(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 7 aprile 2021) IL PRESIDENTE Visto l'art. 20, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), la quale prevede: a) ai commi 3 e 4 che l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile; b) al comma 4 che con regolamento, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2012, sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione dei predetti contributi, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato; Rilevato che la legge regionale n. 5/2012, all'art. 33, prevede che i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi previo parere della commissione consiliare competente; Visto il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile», emanato con proprio decreto 16 marzo 2015, n. 055/Pres. e successive modifiche; Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), con particolare riferimento all'art. 42, comma 1, lettera n-ter), il quale prevede che sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui trattasi; Atteso che risulta opportuno modificare il sopraccitato regolamento al fine di adeguarlo, con riferimento alle istanze presentate nel 2019, alle particolari esigenze delle imprese che si trovano a fronteggiare la situazione di crisi provocata dalla emergenza generata dal COVID-19, nonche', in via generale, di introdurre semplificazioni tese a rendere piu' agevole la presentazione delle domande; Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 1681, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55»; Vista la nota prot. n. 976 di data 25 febbraio 2021 con la quale e' stato comunicato il parere favorevole all'unanimita' sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1681 del 13 novembre 2020 di cui all'oggetto, emesso dalla VI Commissione consiliare permanente competente in materia nel corso della seduta di data 25 febbraio 2021; Visto l'art. 7, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023); Atteso che e' altresi' necessario adeguare il testo regolamentare alla nuova definizione di microcredito dettata dall'art. 111, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificata dall'art. 13, comma 9 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), introducendo una modifica non prevista nel testo regolamentare approvato in via preliminare con la menzionata deliberazione n. 1681/2020; Dato atto che la necessita' di adeguamento alla nuova definizione di microcredito e' stata sottoposta al parere della VI Commissione consiliare permanente competente in materia nel corso della seduta di data 25 febbraio 2021; Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2021, n. 375; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA