(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 7 aprile 2021) IL PRESIDENTE Visto il capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento) il quale prevede che siano concessi a favore delle PMI incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero; Visto l'art. 6, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) il quale prevede che siano concessi a favore dei consorzi e delle societa' consortili che non svolgono attivita' commerciale e non hanno fini di lucro incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi; Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), con particolare riferimento all'art. 42, comma 1, lettere k) ed l), in cui si prevede che sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui ai paragrafi precedenti; Rilevato che la legge regionale n. 2/1992, all'art. 52, comma 1, lettera c), prevede che sia adottato apposito regolamento di esecuzione, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, in elazione ai contributi di cui al Capo VIII della legge medesima; Visto il «Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18», emanato con proprio decreto 28 settembre 2017, n. 0221/Pres.; Atteso che risulta opportuno modificare il sopraccitato regolamento al fine di adeguarlo alle particolari esigenze delle imprese che hanno gia' presentato la domanda di contributo e che non hanno ancora presentato la rendicontazione e si trovano a fronteggiare la situazione di crisi provocata dalla emergenza generata dal COVID-19, nonche', in via generale, al fine di introdurre semplificazioni tese a rendere piu' agevole la presentazione delle domande; Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2020, n. 1782, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica al Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 221»; Vista la nota prot. n. 797 di data 15 febbraio 2021 con la quale e' stato comunicato il parere favorevole a maggioranza sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1782 del 27 novembre 2020 di cui all'oggetto, emesso dalla VI Commissione consiliare permanente competente in materia nel corso della seduta di data 15 febbraio 2021; Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 221» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2021, n. 377; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, emanato con decreto del Presidente della regione 28 settembre 2017, n. 221», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA