(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Toscana  n.  50
                         del 19 maggio 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z) e l'art. 69
dello Statuto; 
  Vista la delibera  del  Consiglio  dei  ministri  13  gennaio  2021
(Proroga  dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del   rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili); 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre 2020 (Misure  di  contrasto  e  contenimento  dell'emergenza
Covid-19); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
Governo del territorio); 
  Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini
con riferimento  agli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  e
urbanistica  per  il  contenimento  degli  effetti  negativi   dovuti
all'emergenza sanitaria COVID-19); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La deliberazione del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021 ha
prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili, fino alla data del 30 aprile 2021; 
    2.  Il  perdurare  della  situazione   di   emergenza   sanitaria
determinata  dal  COVID-19,  continua  a  rendere  difficoltoso  alle
amministrazioni  comunali  il  rispetto  della  tempistica   per   la
conclusione dei procedimenti diretti al rinnovo  degli  strumenti  di
pianificazione urbanistica; 
    3. Si ritiene opportuno prolungare, fino  al  31  dicembre  2021,
l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'art. 95, commi 9
e 11, della legge regionale n. 65/2014, contenute nei piani operativi
in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di  inizio  della  sospensione
dei procedimenti amministrativi prevista dalla normativa statale,  al
30 dicembre 2021, a causa del perdurare dello stato di emergenza; 
    4. E' opportuno prolungare, fino alla medesima data  indicata  al
punto  3  del  presente  preambolo,  l'efficacia   delle   previsioni
urbanistiche di cui all'art. 55, commi 5 e 6,  della legge  regionale
n. 1/2005, con esclusione di quelle comportanti  vincoli  preordinati
all'esproprio, contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza  dal
23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2021; 
    5. E'  inoltre  opportuno  consentire,  fino  alla  data  del  31
dicembre 2021, gli interventi edilizi di cui all'art. 134,  comma  1,
lettere a), b), b-bis), f), ed l), della legge regionale n.  65/2014,
nel  caso  di  decadenza  delle  misure  di  salvaguardia  dei  piani
strutturali, dei piani strutturali  intercomunali  o  delle  varianti
generali, nel periodo compreso tra il  23  febbraio  2020  ed  il  30
dicembre 2021; 
  6. E' altresi' opportuno, in relazione a quanto espresso nei  punti
precedenti, prolungare di ulteriori sei mesi la proroga  dei  termini
dei procedimenti per la formazione degli strumenti di  pianificazione
territoriale e urbanistica gia'  avviati  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge regionale n. 31/2020 e di quelli avviati entro  la
data del 31 dicembre 2020; 
  7. Al fine di consentire una rapida  attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge e'  necessario  disporne  l'entrata  in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi
  e dei regolamenti urbanistici.Modifiche  al  preambolo  della legge
  regionale n. 31/2020. 
  1. Il punto 6 del preambolo della legge regionale 29  maggio  2020,
n.  31  (Proroga  dei  termini  con  riferimento  agli  strumenti  di
pianificazione territoriale e urbanistica per il  contenimento  degli
effetti  negativi  dovuti  all'emergenza  sanitaria   COVID-19),   e'
sostituito dal seguente: 
    «6. E' necessario prevedere la proroga dei termini  di  efficacia
delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9  e  11,
della legge regionale n. 65/2014, dei piani operativi in scadenza dal
23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione  dei  procedimenti
amministrativi dalla normativa statale, fino al 31 dicembre 2021;». 
  2. Al punto 7 del preambolo della legge regionale n. 31/2020,  dopo
la parola: «proroga» sono aggiunte le seguenti:  «alla  medesima data
di cui al punto 6», e le parole: «nel medesimo  periodo  indicato  al
punto 6 con riferimento ai piani  operativi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2021».