Allegato Regolamento di modifica al Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 221. (Omissis). Art. 1. Modifiche all'art. 15 del DPReg n. 221/2017 1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La domanda di incentivo e' considerata valida se e' redatta secondo il pertinente schema di domanda di cui al comma 5 e se: a) e' sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed e' presentata unitamente alla copia del documento d'identita' del firmatario medesimo, oppure b) e' sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente.»; b) al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le domande non firmate conformemente al comma 6;»; b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) le domande non trasmesse mediante PEC;». Art. 2. Disposizioni speciali per agevolare le imprese nella situazione di crisi causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 1. Le seguenti disposizioni si applicano esclusivamente alle domande gia' presentate e che risultino non ancora rendicontate al momento di entrata in vigore del presente regolamento: a) e' consentita la richiesta di proroga del termine di rendicontazione per un periodo massimo di dodici mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso, in luogo dei sessanta giorni ordinariamente previsti all'art. 22, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 221/2017; b) ai fini di cui all'art. 25, comma 1, lettera c), del decreto Presidente della Regione n. 221/2017, non e' causa di revoca la modifica delle modalita' di esecuzione del progetto oggetto del provvedimento di concessione qualora tale modifica sia stata determinata dalla necessita' di affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sostenendo le spese relative a partecipazione a fiere e mostre mediante utilizzo di piattaforma digitale, da considerarsi ammissibili anche se non contemplate in domanda. Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. Visto, il Presidente: Fedriga