Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  presente  legge,
quantificati in 50.000,00 euro per l'anno 2020,  in  230.000,00  euro
per l'anno 2021 e in 230.000,00 euro per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri  derivanti  da  nuovi
provvedimenti  legislativi»  di  parte   corrente   nell'ambito   del
programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della provincia. 
    Bolzano, 17 novembre 2020 
 
                           Il Presidente della Provincia: Kompatscher 
(Omissis)