(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 2 dicembre 2020) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista  la  legge  regionale  2  febbraio  2005,  n.  1  concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale  e  annuale
della Regione  Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia»  (legge  finanziaria
2005) il cui art. 4  prevede  interventi  in  materia  di  protezione
civile, ambiente, edilizia, mobilita' e infrastrutture di  trasporto,
ricostruzione e pianificazione territoriale; 
  Visto in particolare il comma 95 del medesimo art.  4  della  legge
regionale n. 1/2005 con il quale, al fine  di  tutelare  la  funzione
sociale, educativa e di integrazione della  famiglia  che  la  scuola
materna garantisce,  l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
concedere a comuni e loro consorzi,  nonche'  a  enti,  associazioni,
istituzioni e cooperative, contributi ventennali,  fino  al  100  per
cento della spesa ritenuta ammissibile, a sollievo  degli  oneri,  in
linea capitale e interessi, relativi a mutui che gli  enti  stipulano
per la realizzazione di  lavori  di  nuova  costruzione,  recupero  o
ampliamento di edifici da destinare a scuole materne; 
  Visto il successivo comma  96  del  medesimo  art.  4  della  legge
regionale n. 1/2005 che stabilisce che i criteri e  le  modalita'  ai
quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per  la  concessione
ed  erogazione  dei   contributi   siano   stabiliti   con   apposito
regolamento; 
  Vista  la  legge  regionale  18  luglio  2005,  n.  15  concernente
«Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16  aprile
1999, n. 7» ed in particolare l'art. 4, commi 26, 27, 28; 
  Visto il comma 26 del medesimo art.  4  della  legge  regionale  n.
15/2005 il quale prevede che al fine di tutelare la funzione sociale,
educativa e di integrazione  della  famiglia  della  scuola  materna,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a  concedere  a  Comuni  e
loro  consorzi,  nonche'  a   enti,   associazioni,   istituzioni   e
cooperative, contributi in conto capitale, per  la  realizzazione  di
lavori di nuova costruzione, recupero o  ampliamento  di  edifici  da
destinare a scuole materne; 
  Visto il comma 27 del medesimo art.  4  della  legge  regionale  n.
15/2005 che stabilisce che i contributi  di  cui  al  comma  26  sono
concessi ed erogati dal regolamento previsto dall'art. 4,  comma  96,
della legge regionale n. 1/2005; 
  Visto il proprio decreto n. 0230/Pres. del 13 luglio  2005  con  il
quale e' stato emanato il «Regolamento recante  criteri  e  modalita'
per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione
di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici  da
destinare a scuole materne ai sensi dell'art. 4, commi 95,  96  e  97
della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1»; 
  Visto il proprio decreto n. 0187/Pres. del 30 luglio con  il  quale
e' stato emanato il «Regolamento  recante  modifiche  al  regolamento
recante criteri e modalita' per la  concessione  e  l'erogazione  dei
contributi per la  realizzazione  di  lavori  di  nuova  costruzione,
recupero o ampliamento di  edifici  da  destinare  a  scuole  materne
(legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96  e  97),
emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio  2005,  n.
0230/Pres.»; 
  Vista la legge regionale 18 luglio 2014,  n.  13  che  al  comma  3
dell'art. 27, in considerazione della situazione economica, autorizza
l'Amministrazione regionale a confermare  i  contributi  concessi  ai
soggetti privati e pubblici di cui all'art. 4,  commi  95,  96  e  97
della legge regionale n. 1/2005 e all'art. 4 della legge regionale n.
15/2005, commi 26, 27 e 28, fino al 100 per cento della spesa ammessa
a contributo, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli  3  e  4
del regolamento emanato con proprio decreto,  n.  0230/Pres.  del  13
luglio 2005, come modificato dal proprio decreto n. 0187/Pres. del 30
luglio 2008; 
  Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento recante
criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei  contributi
per la realizzazione di  lavori  di  nuova  costruzione,  recupero  o
ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale
2 febbraio 2005, n. 1, art. 4,  commi  95,  96  e  97),  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.» e
ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1691  del  13
novembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica del  regolamento  recante
criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei  contributi
per la realizzazione di  lavori  di  nuova  costruzione,  recupero  o
ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale
2 febbraio 2005, n. 1, art. 4,  commi  95,  96  e  97),  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n.  0230/Pres.»,
nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA