(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 31 marzo 2021) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 6 agosto 2015,  n.  20  (Assestamento  del
bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni  2015-2017,  ai
sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) e in particolare
l'art. 3, comma  10  che,  autorizza  l'Amministrazione  regionale  a
concedere ai comuni contributi fino al  100  per  cento  della  spesa
riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell'art.  250  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale),  agli  adempimenti  relativi  alla  bonifica  dei   siti
contaminati di cui al titolo quinto, della parte quarta del  medesimo
decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprieta'
pubblica o privata; 
  Visto il successivo comma 13 della citata legge regionale, il quale
dispone che, con regolamento regionale, sono definiti  i  criteri  di
assegnazione e le  modalita'  di  concessione  e  di  erogazione  dei
contributi di cui al comma 10 nonche' le modalita' di rendicontazione
della spesa; 
  Visto  il  proprio  decreto  del  28  agosto  2015,  n.  0177/Pres.
(Regolamento per la concessione di  contributi  di  cui  all'art.  3,
commi da 10 a  19,  della  legge  regionale  6  agosto  2015,  n.  20
(Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2015-2017, ai  sensi  dell'art.  34  della  legge  regionale  n.
21/2007) e le successive modifiche; 
  Vista la  legge  regionale  30  dicembre  2020,  n.  26  (Legge  di
stabilita' 2021) e in particolare l'art. 5 che ha introdotto all'art.
3 della legge regionale 20/2015 il comma 10-bis  secondo  cui:  «Sono
oggetto di  contributo  gli  interventi  relativi  ai  seguenti  siti
regionali: 
    a) siti inseriti nella graduatoria di priorita' di intervento  di
cui  all'allegato  1  del  Piano  regionale  di  bonifica  dei   siti
contaminati per la realizzazione delle attivita' di cui al comma  11,
lettere b), c), c-bis), c-ter), c-ter-bis); 
    b) siti non inseriti nella graduatoria di cui alla lettera a) per
la realizzazione delle attivita' di cui al comma 11, lettere 0a), a),
c-bis), c-ter).»; 
  Preso  atto  della  necessita'  di  modificare,  alla  luce   delle
modifiche legislative, il regolamento emanato con il  citato  proprio
decreto n. 0177/Pres./2015; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto del  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di Governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello statuto di autonomia); 
  Vista la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  294  del  26
febbraio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica  al  regolamento  per  la
concessione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19,  della
legge regionale n. 20/2015 per provvedere agli  adempimenti  relativi
alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale
di proprieta' pubblica o privata, emanato con D.P.Reg. n.  177/2015»,
nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA