Allegato Regolamento di modifica al regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 Art. 1. Sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 e' sostituito dal seguente: «Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazione all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizione sull'Ufficio legislativo e legale)». Art. 2. Sostituzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0138/Pres. (Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazione all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizione sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20) e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di corresponsione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazione all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizione sull'Ufficio legislativo e legale), all'avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'art. 18 della medesima legge, per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato e nel caso di pronuncia favorevole non definitiva nei limiti stabiliti nell'art. 2. 2. Per la corresponsione delle somme finalizzate al compenso trova applicazione l'art. 20, comma 3-bis, della legge regionale n. 30/1968. 3. I compensi professionali di cui all'art. 20, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 30/1968 sono corrisposti annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo.» Art. 3. Inserimento dell'art. 1-bis del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Ambito soggettivo). - 1. Il presente regolamento si applica agli avvocati iscritti nell'Elenco speciale e in servizio presso l'Avvocatura alla data del 1° gennaio 2019 relativamente ai compensi maturati successivamente a tale data. Il presente regolamento si applica, altresi', al personale in servizio presso l'Avvocatura e iscritto nell'Elenco speciale dopo tale data: in tale caso, anche qualora abbia maturato una anzianita' di servizio e di iscrizione in data precedente, fino alla maturazione di una nuova anzianita' di servizio presso l'Avvocatura della Regione e di una nuova iscrizione all'Elenco speciale pari a tre anni continuativi, il compenso spettante per le spese di cui all'art. 3, determinato con le modalita' stabilite nell'art. 7-quater viene liquidato nei limiti della sola quota di cui all'art. 7-quater, comma 1, lettera b) e con esclusione della quota di cui all'art. 7-quater, comma 1, lettera a). Il compenso spettante per le spese di cui all'art. 4, determinato con le modalita' stabilite nell'art. 7-quinquies viene liquidato entro il limite massimo del 50 per cento della sola quota di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, lettera a) che sarebbe spettata e con esclusione della quota di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, lettera b). 2. Cessata a qualsiasi titolo l'appartenenza alla Avvocatura della Regione il compenso professionale viene corrisposto all'avvocato cessato per un periodo massimo di cinque anni, con le seguenti modalita': a) per i primi tre anni, con le modalita' di cui agli articoli 7-quater e quinquies; b) per i successivi due anni, limitatamente al 50 per cento delle quote di cui all'art. 7-quater, comma 1, lettera a) e all'art. 7-quinquies, comma 1), lettera a). 3. Gli importi di cui al comma 2 sono corrisposti con i seguenti limiti in relazione alla permanenza continuativa in servizio presso l'Avvocatura ed iscrizione all'albo: a) fino a cinque anni nella misura del 5 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2; b) da cinque a dieci anni nella misura del 30 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2; c) da dieci a quindici anni nella misura del 60 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2; d) oltre quindici anni nella misura del 100 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2. 4. Nel caso di cessazione dal servizio presso l'Avvocatura della Regione successiva al 1° gennaio 2019 e di successivo rientro con attribuzione dell'incarico di avvocato e conseguente iscrizione nell'Elenco speciale, ai fini della corresponsione del compenso l'avvocato mantiene l'anzianita' di servizio gia' in precedenza maturata presso l'Avvocatura e, per un numero di anni pari agli anni di cessazione, nella liquidazione del compenso annuale spettante viene detratta la quota annuale degli importi corrisposti ai sensi del comma 3, fino alla completa ripetizione. In ogni caso il compenso di cui ai commi 2 e 3 non puo' essere corrisposto per un periodo, anche frazionato, superiore a cinque anni. 5. Per l'individuazione del trattamento economico di cui al comma 2, si fa riferimento a quello riconosciuto come spettante a ciascun avvocato su base annua nell'anno di cessazione. In caso di cessazione infrannuale si fa riferimento al trattamento economico che sarebbe spettato se il cessato fosse rimasto in servizio in qualita' di avvocato per l'intero anno. 6. Ai fini del presente regolamento, per avvocati in servizio si considerano gli avvocati iscritti all'albo nell'interesse della Regione e in servizio presso l'Avvocatura della Regione per almeno dodici mesi nell'anno di riferimento per la liquidazione del compenso. Non sono considerati in servizio gli avvocati in comando o comunque messi a disposizione a qualsiasi titolo presso altro ufficio, ente o soggetto. 