Art. 3 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dalla   presente   legge   la   Regione
Emilia-Romagna fara' fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa
disposte dalla  legge  di  approvazione  del  bilancio  destinate  al
finanziamento aggiuntivo corrente  per  l'erogazione  di  livelli  di
assistenza superiori ai livelli essenziali, secondo  quanto  disposto
dall' art. 3, comma 4, della legge regionale 16  luglio  2018,  n.  9
(Norme in materia di finanziamento, programmazione,  controllo  delle
aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione  della
legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 e del  regolamento  regionale
27  dicembre  1995,  n.  61.  Altre  disposizioni   in   materia   di
organizzazione del servizio sanitario regionale).