Art. 4 
 
                        Modifiche all'art. 7 
                del regolamento regionale n. 19/2008 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 7 del  regolamento  regionale  n.  19/2008,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, le parole «da presentare alla provincia  nel
cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a  sede
secondaria o filiale» sono sostituite dalle seguenti «alla Regione»; 
    b) alla lettera e), le parole «provincia in cui ha sede l'agenzia
principale» sono sostituite dalla seguente «Regione»; 
  2. Al comma 3, la parola «provincia» e' sostituita  dalla  seguente
«Regione».