Art. 2 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.  A  tal  fine,
dopo due anni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge  e  con
successiva cadenza triennale,  la  Giunta  presenta  alla  competente
commissione  assembleare  una  relazione  che  fornisca  informazioni
sull'attuazione della presente legge, relativamente a: 
    a) numero delle persone senza fissa dimora  iscritte  al  SSR  in
ciascuna azienda USL; 
    b) numero e tipologia delle prestazioni erogate  a  favore  delle
persone senza fissa dimora; 
    c) eventuali criticita' emerse dall'applicazione  della  presente
legge.