Art. 3 
 
                   Nomina componenti della giunta 
 
  1. Ai sensi dell'art. 42  dello  statuto  della  Regione  Lazio  il
presidente, entro  dieci  giorni  dalla  proclamazione,  nomina,  con
proprio decreto, i componenti della  giunta,  fra  i  quali  il  vice
presidente. 
  2. Il presidente, preliminarmente alla nomina dei componenti  della
giunta non consiglieri, verifica che non sussista nei loro  confronti
alcuna delle situazioni previste quali  cause  di  ineleggibilita'  o
incompatibilita'. A tal fine acquisisce da  parte  degli  interessati
una   dichiarazione   in   merito   all'inesistenza   di   cause   di
ineleggibilita'  o  incompatibilita'  ovvero  l'impegno  a  rimuovere
eventuali cause di  incompatibilita'  esistenti  entro  dieci  giorni
dalla  sottoscrizione  della  dichiarazione.  Nell'ipotesi   in   cui
l'interessato non vi  provveda  il  presidente,  previa  diffida,  lo
dichiara decaduto. 
  3.  Dell'avvenuta  nomina  dei  componenti  della  giunta  e'  data
comunicazione al consiglio regionale nella  prima  seduta  successiva
alla nomina stessa. 
  4.  Qualora,  successivamente  alla  nomina,  venga  accertata  una
situazione ostativa alla medesima, il presidente invita il componente
della giunta non consigliere a rimuoverla entro dieci giorni. 
  Nell'ipotesi in cui l'interessato non vi  provveda  il  presidente,
previa diffida, lo dichiara decaduto. 
  5. Nel caso in cui il consigliere  regionale,  nominato  componente
della giunta, decada dalla carica elettiva il presidente ne  dichiara
la decadenza anche dalla carica di assessore.