Art. 10 
 
                   Corregionali all'estero, lingue 
                minoritarie e personale della Regione 
 
  1. Al comma dell'articolo 2 della legge regionale 11  agosto  2010,
n. 16 (Norme urgenti in materia  di  personale  e  di  organizzazione
nonche'  in  materia  di  passaggio  al  digitale  terrestre),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al primo periodo dopo le parole  «e'  collocato  in  aspettativa
senza assegni» sono aggiunte le  seguenti:  «salvo  motivato  diniego
dell'amministrazione  in  ordine  alle  proprie  preminenti  esigenze
organizzative»; 
  b) secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «II  periodo  di
aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio.». 
  2. Al comma  67  bis  dell'articolo  6  della  legge  regionale  26
febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole  «aventi
a oggetto l'adozione» sono  inserite  le  seguenti;  «del  piano  dei
fabbisogni di personale,». 
  3. Al comma 2 dell'articolo 56 della  legge  regionale  9  dicembre
2016, n.  18  (Disposizioni  in  materia  di  sistema  integrato  del
pubblico impiego regionale e locale), le parole  «degli  enti  locali
del Comparto unico» sono sostituite dalla seguente: «regionale». 
  4. Al fine di promuovere e valorizzare  le  minoranze  linguistiche
del Friuli Venezia Giulia, in seguito alle Conferenze regionali sulla
tutela  delle  minoranze  linguistiche  tenutesi  nel  2021  e   alla
pubblicazione  dei  relativi  atti,  il  Presidente   del   Consiglio
regionale convoca nel 2022 una tavola rotonda di incontro e confronto
sulle conclusioni delle tre Conferenze  regionali,  finalizzata  alla
condivisione delle buone pratiche emerse e alla ricerca dei punti  di
interesse comune. 
  5. Le modalita' di svolgimento e l'ordine del giorno  della  tavola
rotonda di cui al comma 4 sono determinati dall'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale, allargato ai Capigruppo,  in  collaborazione
con la struttura competente in materia di lingue minoritarie.