Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
  La presente legge  e'  pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 14 maggio 2021 
 
                                GIANI 
 
(Omissis).