(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 46 dell'11 novembre 2020). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme  regionali  per
la disciplina e  la  promozione  dell'apicoltura)  e  in  particolare
l'art. 14, che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare  le
iniziative degli organismi associativi tra apicoltori di cui all'art.
3,  comma  2  della  legge  regionale  medesima  per  promuovere   la
produzione di prodotti apistici, per  fornire  assistenza  tecnica  e
formazione nel settore apistico, nonche'  per  svolgere  attivita'  a
tutela della sanita' degli alveari; 
  Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalita' per  la
concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra
apicoltori ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge  regionale  18
marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e  la  promozione
dell'apicoltura)» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1548  del  16
ottobre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e  modalita'  per  la
concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra
apicoltori ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge  regionale  18
marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e  la  promozione
dell'apicoltura)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA