Art. 7 
 
                       Segretario della giunta 
 
  1. Il segretario della giunta partecipa  con  funzioni  consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni della giunta  e  ne  cura  la
verbalizzazione. 
  2.  Il  segretario,  nominato   ai   sensi   del   regolamento   di
organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta e' coadiuvato,
nello svolgimento delle sue funzioni, dal  vice  segretario,  che  lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento, dalla segreteria  della
giunta e, funzionalmente, anche dalla struttura regionale  competente
in materia di attivita' istituzionali. 
  3. Il segretario, in particolare: 
    assiste  il  presidente  nella  predisposizione  dell'ordine  del
giorno e ne cura l'inoltro al vice  presidente,  agli  assessori,  al
Capo di Gabinetto ed al segretario generale; 
    assicura  la  legittimita'  formale  degli  atti   amministrativi
sottoposti all'esame della giunta; 
    cura il regolare svolgimento dei lavori della giunta  e  fornisce
assistenza durante le sedute; 
    cura la stesura dei processi verbali; 
    assicura, d'intesa con  le  Direzioni  regionali  proponenti,  la
coerenza degli atti  con  le  eventuali  modifiche  introdotte  dalla
giunta; 
    custodisce gli originali dei verbali delle deliberazioni, attesta
la conformita' all'originale delle copie  delle  deliberazioni  e  ne
cura la restituzione agli uffici proponenti; apporta ai  testi  delle
deliberazioni, prima della loro pubblicazione,  eventuali  correzioni
di errori formali o materiali.