Allegato 
 
Regolamento  di  modifica  al  regolamento  concernente   criteri   e
  modalita' per la concessione di contributi ai sensi  dell'art.  20,
  commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5  a  sostegno
  di progetti di imprenditoria giovanile,  emanato  con  decreto  del
  Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
              Modifica all'art. 3 del DPReg n. 55/2015 
 
    1. Alla lettera e) del  comma  1  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente  della  Regione  16  marzo  2015,   n.   55   (Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di  contributi  ai
sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012,
n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile), le parole: 
      «25.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «40.000 euro». 
 
                               Art. 2. 
 
              Modifica all'art. 8 del DPReg n. 55/2015 
 
    1. Al punto 1 della lettera  c)  del  comma  2  dell'art.  8  del
decreto  del  Presidente  della  Regione  16  marzo   2015,   n.   55
(Regolamento concernente criteri e modalita' per  la  concessione  di
contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge  regionale
22  marzo  2012,  n.  5  a  sostegno  di  progetti  di  imprenditoria
giovanile), le parole: «all'art. 21» sono sostituite con le seguenti:
«all'art. 20». 
 
                               Art. 3. 
 
             Modifiche all'art. 11 del DPReg n. 55/2015 
 
    1. All'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
55/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. La domanda di contributo e' considerata valida solo se: 
        a) e' sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'impresa
richiedente o dal dichiarante nei casi di cui all'art. 6, comma 2  ed
e' presentata unitamente alla copia  del  documento  d'identita'  del
firmatario medesimo, 
      oppure 
        b)  e'   sottoscritta   con   firma   digitale   dal   legale
rappresentante dell'impresa richiedente  o  con  firma  digitale  dal
dichiarante nei casi di cui all'art. 6, comma 2.»; 
      b) al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche: 
        1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) le domande non firmate conformemente al comma 8;» 
        2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
          «e) le domande non trasmesse mediante PEC;» 
 
                               Art. 4. 
 
Disposizioni speciali per agevolare le imprese  nella  situazione  di
       crisi causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
    1. Le seguenti  disposizioni  si  applicano  esclusivamente  alle
domande presentate nel corso dell'anno 2019 che risultino non  ancora
rendicontate  al  momento  di  entrata   in   vigore   del   presente
regolamento: 
      a) e'  consentita  la  richiesta  di  proroga  del  termine  di
rendicontazione per un periodo massimo di sei mesi, a condizione  che
la richiesta sia motivata  e  presentata  prima  della  scadenza  del
termine stesso, in luogo dei sessanta giorni ordinariamente  previsti
al comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della  Regione  n.
55/2015; 
      b) ai fini  di  cui  al  comma  14  dell'art.  16  del  decreto
Presidente della Regione n.  55/2015,  non  e'  causa  di  revoca  la
modifica delle modalita'  di  esecuzione  del  progetto  oggetto  del
provvedimento  di  concessione  qualora,  tale  modifica  sia   stata
determinata dalla necessita' di affrontare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 sostenendo le seguenti spese, da considerarsi ammissibili
anche se non contemplate in domanda,  relative  all'acquisto  o  alla
locazione finanziaria di: 
        1) dispositivi di protezione individuale; 
        2) attrezzature e apparecchi certificati CE per la  sicurezza
nei luoghi di lavoro; 
        3) impianti funzionali a sistemi di controllo  finalizzati  a
garantire il rispetto delle misure di sicurezza e  di  distanziamento
sociale nei luoghi di lavoro; 
        4)  macchinari  e  attrezzature   certificati   CE   per   la
sanificazione,  disinfezione  e  sterilizzazione  degli  ambienti   o
strumenti di lavoro; 
        5) hardware e software finalizzati a  garantire  il  rispetto
delle misure di sicurezza sociale nei  luoghi  di  lavoro  nonche'  a
promuovere  lo  sviluppo  di  soluzioni  di   e-commerce   attraverso
strumenti di digitalizzazione. 
    2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1,  si  applicano  le
seguenti definizioni: 
      a) «dispositivi di  protezione  individuale  (DPI)»:  qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e  tenuta  dal  lavoratore
allo scopo di proteggerlo contro uno o piu'  rischi  suscettibili  di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche'  ogni
complemento o accessorio destinato a  tale  scopo,  quali,  a  titolo
esemplificativo e  non  esaustivo,  occhiali  protettivi  o  visiere,
mascherine, guanti e  tute  di  protezione,  come  individuati  dalla
circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio  2020  e
altri dispositivi equiparati ai sensi dell'art. 34 del  decreto-legge
2 marzo 2020, n. 9; 
      b) «attivita' di sanificazione»: attivita'  che  riguardano  il
complesso  di  procedimenti  e  operazioni  atti   a   rendere   sani
determinati ambienti mediante l'attivita' di pulizia e/o disinfezione
e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e  il  miglioramento
delle condizioni del microclima per quanto riguarda  la  temperatura,
l'umidita'   e   la   ventilazione   ovvero   per   quanto   riguarda
l'illuminazione e il rumore; 
      c) «attivita' di disinfezione  e  sterilizzazione»:  misure  di
prevenzione-protezione di tipo collettivo ai sensi del titolo  X  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute  e
sicurezza sul  lavoro)  basate  sull'utilizzo  di  metodi  chimici  e
chimico-fisici, per inattivare, distruggere o rimuovere microrganismi
patogeni. 
 
                               Art. 5. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. 
Visto, il Presidente: Fedriga