(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 31 marzo 2021) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) e in particolare l'art. 3, comma 10 che, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al titolo quinto, della parte quarta del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprieta' pubblica o privata; Visto il successivo comma 13 della citata legge regionale, il quale dispone che, con regolamento regionale, sono definiti i criteri di assegnazione e le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 10 nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa; Visto il proprio decreto del 28 agosto 2015, n. 0177/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) e le successive modifiche; Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021) e in particolare l'art. 5 che ha introdotto all'art. 3 della legge regionale 20/2015 il comma 10-bis secondo cui: «Sono oggetto di contributo gli interventi relativi ai seguenti siti regionali: a) siti inseriti nella graduatoria di priorita' di intervento di cui all'allegato 1 del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 11, lettere b), c), c-bis), c-ter), c-ter-bis); b) siti non inseriti nella graduatoria di cui alla lettera a) per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 11, lettere 0a), a), c-bis), c-ter).»; Preso atto della necessita' di modificare, alla luce delle modifiche legislative, il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0177/Pres./2015; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 26 febbraio 2021; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale n. 20/2015 per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprieta' pubblica o privata, emanato con D.P.Reg. n. 177/2015», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA