Art. 8 
 
         Indennizzo ai lavoratori dipendenti che beneficiano 
                      di ammortizzatori sociali 
 
  1. La Regione sostiene, nei limiti degli stanziamenti  di  bilancio
previsti al comma 3, i lavoratori dipendenti con contratto di  lavoro
a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che hanno  beneficiato
nel mese di marzo 2020  degli  ammortizzatori  sociali  previsti  nel
decreto-legge  n.  18/2020,  ivi  compreso  l'FSBA,  per  almeno  sei
giornate, erogando una tantum un indennizzo di 200 euro. Nel caso  di
lavoratori dipendenti con contratto a tempo parziale l'indennizzo  e'
proporzionalmente ridotto alla percentuale di  orario  parziale.  Nel
caso di contratto a chiamata l'indennizzo e' concesso in  proporzione
ai giorni di  cassa  integrazione  richiesti  dal  datore  di  lavoro
relativi al mese di marzo, considerando  «mese  intero»  le  ventisei
giornate. 
  2. Le richieste dell'indennizzo di cui al presente articolo  devono
contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente: 
    a) dati anagrafici; 
    b) codice fiscale e partita IVA del datore di lavoro; 
    c) percentuale dell'eventuale orario di lavoro a  tempo  parziale
relativo al mese di marzo 2020; 
    d) giornate di cassa integrazione richieste dal datore di  lavoro
per il mese di marzo; 
    e) riferimenti bancari (codice IBAN). 
  3. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato in euro 1.500.000 per l'anno 2020 (15  Politiche  per  il
lavoro e la formazione professionale - 03 Sostegno all'occupazione).