Art. 19 
 
                              Votazione 
 
  1. Terminata la discussione il  presidente  pone  in  votazione  le
singole proposte. 
  2.  La  giunta  adotta  gli  atti  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti  prevale  quello
del presidente. 
  3. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano. 
  4. Il componente della giunta che  intende  astenersi  lo  dichiara
espressamente. 
  5. Il presidente proclama  l'esito  della  votazione  e  l'adozione
della deliberazione. 
  6.  Le  deliberazioni  riportano  il  risultato  della   votazione,
specificando i voti favorevoli,  i  contrari  e  i  nominativi  degli
astenuti. 
  7. Ogni componente della giunta puo' chiedere  che  le  motivazioni
della propria astensione  ovvero  della  propria  contrarieta'  siano
inserite a verbale.