Art. 10 Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione 1. Al comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonche' in materia di passaggio al digitale terrestre), sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo dopo le parole «e' collocato in aspettativa senza assegni» sono aggiunte le seguenti: «salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative»; b) secondo periodo e' sostituito dal seguente: «II periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio.». 2. Al comma 67 bis dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole «aventi a oggetto l'adozione» sono inserite le seguenti; «del piano dei fabbisogni di personale,». 3. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole «degli enti locali del Comparto unico» sono sostituite dalla seguente: «regionale». 4. Al fine di promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia, in seguito alle Conferenze regionali sulla tutela delle minoranze linguistiche tenutesi nel 2021 e alla pubblicazione dei relativi atti, il Presidente del Consiglio regionale convoca nel 2022 una tavola rotonda di incontro e confronto sulle conclusioni delle tre Conferenze regionali, finalizzata alla condivisione delle buone pratiche emerse e alla ricerca dei punti di interesse comune. 5. Le modalita' di svolgimento e l'ordine del giorno della tavola rotonda di cui al comma 4 sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai Capigruppo, in collaborazione con la struttura competente in materia di lingue minoritarie.