Art. 2 Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione della presente legge, relativamente a: a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna azienda USL; b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora; c) eventuali criticita' emerse dall'applicazione della presente legge.