Art. 2 
 
                        Attivita' produttive 
 
  1. Con riferimento al bando 2019  di  cui  all'articolo  100  della
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia
di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifica alla legge regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina
organica del turismo)), sono confermati  i  contributi  concessi  dal
Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario S.r.l. per il
finanziamento della graduatoria di  cui  all'articolo  26,  comma  2,
lettera b), del regolamento adottato con il  decreto  del  Presidente
della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente
i criteri e  modalita'  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della  legge
regionale 5 dicembre 2005, n. 29,  relativi  alla  concessione  degli
incentivi  a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese  commerciali,
turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle  agenzie
di viaggio e turismo nonche' relativi  all'attuazione  del  programma
annuale  per  l'ammodernamento  del  settore  terziario  e   per   la
concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14,  comma  3,  della
legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole  e  medie
imprese  commerciali  attive,  in  particolare,  nei  distretti   del
commercio),  per  lo  svolgimento  nell'anno  2022   delle   medesime
iniziative. 
  2. In deroga all'articolo 27, comma 3, del regolamento emanato  con
decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n.  035/Pres.,
le imprese beneficiarie dei contributi di cui al  comma 1  presentano
la rendicontazione delle spese entro il 31 ottobre 2022. 
  3. In deroga all'articolo 27, comma 3, del regolamento emanato  con
decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n.  035/Pres.,
i termini di conclusione delle iniziative di  cui  all'articolo  100,
comma 1, lettera a), della legge regionale 29/2005, prorogati  e  non
scaduti alla data del 28 febbraio 2022, sono ulteriormente  prorogati
di sei mesi. 
  4. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  il
contributo gia' concesso a PromoTurismoFVG con decreto  15  settembre
2020, n. 2250/PROTUR, ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge
regionale 29  dicembre  2015,  n.  34  (Legge  di  stabilita'  2016),
finalizzato al cofinanziamento dei servizi di  trasporto  rivolti  ai
turisti che intendono fruire degli impianti di risalita, per le spese
da sostenersi nella stagione invernale 2021/2022. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4 PromoTurismoFVG presenta alla
Direzione centrale attivita' produttive e turismo entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  richiesta  di
conferma del contributo gia' concesso  per  le  spese  da  sostenersi
nella stagione invernale 2021/2022. 
  6. Al comma 5 dell'articolo 21 della  legge  regionale  9  dicembre
2016,  n.  21  (Disciplina  delle  politiche  regionali  nel  settore
turistico e  dell'attrattivita'  del  territorio  regionale,  nonche'
modifiche a  leggi  regionali  in  materia  di  turismo  e  attivita'
produttive), le parole «cinque anni» sono sostituite dalle  seguenti:
«sette anni». 
  7. Le risorse finanziarie afferenti alla Sezione per lo  smobilizzo
dei crediti verso la pubblica amministrazione di cui all'articolo  4,
comma l, della legge  regionale  9  agosto  2013,  n.  9  (Interventi
urgenti per il sostegno  e  il  rilancio  dei  settori  produttivi  e
dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali  2/2012,  11/2009  e
7/2000), affluiscono al Fondo regionale per le iniziative  economiche
in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3, comma 1, della  legge
regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in  materia  di  agevolazione
dell'accesso al credito delle imprese). 
  8. E' autorizzata  la  cessazione  della  gestione  fuori  bilancio
relativa alla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica
amministrazione di cui al comma  7,  da  disporsi  con  deliberazione
della Giunta regionale con la quale sono stabilite le  modalita'  per
la liquidazione di  tale  Sezione  e  il  trasferimento  delle  somme
residue al Fondo regionale per le  iniziative  economiche  in  Friuli
Venezia Giulia. 
  9. Al comma 2 dell'articolo 3 della  legge  regionale  15  dicembre
2006, n. 27  (Norme  in  materia  di  gestione  delle  aree  sciabili
attrezzate e pratica degli sport  sulla  neve,  in  attuazione  della
legge 363/2003), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) alla lettera b) le  parole  «non  inferiore  a  15  metri»  sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 metri»; 
  b) alla lettera c) le parole «per  piste  o  tratti  di  piste  con
pendenze pari o inferiori al 12 per cento,» sono soppresse; 
  c) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d bis) larghezze non inferiori a 3,5 metri per tratti di  piste  e
per i tracciati di raccordo o trasferimento tra  piste  appositamente
segnalate caratterizzate da una pendenza  non  superiore  al  12  per
cento;». 
  10. Alla fine  dei  commi  4  e  30  dell'articolo  2  della  legge
regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento  del  bilancio  per  gli
anni 2021-2023), sono aggiunte le  seguenti  parole:  «Le  misure  di
sostegno sono concesse nel rispetto degli  articoli  107  e  108  del
TFUE.». 
  11. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  devolvere  il
contributo, concesso con decreto 18 novembre 2020, n. 3080/PROTUR del
Direttore del Servizio sviluppo economico locale, al Consorzio per il
Nucleo  di  Industrializzazione  della  Provincia  di   Pordenone   e
riguardante l'intervento denominato  "Potenziamento  acquedotto  z.i.
Meduno - lavori urgenti 1° stralcio"  per  sostenere  l'intervento  a
oggetto "Manutenzione straordinaria  per  adeguamento  copertura  del
potabilizzatore FOUS - Z.I. di Maniago". 
