Allegato Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55. (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 3 del DPReg n. 55/2015 1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55 (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile), le parole: «25.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «40.000 euro». Art. 2. Modifica all'art. 8 del DPReg n. 55/2015 1. Al punto 1 della lettera c) del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55 (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile), le parole: «all'art. 21» sono sostituite con le seguenti: «all'art. 20». Art. 3. Modifiche all'art. 11 del DPReg n. 55/2015 1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 55/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La domanda di contributo e' considerata valida solo se: a) e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal dichiarante nei casi di cui all'art. 6, comma 2 ed e' presentata unitamente alla copia del documento d'identita' del firmatario medesimo, oppure b) e' sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o con firma digitale dal dichiarante nei casi di cui all'art. 6, comma 2.»; b) al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche: 1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le domande non firmate conformemente al comma 8;» 2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) le domande non trasmesse mediante PEC;» Art. 4. Disposizioni speciali per agevolare le imprese nella situazione di crisi causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 1. Le seguenti disposizioni si applicano esclusivamente alle domande presentate nel corso dell'anno 2019 che risultino non ancora rendicontate al momento di entrata in vigore del presente regolamento: a) e' consentita la richiesta di proroga del termine di rendicontazione per un periodo massimo di sei mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso, in luogo dei sessanta giorni ordinariamente previsti al comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 55/2015; b) ai fini di cui al comma 14 dell'art. 16 del decreto Presidente della Regione n. 55/2015, non e' causa di revoca la modifica delle modalita' di esecuzione del progetto oggetto del provvedimento di concessione qualora, tale modifica sia stata determinata dalla necessita' di affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sostenendo le seguenti spese, da considerarsi ammissibili anche se non contemplate in domanda, relative all'acquisto o alla locazione finanziaria di: 1) dispositivi di protezione individuale; 2) attrezzature e apparecchi certificati CE per la sicurezza nei luoghi di lavoro; 3) impianti funzionali a sistemi di controllo finalizzati a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro; 4) macchinari e attrezzature certificati CE per la sanificazione, disinfezione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro; 5) hardware e software finalizzati a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sociale nei luoghi di lavoro nonche' a promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione. 2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1, si applicano le seguenti definizioni: a) «dispositivi di protezione individuale (DPI)»: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi equiparati ai sensi dell'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; b) «attivita' di sanificazione»: attivita' che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attivita' di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidita' e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore; c) «attivita' di disinfezione e sterilizzazione»: misure di prevenzione-protezione di tipo collettivo ai sensi del titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) basate sull'utilizzo di metodi chimici e chimico-fisici, per inattivare, distruggere o rimuovere microrganismi patogeni. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. Visto, il Presidente: Fedriga