Art. 13 
 
                          Ordine del giorno 
 
  1. L'ordine del giorno delle sedute e' costituito dagli  argomenti,
suddivisi in proposte di deliberazione, di decisione e comunicazioni,
da sottoporre alle determinazioni della giunta. 
  2. Sono oggetto di deliberazioni: 
    a) le proposte di legge; 
    b) le proposte di deliberazione  da  sottoporre  all'approvazione
del consiglio regionale; 
    c) ogni altro atto espressamente previsto da norme di legge. 
  3. Sono adottati con decisioni: 
    a) gli  atti  di  indirizzo  per  le  attivita'  delle  strutture
organizzative; 
    b) le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi  regionali,
previste dalle relative clausole valutative; 
    c) le  proposte  di  deliberazione  per  le  quali  sia  prevista
l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare. 
  4. L'ordine del giorno e' definito dal presidente con  l'assistenza
del segretario della giunta ed e' predisposto e  comunicato,  per  il
tramite della segreteria della giunta, di norma unitamente all'avviso
di convocazione, al vice  presidente,  agli  assessori,  al  Capo  di
Gabinetto, al segretario generale ed ai direttori regionali. 
  5. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno e' indicato il
nome dell'assessore incaricato di relazionare su di esso. 
  6. L'esame e l'adozione dei provvedimenti avviene nella  seduta  in
cui i relativi argomenti sono iscritti all'ordine del  giorno,  salvo
che si concordi sul rinvio ad una seduta successiva. 
  7. Nessuna  proposta  di  deliberazione  o  argomento  puo'  essere
trattato, salvo i casi di  assoluta  urgenza  e  previo  assenso  del
presidente, se non preventivamente iscritto all'ordine del giorno.