  12.  Il  Consorzio  per  il  Nucleo  di  Industrializzazione  della
Provincia di Pordenone presenta la domanda per la devoluzione di  cui
al  comma  11  alla  Direzione  centrale  competente  in  materia  di
attivita'  produttive,  Servizio  sviluppo  economico  locale,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformita' al regolamento
di cui al decreto del Presidente della  Regione  20  marzo  2018,  n.
069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto  capitale
per la progettazione, realizzazione e manutenzione di  infrastrutture
di  urbanizzazione  primaria  a  fruizione  collettiva,  veicolare  o
pedonale, a favore dei consorzi  di  sviluppo  economico  locale,  ai
sensi dell'articolo 85, comma 9, della  legge  regionale  3  febbraio
2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-riforma delle politiche industriali»,  e
successive modifiche, corredata della relazione tecnica illustrativa,
del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento. 
  13. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati  i
termini di esecuzione dell'intervento, le modalita' di erogazione del
finanziamento e di rendicontazione della  spesa,  in  conformita'  al
regolamento di cui al comma 12. 
  14.  I  termini  per  la  rendicontazione  delle   spese   per   la
realizzazione delle iniziative di cui  all'articolo  59  della  legge
regionale  9  dicembre  2016,  n.  21  (Disciplina  delle   politiche
regionali nel settore turistico e dell'attrattivita'  del  territorio
regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di  turismo
e attivita' produttive), a valere sul Bando 2018,  gia'  prorogati  e
non scaduti alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,
possono essere prorogati al 31  ottobre  2022,  in  deroga  a  quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo  15  del  decreto  del  Presidente
della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres, (Regolamento  concernente  i
criteri e le modalita' per la concessione di incentivi  alle  imprese
turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b),  della
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia
di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifica alla legge regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  «Disciplina
organica del turismo»). 
  15. Per le finalita' di cui al comma 14  i  beneficiari  presentano
istanza entro i  termini  di  scadenza  per  la  presentazione  della
rendicontazione, quand'anche gia' prorogati. 
  16. Dopo il comma  30  dell'articolo  2  della  legge  regionale  2
novembre  2021,  n.  16  (Misure  finanziarie  intersettoriali),   e'
inserito il seguente: 
  «30 bis. In sede di prima applicazione, per l'annualita' 2021, sono
considerate ammissibili le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio
dell'anno di riferimento.». 
  17. Al comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale  22  febbraio
2021, n. 3 (Sviluppolmpresa), dopo le  parole  «tessuto  produttivo,»
sono inserite le seguenti: «nonche' la prevenzione dell'abbandono  di
rifiuti,». 
  18. I beneficiari dei contributi previsti  dall'articolo  11  della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle  politiche
regionali nel settore turistico e dell'attrattivita'  del  territorio
regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di  turismo
e attivita' produttive), riferiti all'annualita' 2021  che,  a  causa
delle disposizioni emanate  da  organismi  nazionali  e/o  locali  in
materia  di  emergenza  epidemiologica  COVID-19,  abbiano  dovuto  o
debbano modificare spostare o annullare le  attivita'  programmate  e
oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta  motivata,
di proroghe per la realizzazione delle attivita' entro e non oltre il
31 dicembre 2022 e per la presentazione delle rendicontazioni,  anche
in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di
attuazione. 
  19. Nei casi previsti dal comma 18 sono  ammissibili  a  contributo
anche le spese relative alle  manifestazioni,  iniziative,  eventi  e
progetti che non si sono  potuti  svolgere  e  quelle  relative  alle
manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti  successivamente
in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 18. 
  20. I beneficiari dei contributi previsti  dall'articolo  62  della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle  politiche
regionali nel settore turistico e dell'attrattivita'  del  territorio
regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di  turismo
e attivita' produttive), concessi a decorrere dal 15 giugno 2019 che,
a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o  locali
in materia di emergenza epidemiologica  COVID-19,  abbiano  dovuto  o
debbano modificare, spostare o annullare le attivita'  programmate  e
oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta  motivata,
di proroghe per la realizzazione delle attivita' entro e non oltre il
31 dicembre 2022 e per la presentazione delle rendicontazioni,  anche
in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di
attuazione. 
  21. Nei casi previsti dal comma 20 sono  ammissibili  a  contributo
anche le spese relative alle  manifestazioni,  iniziative,  eventi  e
progetti che non si sono  potuti  svolgere  e  quelle  relative  alle
manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti  successivamente
in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 20. 
  22. Per i grandi eventi di rilievo nazionale  e  internazionale  di
tipo turistico, sportivo, musicale e culturale di cui all'articolo 6,
commi  79  e  80,  della  legge  regionale  21  luglio  2006,  n.  12
(Assestamento del bilancio 2006), sono ammissibili a contributo anche
le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere  o  che
sono stati rinviati e si sono svolti entro  il  31  dicembre  2022  a
causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19. 
  23. L'intervento di ampliamento, ristrutturazione e  ammodernamento
del complesso termale di Grado, di cui all'articolo  17  della  legge
regionale 26 marzo 2014, n. 4  (Azioni  a  sostegno  delle  attivita'
produttive), opera di interesse regionale, non rientra tra  le  opere
di cui all'articolo 10, comma a, lettera b), della legge regionale 11
novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). 
  24. Sono fatti salvi i lavori gia'  realizzati  e  autorizzati  con
procedura di accertamento di conformita' urbanistica.