Allegato Regolamento di modifica al regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nella start-up innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192. (Omissis). Art. 1. Modifiche all'art. 2 del DPReg n. 192/2019 1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) "soggetto investitore": intermediario finanziario, societa' di partecipazione o investitore privato indipendente che effettua l'iniziativa di investimento di venture capital nel soggetto beneficiario finale;» b) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: «d-bis) "intermediari finanziari": soggetti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); d-ter) "societa' di partecipazione": soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986; d-quater) "investitori privati indipendenti": persone fisiche o giuridiche, diverse dagli intermediari finanziari e dalle societa' di partecipazione, che investono fondi propri in soggetti beneficiari finali, senza essere soci della start-up innovativa e sostenendo interamente il rischio dell'operazione; d-quinquies) "incubatori di start-up innovative": soggetti di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012; d-sexties) "investitori a supporto delle piccole e medie imprese": persone fisiche o giuridiche che investono con strumenti finanziari fondi propri in piccole e medie imprese per un valore di portafoglio superiore a 500.000 euro, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 8, comma 1 del regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob); d-septies) "professionista indipendente attestatore": soggetto, designato dal soggetto investitore, iscritto nel registro dei revisori legali, che rientra in una delle seguenti categorie: i. avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; ii. studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera i.; iii. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento;»; c) al comma 1, dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) "strumenti finanziari": le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o dell'organismo di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in piccole e medie imprese nonche' i depositi di denaro, le obbligazioni e i titoli di debito, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);»; d) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Non possono essere designati professionisti indipendenti attestatori il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del soggetto investitore. Il professionista indipendente attestatore non e' legato al soggetto investitore e alla start-up innovativa e a coloro che hanno interesse all'iniziativa di investimento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio. In ogni caso, il professionista indipendente attestatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del soggetto investitore o della start-up innovativa ovvero partecipato ai loro organi di amministrazione o di controllo.». Art. 2. Modifiche all'art. 7 del DPReg n. 192/2019 1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto al comma 1-bis, possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo, i soggetti investitori che possiedono i seguenti requisiti: a) essere attivi da almeno cinque anni, salvo che si tratti di persone fisiche; b) avere effettuato, negli ultimi dieci anni, operazioni di investimenti in equity o di investimenti in quasi-equity strutturati come capitale privilegiato in almeno 10 imprese.»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In alternativa a quanto stabilito al comma 1, i soggetti investitori possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo, se: a) unitamente all'iniziativa presentata dal soggetto investitore, e' effettuato un corrispondente investimento di venture capital, di importo almeno pari a quello dell'iniziativa medesima da soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, da incubatori di start-up innovative o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese; oppure b) la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del business plan del soggetto beneficiario finale di cui all'art. 3, comma 3, e' attestata da un professionista indipendente attestatore.». Art. 3. Modifica all'art. 9 del DPReg n. 192/2019 1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019, dopo le parole «pari a un milione di euro.», sono inserite le seguenti: «Nel caso di cui all'art. 7, comma 1-bis, la misura massima di copertura e' pari al 50 per cento dell'importo delle operazioni ammissibili.». Art. 4. Modifiche all'art. 12 del DPReg n. 192/2019 1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, le parole «Nel caso di cui al comma 3, lettera b),» sono abrogate; b) al comma 8, la parola «finanziatore» e' sostituita dalla parola «investitore». Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Fedriga