Art. 6 
 
Applicazione dell'articolo 1, commi da 134  a  138,  della  legge  30
  dicembre 2018, n. 145  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
  l'anno finanziario 2019 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
  2019-2021) e successive modificazioni e integrazioni. 
 
  1. Al fine di assicurare un'efficiente  programmazione  finanziaria
correlata all'attuazione dei contributi  per  investimenti  assegnati
dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge
n.  145/2018  e   successive   modificazioni   e   integrazioni,   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  14-bis,  della  legge
regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilita' della  Regione
Liguria per l'anno finanziario 2017)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, sono estese alle occorrenti variazioni di bilancio  per
l'utilizzo degli stanziamenti relativi ai citati contributi  allocati
alla Missione 18 «Relazioni con le  altre  autonomie  territoriali  e
locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con  le  altre  autonomie
territoriali», Titolo 2 «Spese in conto  capitale»  del  bilancio  di
previsione 2021-2023.