7. In deroga al comma 6, in caso di cessazione dal servizio entro i primi sei mesi dell'anno, ai fini del presente regolamento l'avvocato e' considerato cessato dall'inizio dell'anno e a decorrere da quell'anno gli viene corrisposto il trattamento di cui ai commi 2 e 3. In caso di cessazione nel corso del secondo semestre, l'avvocato e' considerato in servizio per tutto l'anno e si considera cessato a decorrere dall'anno successivo. 8. In via di prima applicazione, e ai fini del presente regolamento, l'anzianita' di tre anni di servizio e di iscrizione all'Elenco, viene riconosciuta al personale in servizio presso l'Avvocatura al 1° gennaio 2019 che abbia maturato tale anzianita' triennale prima di tale data presso l'Avvocatura di altro ente pubblico.» Art. 4. Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Disposizioni generali). - 1. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, il compenso professionale di cui art. 1 e' dovuto a fronte di sentenza favorevole ovvero ordinanza, decreto, rinuncia, transazione; nel caso di condanna della controparte il provvedimento o il titolo deve contenere anche l'addebito a suo carico delle spese di lite. Il compenso spetta anche in caso di esito favorevole delle procedure di negoziazione assistita, di mediazione e di provvedimenti favorevoli nell'ambito di procedure concorsuali, nei limiti del valore degli importi complessivamente ripartiti a favore dell'amministrazione regionale o dell'ente patrocinato. 2. Si considera favorevole alla Regione o agli enti patrocinati anche il provvedimento giurisdizionale che pur non decidendo nel merito della controversia definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'ente, quale, a mero titolo di esempio, la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, di inammissibilita', improcedibilita' del ricorso o della sopravvenuta carenza di interesse, d'estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione, di cessazione della materia del contendere. 3. Fatte salve ipotesi particolari, quali, ad esempio, i casi di rinuncia al ricorso o di transazione - nei quali dovra' comunque tenersi conto dei superiori interessi della Amministrazione - l'avvocato chiede in ogni controversia patrocinata la liquidazione delle spese legali a carico della controparte, compresi gli oneri riflessi di cui all'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" e le spese generali. 4. In caso di decisione favorevole non definitiva pronunciata in primo grado o in una singola fase, ed indipendentemente dalla proposizione e dall'esito di eventuali impugnazioni, il compenso professionale e' liquidato nella misura del trenta per cento di quanto spettante per la fase o il grado ai sensi dell'art. 4 o, ad avvenuta riscossione dalla controparte, di quanto statuito nel provvedimento giurisdizionale. 5. In caso di decisione favorevole non definitiva pronunciata in grado di appello o in una fase successiva ed indipendentemente dalla proposizione e dall'esito di eventuali impugnazioni, il compenso professionale e' liquidato nella misura del sessanta per cento di quanto spettante per tale fase o grado ai sensi dell'art. 4 o, ad avvenuta riscossione dalla controparte, di quanto statuito nel provvedimento giurisdizionale. 6. Nel caso di successiva definizione della lite in senso favorevole all'amministrazione o all'ente rappresentato, il compenso spetta per l'intero giudizio detraendosi quanto eventualmente corrisposto per le fasi o i gradi precedenti e tenuto comunque conto di quanto stabilito nella pronuncia definitiva. Trattandosi di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, ancorche' non definitivi, a fronte di sentenze non favorevoli pronunciate nei successivi gradi di giudizio non si provvede alla ripetizione di quanto liquidato. 7. Qualora dopo la notifica dell'atto introduttivo e prima della sentenza o di altro analogo provvedimento giurisdizionale, la controparte provveda a pagare spontaneamente quanto dovuto, l'avvocato e' tenuto a chiedere il pagamento delle spese legali in misura non superiore ai valori medi, oltre agli oneri riflessi, alle anticipazioni e alle spese generali.» Art. 5. Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Spese liquidate dall'Organo giudiziario). - 1. Nel caso di sentenza favorevole o altro provvedimento in cui l'organo giudiziario abbia condannato la parte soccombente al pagamento delle spese legali a favore della Regione o dell'ente rappresentato, il compenso professionale e' determinato in misura pari all'importo liquidato in tale provvedimento, al netto delle voci qualificate come spese o anticipazioni e delle spese generali. 