Art. 3 Nomina componenti della giunta 1. Ai sensi dell'art. 42 dello statuto della Regione Lazio il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina, con proprio decreto, i componenti della giunta, fra i quali il vice presidente. 2. Il presidente, preliminarmente alla nomina dei componenti della giunta non consiglieri, verifica che non sussista nei loro confronti alcuna delle situazioni previste quali cause di ineleggibilita' o incompatibilita'. A tal fine acquisisce da parte degli interessati una dichiarazione in merito all'inesistenza di cause di ineleggibilita' o incompatibilita' ovvero l'impegno a rimuovere eventuali cause di incompatibilita' esistenti entro dieci giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione. Nell'ipotesi in cui l'interessato non vi provveda il presidente, previa diffida, lo dichiara decaduto. 3. Dell'avvenuta nomina dei componenti della giunta e' data comunicazione al consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina stessa. 4. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una situazione ostativa alla medesima, il presidente invita il componente della giunta non consigliere a rimuoverla entro dieci giorni. Nell'ipotesi in cui l'interessato non vi provveda il presidente, previa diffida, lo dichiara decaduto. 5. Nel caso in cui il consigliere regionale, nominato componente della giunta, decada dalla carica elettiva il presidente ne dichiara la decadenza anche dalla carica di assessore.