Art. 2 Attivita' produttive 1. Con riferimento al bando 2019 di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), sono confermati i contributi concessi dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario S.r.l. per il finanziamento della graduatoria di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), del regolamento adottato con il decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonche' relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio), per lo svolgimento nell'anno 2022 delle medesime iniziative. 2. In deroga all'articolo 27, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., le imprese beneficiarie dei contributi di cui al comma 1 presentano la rendicontazione delle spese entro il 31 ottobre 2022. 3. In deroga all'articolo 27, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., i termini di conclusione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), della legge regionale 29/2005, prorogati e non scaduti alla data del 28 febbraio 2022, sono ulteriormente prorogati di sei mesi. 4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare il contributo gia' concesso a PromoTurismoFVG con decreto 15 settembre 2020, n. 2250/PROTUR, ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016), finalizzato al cofinanziamento dei servizi di trasporto rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita, per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2021/2022. 5. Per le finalita' di cui al comma 4 PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale attivita' produttive e turismo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di conferma del contributo gia' concesso per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2021/2022. 6. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni». 7. Le risorse finanziarie afferenti alla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma l, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 9 (Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000), affluiscono al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese). 8. E' autorizzata la cessazione della gestione fuori bilancio relativa alla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione di cui al comma 7, da disporsi con deliberazione della Giunta regionale con la quale sono stabilite le modalita' per la liquidazione di tale Sezione e il trasferimento delle somme residue al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia. 9. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) le parole «non inferiore a 15 metri» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 metri»; b) alla lettera c) le parole «per piste o tratti di piste con pendenze pari o inferiori al 12 per cento,» sono soppresse; c) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d bis) larghezze non inferiori a 3,5 metri per tratti di piste e per i tracciati di raccordo o trasferimento tra piste appositamente segnalate caratterizzate da una pendenza non superiore al 12 per cento;». 10. Alla fine dei commi 4 e 30 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono aggiunte le seguenti parole: «Le misure di sostegno sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE.». 11. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a devolvere il contributo, concesso con decreto 18 novembre 2020, n. 3080/PROTUR del Direttore del Servizio sviluppo economico locale, al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone e riguardante l'intervento denominato "Potenziamento acquedotto z.i. Meduno - lavori urgenti 1° stralcio" per sostenere l'intervento a oggetto "Manutenzione straordinaria per adeguamento copertura del potabilizzatore FOUS - Z.I. di Maniago". 12. Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 11 alla Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformita' al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-riforma delle politiche industriali», e successive modifiche, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento. 13. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalita' di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformita' al regolamento di cui al comma 12. 14. I termini per la rendicontazione delle spese per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), a valere sul Bando 2018, gia' prorogati e non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati al 31 ottobre 2022, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres, (Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»). 15. Per le finalita' di cui al comma 14 i beneficiari presentano istanza entro i termini di scadenza per la presentazione della rendicontazione, quand'anche gia' prorogati. 16. Dopo il comma 30 dell'articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), e' inserito il seguente: «30 bis. In sede di prima applicazione, per l'annualita' 2021, sono considerate ammissibili le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.». 17. Al comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Sviluppolmpresa), dopo le parole «tessuto produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonche' la prevenzione dell'abbandono di rifiuti,». 18. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), riferiti all'annualita' 2021 che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare spostare o annullare le attivita' programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attivita' entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione. 19. Nei casi previsti dal comma 18 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 18. 20. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), concessi a decorrere dal 15 giugno 2019 che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attivita' programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attivita' entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione. 21. Nei casi previsti dal comma 20 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 20. 22. Per i grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), sono ammissibili a contributo anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono svolti entro il 31 dicembre 2022 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19. 23. L'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attivita' produttive), opera di interesse regionale, non rientra tra le opere di cui all'articolo 10, comma a, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). 24. Sono fatti salvi i lavori gia' realizzati e autorizzati con procedura di accertamento di conformita' urbanistica.