Allegato 
 
Regolamento di modifica al Regolamento in materia  di  incentivi  per
  l'attuazione di programmi pluriennali di promozione  all'estero  di
  cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2  e  in
  materia di incentivi per  la  promozione  all'estero  di  specifici
  comparti produttivi di cui  all'art.  6  della  legge  regionale  5
  dicembre 2003, n. 18, emanato  con  decreto  del  Presidente  della
  Regione 28 settembre 2017, n. 221. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
             Modifiche all'art. 15 del DPReg n. 221/2017 
 
    1. All'art. 15  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
221/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. La domanda di incentivo e' considerata valida se e' redatta
secondo il pertinente schema di domanda di cui al comma 5 e se: 
        a) e' sottoscritta dal  legale  rappresentante  del  soggetto
richiedente ed e' presentata  unitamente  alla  copia  del  documento
d'identita' del firmatario medesimo, 
    oppure 
        b)  e'   sottoscritta   con   firma   digitale   del   legale
rappresentante del soggetto richiedente.»; 
      b) al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le domande
non firmate conformemente al comma 6;»; 
        b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) le domande
non trasmesse mediante PEC;». 
 
                               Art. 2. 
 
Disposizioni speciali per agevolare le imprese  nella  situazione  di
       crisi causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
    1. Le seguenti  disposizioni  si  applicano  esclusivamente  alle
domande gia' presentate e che risultino non  ancora  rendicontate  al
momento di entrata in vigore del presente regolamento: 
      a) e'  consentita  la  richiesta  di  proroga  del  termine  di
rendicontazione per un periodo massimo di dodici mesi,  a  condizione
che la richiesta sia motivata e presentata prima della  scadenza  del
termine stesso, in luogo dei sessanta giorni ordinariamente  previsti
all'art. 22, comma 3, del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
221/2017; 
      b) ai fini di cui all'art. 25, comma 1, lettera c), del decreto
Presidente della Regione n. 221/2017,  non  e'  causa  di  revoca  la
modifica delle modalita'  di  esecuzione  del  progetto  oggetto  del
provvedimento  di  concessione  qualora  tale  modifica   sia   stata
determinata dalla necessita' di affrontare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 sostenendo le spese relative a partecipazione a  fiere  e
mostre mediante utilizzo di  piattaforma  digitale,  da  considerarsi
ammissibili anche se non contemplate in domanda. 
 
                               Art. 3. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. 
Visto, il Presidente: Fedriga