2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non abbia espressamente e separatamente quantificato gli importi qualificati come esborsi o anticipazioni, l'avvocato dichiara le spese processuali sostenute dalla Regione. 3. Gli oneri riflessi restano a carico dell'avvocato ai sensi dell'art. 20, comma 3-bis, della legge regionale n. 30/1968 e il compenso spettante viene liquidato al netto di tali oneri. Qualora la sentenza o il provvedimento giurisdizionale dispongano la condanna della controparte al pagamento anche degli oneri riflessi, il compenso professionale sara' invece determinato al lordo di tali oneri corrisposti dalla controparte. 4. Ferma l'autonomia di giudizio e di azione che dovra' tener conto, in ogni caso, dei superiori interessi dell'amministrazione, l'avvocato e' tenuto a chiedere sollecitamente alla controparte il pagamento delle spese legali previste nel provvedimento esecutivo o passato in giudicato, comprese le spese generali e, se liquidati, gli oneri riflessi. 5. Il diritto al compenso si matura, anche in misura corrispondente alle quote riscosse, al momento della riscossione delle relative somme a favore della Regione o dell'ente rappresentato in esecuzione del provvedimento giurisdizionale.» Art. 6. Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Compensazione delle spese). - 1. Nei casi di pronunciata compensazione delle spese, ivi compresi quelli di conciliazione e transazione dopo sentenza favorevole, il compenso professionale e' determinato in conformita' ai parametri approvati con decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), in ragione del valore e dell'importanza della controversia, tenendo conto, dei valori medi per le varie fasi del giudizio diminuiti del 50 per cento. Negli altri casi, se la conciliazione o la transazione della controversia prevedono la compensazione delle spese, spetta il compenso professionale da determinarsi secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2014 ed entro i limiti di cui al precedente capoverso. 2. Il compenso professionale liquidato in base al presente articolo non puo' superare complessivamente lo stanziamento previsto nel Bilancio regionale nell'anno 2013.» Art. 7. Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Disposizioni procedurali). - 1. Alla liquidazione del compenso agli avvocati per spese compensate e per spese recuperate provvede l'avvocato della Regione con propri decreti, anche per quote in relazione ai distinti criteri di cui all'art. 7-quater, comma 1 e all'art. 7-quinquies, comma 1. 2. Nelle richieste di pagamento relative alle spese compensate, redatte sulla base di un modello approvato dall'avvocato della Regione, datate e sottoscritte dall'avvocato richiedente, dovra' essere indicato l'organo giudiziario avanti il quale e' stata trattata la controversia, il nome delle parti, il valore della controversia, il numero di ruolo, il numero del fascicolo di ufficio nel quale sono reperibili i documenti autorizzativi e giustificativi, gli estremi del provvedimento di incarico defensionale, gli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio in senso favorevole alla amministrazione rappresentata. Per le spese recuperate si applica l'art. 7-ter, comma 1. 3. l'amministrazione regionale provvede direttamente al pagamento dei compensi dovuti dagli enti rappresentati, salvo rimborso da parte di questi ultimi. 4. Le richieste non conformi al presente regolamento sono restituite ai soggetti emittenti al fine del loro adeguamento.» Art. 8. Inserimento degli articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 sono inseriti i seguenti: «Art. 7-bis (Determinazione spese compensate). - 1. Per la determinazione dei compensi per le spese di cui all'art. 4, ciascun avvocato e' tenuto a presentare all'Avvocatura della Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che ha concluso la singola fase o grado che da' titolo alla corresponsione del compenso, o entro novanta giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento, tutte le parcelle, redatte secondo un modello approvato dall'avvocato della Regione, relative a controversie concluse favorevolmente nelle quali sia stata pronunciata la compensazione delle spese, anche se l'importo complessivo superi il proprio tetto massimo individuale di cui all'art. 1, comma 3. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'avvocato della Regione determina l'ammontare degli importi delle spese di cui all'art. 4 complessivamente maturati. Tale importo e' determinato sulla base delle parcelle pervenute munite di giudizio di conformita' del competente ufficio interno, ed e' dato dalla somma degli importi di tutte le parcelle per spese compensate presentate da tutti gli avvocati ai sensi del comma 1.» «Art. 7-ter (Determinazione spese recuperate a carico delle controparti). - 1. Una volta riscosse le spese di cui all'art. 3, il competente ufficio della Avvocatura della Regione presenta all'avvocato della Regione, sulla base di un modello dallo stesso approvato, una nota riassuntiva munita di visto di congruita', riferita a ciascun avvocato, con distinta indicazione del provvedimento di incasso, degli importi incassati per compensi professionali e relativi oneri riflessi o accessori, per spese generali e delle spese per anticipazioni. