Pubblicato  nel   Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia del 16 dicembre 2020, n. 51. 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 2, comma 24, della legge regionale 28  dicembre  2018,
n. 29 (Legge di stabilita' 2019), il quale prevede che: 
    a) al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di  start  up
imprenditoriale  sul  territorio   regionale,   e'   autorizzata   la
costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti  di
venture capital nelle start  up  innovative,  di  seguito  denominato
«Fondo di garanzia per il venture capital»; 
    b) le dotazioni del Fondo di garanzia per il venture capital sono
destinate  all'attivazione  di  garanzie  a  favore  delle  start  up
innovative,  aventi  sede  operativa  nel  territorio  regionale,  in
relazione ad operazioni di partecipazione  nel  capitale  sociale  da
parte di investitori operanti nel mercato dell'equity; 
    c)  la  disciplina  per  la  concessione  delle  agevolazioni  e'
stabilita con regolamento nel  rispetto  della  pertinente  normativa
europea in materia di aiuti di Stato; 
  Visto il proprio decreto 25 ottobre 2019, n. 0192/Pres., con cui e'
stato emanato il «Regolamento di attuazione dell'art.  2,  comma  24,
della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29  (Legge  di  stabilita'
2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni  a
valere sul Fondo  di  garanzia  regionale  per  gli  investimenti  di
venture capital nelle start-up innovative»; 
  Visto l'art. 3, comma 2, della legge regionale 23 giugno  2020,  n.
11 (Ulteriori  interventi  a  sostegno  delle  attivita'  produttive.
Modifiche alle leggi  regionali  numeri  3/2020,  29/2018,  2/2012  e
3/2015), il quale prevede che tra i soggetti investitori che  possono
beneficiare della garanzia del  Fondo  di  garanzia  per  il  venture
capital siano inseriti anche  gli  investitori  privati  indipendenti
ovvero, ai sensi della normativa in materia di aiuti  di  Stato,  gli
investitori privati che «non sono azionisti dell'impresa  ammissibile
in cui  investono,  compresi  i  business  angels  e  le  istituzioni
finanziarie, a prescindere dall'assetto  proprietario,  a  condizione
che  sostengano  interamente   il   rischio   relativo   al   proprio
investimento»; 
  Visto il testo del «Regolamento  di  modifica  del  regolamento  di
attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale  28  dicembre
2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), recante la disciplina per  la
concessione  delle  agevolazioni  a  valere  sul  Fondo  di  garanzia
regionale per gli investimenti  di  venture  capital  nelle  start-up
innovative, emanato con  decreto  del  Presidente  della  Regione  25
ottobre 2019, n. 192» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1745  del  20
novembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato  il  «Regolamento  di  modifica  del  regolamento  di
attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale  28  dicembre
2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), recante la disciplina per  la
concessione  delle  agevolazioni  a  valere  sul  Fondo  di  garanzia
regionale per gli investimenti  di  venture  capital  nelle  start-up
innovative, emanato con  decreto  del  Presidente  della  Regione  25
ottobre 2019, n. 192»,  nel  testo  allegato  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA