Art. 2 
 
  1. L'art. 15 della legge provinciale 21  agosto  1978,  n.  46,  e'
cosi' sostituito: 
    «Art. 15 (Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva) - 1.  Ai  fini
della verifica del diritto a percepire le prestazioni economiche  per
invalidi civili, ciechi civili  e  sordi  l'Agenzia  competente,  non
appena  ricevuta,  ai  sensi  dell'art.  13,  la   comunicazione   di
accertamento positivo della minorazione, richiede all'interessato una
dichiarazione sostitutiva in cui attesta: 
      a) di essere residente in provincia di Bolzano; 
      b) di essere cittadino italiano o dell'Unione europea  (UE),  o
cittadino di Paese terzo in possesso del permesso  di  soggiorno  con
una durata minima di un anno da allegare in copia. 
    2. Al fine di percepire una prestazione di cui all'art. 7,  comma
1, l'interessato dichiara altresi': 
      a) di non godere di pensioni di guerra o per servizio,  ne'  di
rendite per infortuni sul lavoro, erogate da parte di amministrazioni
pubbliche a titolo della stessa minorazione per cui si richiedono  le
prestazioni economiche per invalidita' civile; 
      b) il reddito presunto assoggettabile a Irpef relativo all'anno
nel quale decorre la prestazione. 
    3. Qualora la richiesta di cui ai commi 1 e 2  non  abbia  esito,
l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico sollecita una risposta
tramite raccomandata con ricevuta di  ritorno.  Trascorso  senza  una
risposta il termine di  sessanta  giorni,  la  domanda  sara'  decisa
negativamente per mancato  inoltro  della  documentazione.  E'  fatta
salva per l'interessato la  facolta'  di  proporre  in  ogni  momento
successivo  all'Agenzia  stessa  nuova   domanda,   corredata   dalla
documentazione richiesta; la prestazione  decorre  in  tal  caso  dal
primo giorno del mese successivo alla nuova domanda. 
    4. Il beneficiario di una prestazione di cui all'art. 7, comma 1,
riconosciuta in  sede  di  prima  liquidazione  in  base  ai  redditi
dichiarati in via presuntiva, presenta all'Agenzia  per  lo  sviluppo
sociale ed economico, entro il 30 settembre dell'anno successivo, una
dichiarazione  dei   redditi   personali   assoggettabili   a   Irpef
effettivamente conseguiti. La dichiarazione e' volta a verificare  il
non superamento della soglia massima di reddito  nel  primo  anno  di
liquidazione della prestazione nonche' ad accertare il  diritto  alla
stessa dal secondo anno  di  liquidazione  e  fino  al  30  settembre
dell'anno successivo a quello  in  cui  la  dichiarazione  dev'essere
presentata. 
    5. Ai soggetti che omettono la presentazione della  dichiarazione
dei redditi effettivamente conseguiti entro il termine  previsto  dal
comma 4, previo avviso e decorsi senza riscontro  trenta  giorni  dal
suo ricevimento, e' sospesa l'erogazione delle prestazioni  collegate
al reddito, a partire dal mese di dicembre. In caso di  presentazione
dei dati reddituali entro il termine previsto  per  la  presentazione
della successiva dichiarazione la prestazione sospesa e' ripristinata
a partire dal mese successivo, con erogazione degli arretrati; se  la
comunicazione e' presentata dopo questo termine  non  si  corrisponde
alcun arretrato. 
    6. Il reddito del richiedente della  prestazione  deve  rientrare
nei limiti di reddito  vigenti  nell'anno  solare  di  corresponsione
della prestazione.»