(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 7 aprile 2021) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 20, della legge regionale 22 marzo 2012, n.  5  (Legge
per l'autonomia dei giovani e sul  Fondo  di  garanzia  per  le  loro
opportunita'), la quale prevede: 
    a) ai commi 3 e 4 che l'Amministrazione regionale e'  autorizzata
a concedere contributi in conto capitale a sostegno  di  progetti  di
imprenditoria giovanile; 
    b)  al  comma  4  che  con  regolamento,  sentito  il  Tavolo  di
coordinamento politico e istituzionale di cui all'art.  6,  comma  1,
della legge regionale n.  5/2012,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di concessione dei predetti contributi, nel rispetto  della
normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato; 
  Rilevato che la legge regionale n. 5/2012, all'art. 33, prevede che
i criteri e le modalita'  di  attuazione  degli  interventi  previsti
dalla legge medesima e di concessione ed erogazione di  contributi  e
altri  incentivi  economici  sono  disciplinati  con  regolamento  da
adottarsi previo parere della commissione consiliare competente; 
  Visto il  «Regolamento  concernente  criteri  e  modalita'  per  la
concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e  4,  della
legge regionale 22 marzo  2012,  n.  5  a  sostegno  di  progetti  di
imprenditoria giovanile», emanato con proprio decreto 16 marzo  2015,
n. 055/Pres. e successive modifiche; 
  Vista la legge regionale 4 marzo 2005,  n.  4  (Interventi  per  il
sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese  del
Friuli-Venezia Giulia.  Adeguamento  alla  sentenza  della  Corte  di
giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99,  e
al parere motivato della Commissione delle Comunita'  europee  del  7
luglio 2004), con  particolare  riferimento  all'art.  42,  comma  1,
lettera n-ter), il quale prevede che sono  delegate  alle  Camere  di
commercio  aventi  sede  in   Friuli-Venezia   Giulia   le   funzioni
amministrative concernenti  la  concessione  dei  contributi  di  cui
trattasi; 
  Atteso che risulta opportuno modificare il sopraccitato regolamento
al fine di adeguarlo, con riferimento  alle  istanze  presentate  nel
2019, alle particolari  esigenze  delle  imprese  che  si  trovano  a
fronteggiare  la  situazione  di  crisi  provocata  dalla   emergenza
generata dal  COVID-19,  nonche',  in  via  generale,  di  introdurre
semplificazioni tese a rendere piu' agevole  la  presentazione  delle
domande; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2020,  n.
1681,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
«Regolamento  di  modifica  al  regolamento  concernente  criteri   e
modalita' per la concessione di contributi  ai  sensi  dell'art.  20,
commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno  di
progetti  di  imprenditoria  giovanile,  emanato  con   decreto   del
Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55»; 
  Vista la nota prot. n. 976 di data 25 febbraio 2021 con la quale e'
stato  comunicato   il   parere   favorevole   all'unanimita'   sulla
deliberazione della Giunta regionale n. 1681 del 13 novembre 2020  di
cui all'oggetto, emesso dalla VI  Commissione  consiliare  permanente
competente in materia nel corso della  seduta  di  data  25  febbraio
2021; 
  Visto l'art. 7, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2020, n.
25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023); 
  Atteso che e' altresi' necessario adeguare il  testo  regolamentare
alla nuova definizione di microcredito dettata dall'art.  111,  comma
1, lettera a) del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
(Testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia)  come
modificata dall'art. 13, comma 9 del decreto legge 8 aprile 2020,  n.
23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di  adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali  nei  settori  strategici,
nonche' interventi in materia di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di
termini amministrativi e processuali), introducendo una modifica  non
prevista nel testo regolamentare approvato in via preliminare con  la
menzionata deliberazione n. 1681/2020; 
  Dato atto che la necessita' di adeguamento alla  nuova  definizione
di microcredito e' stata sottoposta al parere  della  VI  Commissione
consiliare permanente competente in materia nel corso della seduta di
data 25 febbraio 2021; 
  Visto  il  testo  del  «Regolamento  di  modifica  al   regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di  contributi  ai
sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012,
n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile,  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55» e ritenuto
di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di Governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2021,  n.
375; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di   modifica   al   regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di  contributi  ai
sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012,
n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile,  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55», nel testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente
decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
regione. 
 
                               FEDRIGA