Art. 6 Applicazione dell'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e successive modificazioni e integrazioni. 1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata all'attuazione dei contributi per investimenti assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge n. 145/2018 e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14-bis, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle occorrenti variazioni di bilancio per l'utilizzo degli stanziamenti relativi ai citati contributi allocati alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021-2023.