Art. 11 
 
                    Patrimonio, demanio, servizi 
                   generali e sistemi informativi 
 
  1. Al  comma  1-ter  dell'articolo  45  della  legge  regionale  12
dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema  Regione-Autonomie  locali
nel Friuli Venezia  Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le  parole
«, a condizione che abbiano manifestato la volonta' di non aderire ai
contratti quadro entro trenta giorni dalla  pubblicazione  del  piano
stesso» sono soppresse. 
  2. All'articolo 57 ter della legge regionale 21 aprile 2017, n.  10
(Disposizioni in materia  di  demanio  marittimo  regionale,  demanio
ferroviario e demanio  stradale  regionale,  nonche'  modifiche  alle
leggi regionali  17/2009,  28/2002  e  22/2006),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) alla rubrica dopo le parole «demanio marittimo» sono aggiunte le
seguenti: «ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio»; 
  b) al comma 1 dopo le parole «pregresso utilizzo» sono inserite  le
seguenti: «senza titolo» e  dopo  le  parole  «alla  legge  regionale
10/2017» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso di utilizzazioni
difformi dal titolo concessorio». 
  3. La lettera a) del  comma 1  dell'articolo  20  bis  della  legge
regionale 15 ottobre 2009, n.  17  (Disciplina  delle  concessioni  e
conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale),  e'
sostituita dalla seguente: 
  «a) rilascio  di  concessioni  relative  a  istanze  presentate  da
soggetti privati dopo l'1 gennaio 2022 per la realizzazione di  opere
sui  beni  del  demanio  idrico   regionale   ricadenti   nell'ambito
territoriale di competenza;». 
  4. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge  regionale  30  dicembre
2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023),  le
parole «per l'annualita' 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «per
l'annualita' 2022». 
  5.  I  terreni  acquisiti  dai  Comuni  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 5, comma i, della legge regionale 22 dicembre  1971,  n.
57 (Disposizioni speciali  in  materia  di  finanza  regionale),  con
destinazione  a  verde  pubblico,  possono  essere   destinati   alle
finalita'  di  cui  alla  legge  regionale  16  giugno  2010,  n.  i0
(Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata  al
risanamento e al recupero dei terreni  incolti  e/o  abbandonati  nei
territori montani).