Art. 13 Ordine del giorno 1. L'ordine del giorno delle sedute e' costituito dagli argomenti, suddivisi in proposte di deliberazione, di decisione e comunicazioni, da sottoporre alle determinazioni della giunta. 2. Sono oggetto di deliberazioni: a) le proposte di legge; b) le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale; c) ogni altro atto espressamente previsto da norme di legge. 3. Sono adottati con decisioni: a) gli atti di indirizzo per le attivita' delle strutture organizzative; b) le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi regionali, previste dalle relative clausole valutative; c) le proposte di deliberazione per le quali sia prevista l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare. 4. L'ordine del giorno e' definito dal presidente con l'assistenza del segretario della giunta ed e' predisposto e comunicato, per il tramite della segreteria della giunta, di norma unitamente all'avviso di convocazione, al vice presidente, agli assessori, al Capo di Gabinetto, al segretario generale ed ai direttori regionali. 5. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno e' indicato il nome dell'assessore incaricato di relazionare su di esso. 6. L'esame e l'adozione dei provvedimenti avviene nella seduta in cui i relativi argomenti sono iscritti all'ordine del giorno, salvo che si concordi sul rinvio ad una seduta successiva. 7. Nessuna proposta di deliberazione o argomento puo' essere trattato, salvo i casi di assoluta urgenza e previo assenso del presidente, se non preventivamente iscritto all'ordine del giorno.