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'avvocato della Regione sulla base delle note di cui al comma 1, determina l'ammontare degli importi delle spese di cui all'art. 3 complessivamente maturati. Tale importo e' determinato dalla somma degli importi complessivamente incassati dall'Avvocatura.» «Art. 7-quater (Liquidazione dei compensi per le spese recuperate). - 1. La somma complessiva degli importi corrispondenti ai compensi per spese recuperate, determinati ai sensi dell'art. 7-ter, viene divisa tra tutti gli avvocati ed e' liquidata con decreto dell'avvocato della Regione secondo i seguenti criteri e modalita': a) una quota pari al 50 per cento, in proporzione al tetto massimo individuale di ciascun avvocato; b) la quota residua viene liquidata in proporzione alle spese recuperate maturate da ciascun avvocato. 2. Nel caso di omessa o incompleta presentazione, non giustificata, di parcelle per le quali e' maturato il diritto al compenso, l'avvocato della Regione dispone una proporzionale riduzione della quota di cui alla lettera b) del comma 1 del compenso professionale individuale spettante all'avvocato. L'importo della parcella, quantificata dall'ufficio sulla base del presente regolamento, concorre comunque alla determinazione delle spese ai sensi dell'art. 7-ter. 3. Nel caso in cui la presenza in servizio dell'avvocato risulti inferiore al 30 per cento dell'orario dovuto nell'anno, e' corrisposta solo la quota di cui alla lettera a). 4. Le eventuali eccedenze risultanti dopo le liquidazioni previste dal presente articolo, vengono distribuite a ciascun avvocato in proporzione al tetto individuale massimo di ciascuno e comunque fino all'eventuale raggiungimento del tetto individuale massimo. Tale disposizione si applica, nei casi di cui all'art. 1-bis, comma 2, lettera b), anche agli avvocati cessati fino al raggiungimento della quota del 50 per cento stabilita dal comma 1, lettera a) e dall'art. 7-quinquies, comma 1, lettera a)». «Art. 7-quinquies (Liquidazione delle spese compensate). - 1. La somma complessiva degli importi corrispondenti ai compensi per spese compensate, determinati ai sensi dell'art. 7-bis viene divisa tra tutti gli avvocati ed e' liquidata con decreto dell'avvocato della Regione secondo i seguenti criteri e modalita': a) una quota pari al 50 per cento, in proporzione al tetto massimo individuale di ciascun avvocato; b) la quota residua viene liquidata in proporzione alle spese compensate maturate da ciascun avvocato. 2. Nel caso di omessa o incompleta presentazione, non giustificata, di parcelle per le quali e' maturato il diritto al compenso, l'avvocato della Regione dispone una proporzionale riduzione della quota di cui alla lettera b) del comma 1 del compenso professionale individuale spettante all'avvocato. L'importo della parcella, quantificata dall'ufficio sulla base del presente regolamento, concorre comunque alla determinazione delle spese ai sensi dell'art. 7-bis. 3. Non si provvede a liquidazione nel caso in cui nelle azioni promosse dalla Regione, la compensazione delle spese venga disposta dal giudice su richiesta dell'avvocato incaricato, nella sentenza di condanna della controparte. 4. Si applica il comma 3 dell'art. 7-quater.» Art. 9. Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016, la parola «definitivo» e' soppressa. 2. Al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016, dopo le parole «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ragguagliata al compenso spettante per la singola specifica causa». 3. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016. e' sostituito dal seguente: «2. A tal fine, per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 l'avvocato della Regione, sentito l'interessato, stabilira' una riduzione nella misura del 5 per cento del compenso spettante per la singola specifica causa». 4. Dopo il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 e' inserito il seguente comma: «2-bis. Un'ulteriore riduzione fino al 15 per cento della quota rispettivamente spettante ai sensi dell'art. 7-quater, comma 1, lettera a) e dell'art. 7-quinquies, comma 1, lettera a) puo' essere disposta, tenuto conto del numero e della complessita' delle pratiche assegnate, in caso di trattazione di un numero di pratiche, anche non contenziose, inferiore del 30 per cento alla media assegnata nell'anno a ciascun avvocato o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi individuali.» Art. 10. Norma transitoria 1. Per gli avvocati non piu' in servizio alla data del 1° gennaio 2019 in quanto cessati, trasferiti ad altro ufficio o comunque messi a disposizione a qualsiasi titolo presso altro ente, soggetto od ufficio, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione n. 138/2016, nel testo previgente alle modifiche di cui al presente regolamento. Visto, il Presidente: Fedriga