Art. 17 
 
         Misure urgenti per l'esame di Stato negli istituti 
       di istruzione secondaria di secondo grado della Regione 
 
  1. Allo scopo di disciplinare lo svolgimento della prova  regionale
di lingua francese e delle prove, scritta e orale, di lingua francese
da sostenere in aggiunta alle prove dell'esame  di  Stato,  ai  sensi
della legge regionale 17  dicembre  2018,  n.  11  (Disciplina  dello
svolgimento delle prove di francese all'esame di  Stato  del  secondo
ciclo di istruzione in Valle  d'Aosta),  con  decreto  dell'Assessore
all'istruzione, universita',  ricerca  e  politiche  giovanili,  sono
adottate, in via straordinaria e  limitatamente  all'anno  scolastico
2019/2020, le necessarie misure di  adeguamento  al  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 22  (Misure  urgenti  sulla  regolare  conclusione  e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato), e alle successive disposizioni attuative, anche in  deroga
alla legge regionale n. 11/2018. 
  2. In ogni caso, limitatamente all'anno  scolastico  2019/2020,  ai
fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si  prescinde
dal possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma  1,  della  legge
regionale n. 11/2018.