Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 16 dicembre 2020, n. 51. IL PRESIDENTE Visto l'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), il quale prevede che: a) al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di start up imprenditoriale sul territorio regionale, e' autorizzata la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative, di seguito denominato «Fondo di garanzia per il venture capital»; b) le dotazioni del Fondo di garanzia per il venture capital sono destinate all'attivazione di garanzie a favore delle start up innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity; c) la disciplina per la concessione delle agevolazioni e' stabilita con regolamento nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato; Visto il proprio decreto 25 ottobre 2019, n. 0192/Pres., con cui e' stato emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative»; Visto l'art. 3, comma 2, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attivita' produttive. Modifiche alle leggi regionali numeri 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015), il quale prevede che tra i soggetti investitori che possono beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per il venture capital siano inseriti anche gli investitori privati indipendenti ovvero, ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, gli investitori privati che «non sono azionisti dell'impresa ammissibile in cui investono, compresi i business angels e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostengano interamente il rischio relativo al proprio investimento»; Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1745 del 20 novembre 2020; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA