Art. 3 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali, secondo quanto disposto dall' art. 3, comma 4, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale).