Art. 17 Misure urgenti per l'esame di Stato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione 1. Allo scopo di disciplinare lo svolgimento della prova regionale di lingua francese e delle prove, scritta e orale, di lingua francese da sostenere in aggiunta alle prove dell'esame di Stato, ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11 (Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta), con decreto dell'Assessore all'istruzione, universita', ricerca e politiche giovanili, sono adottate, in via straordinaria e limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, le necessarie misure di adeguamento al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato), e alle successive disposizioni attuative, anche in deroga alla legge regionale n. 11/2018. 2. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 11/2018.