Art. 4 Autorizzazione alla ristrutturazione del debito regionale 1. Al fine di attuare una gestione virtuosa dell'indebitamento regionale in essere, perseguendo la diminuzione degli oneri complessivi, la Giunta regionale e' autorizzata, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) e dall'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a ristrutturare il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione, estinzione anticipata, riacquisto e surroga, anche mediante l'assunzione di nuovi mutui per l'importo massimo di euro 150.000.000,00. 2. La ristrutturazione del debito, fermo restando quanto disposto dall'articolo 62, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' comunque effettuata nel rispetto delle disposizioni autorizzative delle singole posizioni debitorie, perseguendo il principio del contenimento del costo del debito da valutarsi sia in termini di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali a carico dell'Ente, ai sensi dell'articolo 41 della l.448/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sia dal punto di vista del non aumento del debito pubblico cosi' come definito ai sensi del regolamento (CE) 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunita' europea. 3. Le rate di ammortamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2021-2023, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2023 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.