Art. 8 Indennizzo ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali 1. La Regione sostiene, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 3, i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che hanno beneficiato nel mese di marzo 2020 degli ammortizzatori sociali previsti nel decreto-legge n. 18/2020, ivi compreso l'FSBA, per almeno sei giornate, erogando una tantum un indennizzo di 200 euro. Nel caso di lavoratori dipendenti con contratto a tempo parziale l'indennizzo e' proporzionalmente ridotto alla percentuale di orario parziale. Nel caso di contratto a chiamata l'indennizzo e' concesso in proporzione ai giorni di cassa integrazione richiesti dal datore di lavoro relativi al mese di marzo, considerando «mese intero» le ventisei giornate. 2. Le richieste dell'indennizzo di cui al presente articolo devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente: a) dati anagrafici; b) codice fiscale e partita IVA del datore di lavoro; c) percentuale dell'eventuale orario di lavoro a tempo parziale relativo al mese di marzo 2020; d) giornate di cassa integrazione richieste dal datore di lavoro per il mese di marzo; e) riferimenti bancari (codice IBAN). 3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato in euro 1.500.000 per l'anno 2020 (15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - 03 Sostegno all'occupazione).