Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione
Emilia-Romagna fara' fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa
disposte dalla legge di approvazione del bilancio destinate al
finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di
assistenza superiori ai livelli essenziali, secondo quanto disposto
dall' art. 3, comma 4, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9
(Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle
aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della
legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 e del regolamento regionale
27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di
organizzazione del servizio sanitario regionale).