Allegato 
 
Regolamento di modifica al regolamento di attuazione dell'articolo 2,
  comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.  29  (Legge di
  stabilita' 2019), recante la disciplina per  la  concessione  delle
  agevolazioni a valere sul  Fondo  di  garanzia  regionale  per  gli
  investimenti di venture capital nella start-up innovative,  emanato
  con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192. 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
             Modifiche all'art. 2 del DPReg n. 192/2019 
 
    1. All'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
192/2019 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d)  "soggetto   investitore":   intermediario   finanziario,
societa' di partecipazione o  investitore  privato  indipendente  che
effettua l'iniziativa di investimento di venture capital nel soggetto
beneficiario finale;» 
      b) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: 
        «d-bis) "intermediari finanziari": soggetti di cui  al  comma
1, lettera a) dell'art. 162-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  (Approvazione  del  testo  unico
delle imposte sui redditi); 
        d-ter) "societa' di partecipazione": soggetti di cui al comma
1, lettere b) e c) dell'art. 162-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917/1986; 
        d-quater) "investitori privati indipendenti": persone fisiche
o giuridiche, diverse dagli intermediari finanziari e dalle  societa'
di partecipazione, che investono fondi propri in soggetti beneficiari
finali, senza essere soci  della  start-up  innovativa  e  sostenendo
interamente il rischio dell'operazione; 
        d-quinquies) "incubatori di start-up innovative": soggetti di
cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012; 
        d-sexties) "investitori a  supporto  delle  piccole  e  medie
imprese": persone fisiche o giuridiche che  investono  con  strumenti
finanziari fondi propri in piccole e medie imprese per un  valore  di
portafoglio superiore a 500.000 euro, in possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' previsti dall'art. 8,  comma  1  del  regolamento  sulla
raccolta di capitali tramite portali on-line adottato con delibera n.
18592 del 26 giugno 2013 dalla Commissione nazionale per le  societa'
e la borsa (Consob); 
        d-septies)   "professionista    indipendente    attestatore":
soggetto, designato dal soggetto investitore, iscritto  nel  registro
dei revisori legali, che rientra in una delle seguenti categorie: 
          i.   avvocati,   dottori   commercialisti,   ragionieri   e
ragionieri commercialisti; 
          ii.  studi   professionali   associati   o   societa'   tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse  abbiano  i  requisiti
professionali di cui alla lettera i.; 
          iii. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione,
direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate
capacita' imprenditoriali e purche'  non  sia  intervenuta  nei  loro
confronti dichiarazione di fallimento;»; 
      c) al comma 1, dopo la lettera g), e' inserita la seguente: 
        «g-bis)  "strumenti  finanziari":  le  azioni  e   le   quote
rappresentative del capitale sociale o dell'organismo di investimento
collettivo del risparmio che investe  prevalentemente  in  piccole  e
medie imprese nonche' i depositi  di  denaro,  le  obbligazioni  e  i
titoli di debito, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia  di  intermediazione
finanziaria);»; 
      d) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis.   Non   possono   essere   designati   professionisti
indipendenti attestatori il coniuge, i parenti e gli affini entro  il
quarto grado del soggetto investitore. Il professionista indipendente
attestatore non e' legato al soggetto  investitore  e  alla  start-up
innovativa  e  a  coloro  che  hanno  interesse   all'iniziativa   di
investimento da rapporti di natura personale o professionale tali  da
comprometterne  l'indipendenza  di  giudizio.  In   ogni   caso,   il
professionista indipendente attestatore deve essere in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 2399  del  codice  civile  e  non  deve,
neanche  per  il  tramite  di  soggetti  con  i  quali  e'  unito  in
associazione professionale, avere prestato negli ultimi  cinque  anni
attivita' di lavoro subordinato o autonomo  in  favore  del  soggetto
investitore o della start-up innovativa ovvero  partecipato  ai  loro
organi di amministrazione o di controllo.». 
 
                               Art. 2. 
 
             Modifiche all'art. 7 del DPReg n. 192/2019 
 
    1. All'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
192/2019 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Salvo quanto previsto al comma 1-bis, possono  presentare
iniziative  e  beneficiare  della  garanzia  del  Fondo,  i  soggetti
investitori che possiedono i seguenti requisiti: 
          a) essere attivi da almeno cinque anni, salvo che si tratti
di persone fisiche; 
          b) avere effettuato, negli ultimi dieci anni, operazioni di
investimenti in equity o di investimenti in quasi-equity  strutturati
come capitale privilegiato in almeno 10 imprese.»; 
      b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. In alternativa a  quanto  stabilito  al  comma  1,  i
soggetti investitori  possono  presentare  iniziative  e  beneficiare
della garanzia del Fondo, se: 
          a)  unitamente  all'iniziativa  presentata   dal   soggetto
investitore, e' effettuato un corrispondente investimento di  venture
capital, di importo almeno pari a quello dell'iniziativa medesima  da
soggetti aventi i requisiti di cui  al  comma  1,  da  incubatori  di
start-up innovative o da investitori a supporto delle piccole e medie
imprese; 
      oppure 
          b) la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita'  del
business plan del soggetto beneficiario finale  di  cui  all'art.  3,
comma   3,   e'   attestata   da   un   professionista   indipendente
attestatore.». 
 
                               Art. 3. 
 
              Modifica all'art. 9 del DPReg n. 192/2019 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 192/2019, dopo le parole «pari a  un  milione  di  euro.»,
sono inserite le seguenti: «Nel caso di cui all'art. 7, comma  1-bis,
la misura massima di copertura e' pari al 50 per  cento  dell'importo
delle operazioni ammissibili.». 
 
                               Art. 4. 
 
             Modifiche all'art. 12 del DPReg n. 192/2019 
 
    1. All'art. 12  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
192/2019 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 4, le parole «Nel caso di cui al comma  3,  lettera
b),» sono abrogate; 
      b) al comma 8, la parola  «finanziatore»  e'  sostituita  dalla
parola «investitore». 
 
                               Art. 5. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.  
Visto, Il Presidente: Fedriga