(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 46 del 31 dicembre 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e' inserito il seguente: «3 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli altri casi in cui il Presidente della Regione puo' disporre che la seduta della Giunta regionale si svolga in modalita' telematica.». 2. Al comma 1 dell'articolo 56 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dopo le parole «non e' dovuta quando il versamento venga effettuato», sono inserite le seguenti: «con il sistema pagoPA». 3. Al'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo le parole «emittenti televisive e radiofoniche locali).» sono aggiunte le seguenti: «Le emittenti televisive devono altresi' essere risultate assegnatarie di capacita' trasmissiva per l'area tecnica At06 Friuli Venezia Giulia in esito al bando di gara, pubblicato il 23 luglio 2021, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto la procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA).»; b) alla lettera a) del comma 6 le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».