. 7-quinquies, comma 1. 
      2. Nelle richieste di pagamento relative alle spese compensate,
redatte sulla  base  di  un  modello  approvato  dall'avvocato  della
Regione, datate  e  sottoscritte  dall'avvocato  richiedente,  dovra'
essere  indicato  l'organo  giudiziario  avanti  il  quale  e'  stata
trattata la controversia,  il  nome  delle  parti,  il  valore  della
controversia, il numero di ruolo, il numero del fascicolo di  ufficio
nel quale sono reperibili i documenti autorizzativi e giustificativi,
gli estremi del provvedimento di incarico defensionale,  gli  estremi
del provvedimento che ha definito il  giudizio  in  senso  favorevole
alla  amministrazione  rappresentata.  Per  le  spese  recuperate  si
applica l'art. 7-ter, comma 1. 
      3.  l'amministrazione  regionale   provvede   direttamente   al
pagamento  dei  compensi  dovuti  dagli  enti  rappresentati,   salvo
rimborso da parte di questi ultimi. 
      4. Le richieste  non  conformi  al  presente  regolamento  sono
restituite ai soggetti emittenti al fine del loro adeguamento.» 
 
                               Art. 8. 
 
Inserimento degli articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater e  7-quinquies  del
          decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 
 
    1. Dopo l'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
138/2016 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 7-bis (Determinazione spese  compensate).  -  1.  Per  la
determinazione dei compensi per le spese di cui all'art.  4,  ciascun
avvocato e' tenuto a presentare all'Avvocatura della  Regione,  entro
novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che ha  concluso
la singola fase o  grado  che  da'  titolo  alla  corresponsione  del
compenso, o entro novanta  giorni  dal  passaggio  in  giudicato  del
provvedimento,  tutte  le  parcelle,  redatte  secondo   un   modello
approvato  dall'avvocato  della  Regione,  relative  a   controversie
concluse  favorevolmente  nelle  quali  sia  stata   pronunciata   la
compensazione delle spese, anche se l'importo complessivo  superi  il
proprio tetto massimo individuale di cui all'art. 1, comma 3. 
      2. Entro il 31 marzo di ogni  anno,  l'avvocato  della  Regione
determina l'ammontare degli importi delle spese  di  cui  all'art.  4
complessivamente maturati. Tale importo  e'  determinato  sulla  base
delle parcelle  pervenute  munite  di  giudizio  di  conformita'  del
competente ufficio interno, ed e' dato dalla somma degli  importi  di
tutte le parcelle  per  spese  compensate  presentate  da  tutti  gli
avvocati ai sensi del comma 1.» 
      «Art. 7-ter (Determinazione spese  recuperate  a  carico  delle
controparti). - 1. Una volta riscosse le spese di cui all'art. 3,  il
competente  ufficio   della   Avvocatura   della   Regione   presenta
all'avvocato della Regione, sulla base di  un  modello  dallo  stesso
approvato, una  nota  riassuntiva  munita  di  visto  di  congruita',
riferita  a  ciascun   avvocato,   con   distinta   indicazione   del
provvedimento  di  incasso,  degli  importi  incassati  per  compensi
professionali e  relativi  oneri  riflessi  o  accessori,  per  spese
generali e delle spese per anticipazioni. 
      2. Entro il 31 marzo di ogni  anno,  l'avvocato  della  Regione
sulla base delle note di cui al comma 1, determina l'ammontare  degli
importi delle spese di cui all'art. 3 complessivamente maturati. Tale
importo e' determinato dalla  somma  degli  importi  complessivamente
incassati dall'Avvocatura.» 
      «Art.  7-quater  (Liquidazione  dei  compensi  per   le   spese
recuperate). - 1. La somma complessiva degli  importi  corrispondenti
ai compensi per spese  recuperate,  determinati  ai  sensi  dell'art.
7-ter, viene divisa tra  tutti  gli  avvocati  ed  e'  liquidata  con
decreto dell'avvocato della Regione  secondo  i  seguenti  criteri  e
modalita': 
        a) una quota pari al 50 per cento, in  proporzione  al  tetto
massimo individuale di ciascun avvocato; 
        b) la quota residua viene liquidata in proporzione alle spese
recuperate maturate da ciascun avvocato. 
      2.  Nel  caso  di  omessa  o  incompleta   presentazione,   non
giustificata, di parcelle per le quali  e'  maturato  il  diritto  al
compenso,  l'avvocato  della  Regione   dispone   una   proporzionale
riduzione della quota di cui alla lettera b) del comma 1 del compenso
professionale individuale  spettante  all'avvocato.  L'importo  della
parcella,  quantificata  dall'ufficio   sulla   base   del   presente
regolamento, concorre comunque alla  determinazione  delle  spese  ai
sensi dell'art. 7-ter. 
      3. Nel caso  in  cui  la  presenza  in  servizio  dell'avvocato
risulti inferiore al 30 per cento dell'orario  dovuto  nell'anno,  e'
corrisposta solo la quota di cui alla lettera a). 
      4. Le  eventuali  eccedenze  risultanti  dopo  le  liquidazioni
previste  dal  presente  articolo,  vengono  distribuite  a   ciascun
avvocato in proporzione al tetto individuale massimo  di  ciascuno  e
comunque fino  all'eventuale  raggiungimento  del  tetto  individuale
massimo. Tale disposizione si  applica,  nei  casi  di  cui  all'art.
1-bis, comma 2, lettera b),  anche  agli  avvocati  cessati  fino  al
raggiungimento della quota del 50 per cento stabilita  dal  comma  1,
lettera a) e dall'art. 7-quinquies, comma 1, lettera a)». 
      «Art. 7-quinquies (Liquidazione delle spese compensate).  -  1.
La somma complessiva degli importi  corrispondenti  ai  compensi  per
spese compensate, determinati ai sensi dell'art. 7-bis  viene  divisa
tra tutti gli avvocati ed  e'  liquidata  con  decreto  dell'avvocato
della Regione secondo i seguenti criteri e modalita': 
        a) una quota pari al 50 per cento, in  proporzione  al  tetto
massimo individuale di ciascun avvocato; 
        b) la quota residua viene liquidata in proporzione alle spese
compensate maturate da ciascun avvocato. 
      2.  Nel  caso  di  omessa  o  incompleta   presentazione,   non
giustificata, di parcelle per le quali  e'  maturato  il  diritto  al
compenso,  l'avvocato  della  Regione   dispone   una   proporzionale
riduzione della quota di cui alla lettera b) del comma 1 del compenso
professionale individuale  spettante  all'avvocato.  L'importo  della
parcella,  quantificata  dall'ufficio   sulla   base   del   presente
regolamento, concorre comunque alla  determinazione  delle  spese  ai
sensi dell'art. 7-bis. 
      3. Non si provvede a liquidazione nel caso in cui nelle  azioni
promosse dalla Regione, la compensazione delle spese  venga  disposta
dal giudice su richiesta dell'avvocato incaricato, nella sentenza  di
condanna della controparte. 
      4. Si applica il comma 3 dell'art. 7-quater.» 
 
