Art. 19 Votazione 1. Terminata la discussione il presidente pone in votazione le singole proposte. 2. La giunta adotta gli atti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 3. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano. 4. Il componente della giunta che intende astenersi lo dichiara espressamente. 5. Il presidente proclama l'esito della votazione e l'adozione della deliberazione. 6. Le deliberazioni riportano il risultato della votazione, specificando i voti favorevoli, i contrari e i nominativi degli astenuti. 7. Ogni componente della giunta puo' chiedere che le motivazioni della propria astensione ovvero della propria contrarieta' siano inserite a verbale.