Art. 7 Segretario della giunta 1. Il segretario della giunta partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della giunta e ne cura la verbalizzazione. 2. Il segretario, nominato ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta e' coadiuvato, nello svolgimento delle sue funzioni, dal vice segretario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dalla segreteria della giunta e, funzionalmente, anche dalla struttura regionale competente in materia di attivita' istituzionali. 3. Il segretario, in particolare: assiste il presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno e ne cura l'inoltro al vice presidente, agli assessori, al Capo di Gabinetto ed al segretario generale; assicura la legittimita' formale degli atti amministrativi sottoposti all'esame della giunta; cura il regolare svolgimento dei lavori della giunta e fornisce assistenza durante le sedute; cura la stesura dei processi verbali; assicura, d'intesa con le Direzioni regionali proponenti, la coerenza degli atti con le eventuali modifiche introdotte dalla giunta; custodisce gli originali dei verbali delle deliberazioni, attesta la conformita' all'originale delle copie delle deliberazioni e ne cura la restituzione agli uffici proponenti; apporta ai testi delle deliberazioni, prima della loro pubblicazione, eventuali correzioni di errori formali o materiali.