                               Art. 9. 
 
Modifiche all'art. 10 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              138/2016 
 
    1. All'art. 10  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
138/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1. Al comma 1 dell'art. 10 del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 138/2016, la parola «definitivo» e' soppressa. 
      2. Al comma 2 dell'art. 10 del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 138/2016, dopo le parole «di cui al comma 1» sono inserite
le seguenti: «, ragguagliata al compenso  spettante  per  la  singola
specifica causa». 
      3. Il comma 2 dell'art. 10 del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 138/2016. e' sostituito dal seguente: 
        «2. A tal fine, per ciascuna delle ipotesi di cui al comma  1
l'avvocato  della  Regione,  sentito  l'interessato,  stabilira'  una
riduzione nella misura del 5 per cento del compenso spettante per  la
singola specifica causa». 
      4. Dopo il comma 2 dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente
della Regione n. 138/2016 e' inserito il seguente comma: 
        «2-bis. Un'ulteriore riduzione fino al  15  per  cento  della
quota rispettivamente spettante ai sensi dell'art. 7-quater, comma 1,
lettera a) e dell'art. 7-quinquies, comma 1, lettera a)  puo'  essere
disposta, tenuto conto del numero e della complessita' delle pratiche
assegnate, in caso di trattazione di un numero di pratiche, anche non
contenziose,  inferiore  del  30  per  cento  alla  media   assegnata
nell'anno a ciascun avvocato o  in  caso  di  mancato  raggiungimento
degli obiettivi individuali.» 
 
                              Art. 10. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Per gli avvocati non piu' in servizio alla data del 1° gennaio
2019 in quanto cessati, trasferiti ad altro ufficio o comunque  messi
a disposizione a qualsiasi titolo  presso  altro  ente,  soggetto  od
ufficio, continua ad  applicarsi  il  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 138/2016, nel testo previgente alle modifiche  di  cui  al
presente regolamento. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga