Art. 4 
 
      Autorizzazione alla ristrutturazione del debito regionale 
 
  1. Al fine di  attuare  una  gestione  virtuosa  dell'indebitamento
regionale  in  essere,  perseguendo  la   diminuzione   degli   oneri
complessivi, la  Giunta  regionale  e'  autorizzata,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 41  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2002))  e  dall'articolo  45   del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti   per   la
competitivita' e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni,
dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  a  ristrutturare  il  debito
regionale  attraverso  operazioni   di   rinegoziazione,   estinzione
anticipata, riacquisto e  surroga,  anche  mediante  l'assunzione  di
nuovi mutui per l'importo massimo di euro 150.000.000,00. 
  2. La ristrutturazione del debito, fermo restando  quanto  disposto
dall'articolo  62,  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.  133,  e'  comunque  effettuata  nel  rispetto  delle
disposizioni  autorizzative  delle   singole   posizioni   debitorie,
perseguendo il principio del contenimento del  costo  del  debito  da
valutarsi  sia  in  termini  di  condizioni  di  rifinanziamento  che
consentano una riduzione  del  valore  finanziario  delle  passivita'
totali a carico dell'Ente, ai sensi dell'articolo 41 della l.448/2001
e successive modificazioni e integrazioni, sia dal punto di vista del
non aumento del debito pubblico cosi'  come  definito  ai  sensi  del
regolamento (CE) 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo
all'applicazione del  protocollo  sulla  procedura  per  i  disavanzi
eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunita' europea. 
  3. Le rate di ammortamento per gli anni 2021, 2022 e  2023  trovano
riscontro per la copertura finanziaria  negli  stanziamenti  iscritti
negli  esercizi  2021-2023,  in  corrispondenza  della  Missione  50,
Programma 001 per le quote interessi e della Missione  50,  Programma
002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2023 le rate di
ammortamento,  comprensive  degli  eventuali  aumenti  del  tasso  di
interesse connessi all'andamento  del  mercato  finanziario,  trovano
copertura nei bilanci relativi.