Art. 3 
 
       Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna 
 
  1. Ovunque ricorrano nella legge  regionale 10  agosto  2006,  n.16
(Norme in materia di  razionalizzazione  fondiaria  e  di  promozione
dell'attivita'  agricola  in  aree  montane),  le  parole  «Comunita'
montane» ovvero «Comunita' montana» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Comunita' di montagna». 
  2. Al comma 2 dell'articolo 23  della  legge  regionale  14  maggio
2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), dopo le parole «di
cui al comma 1» sono aggiunte le  seguenti:  «e  nel  rispetto  della
competenza statale in materia di ordine pubblico e di sicurezza». 
  3. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della
legge  regionale  6  marzo  2008,   n.   6   (Disposizioni   per   la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria), in scadenza al 31 marzo 2022 ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 6, della  legge  regionale  30  dicembre  2020,  n.  25  (Legge
collegata alta manovra di bilancio 2021-2023), sono prorogati  di  un
anno. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione  della
specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5,  della  legge
regionale 25/2020, per la  concessione  del  prelievo  di  fauna  per
l'annata venatoria 2022-2023, la struttura  regionale  competente  in
materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici
e venatori e dei piani di prelievo  previsti  dai  PVD  per  l'annata
venatoria 2020-2021. 
  4. II comma 1 dell'articolo 32  della  legge  regionale  6/2008  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La domanda di ammissione e di trasferimento a  una  Riserva  di
caccia e' presentata all'Amministrazione regionale dall'i marzo al 30
giugno di ogni anno. Con deliberazione  della  Giunta  regionale,  da
approvare  entro  31  gennaio  di  ogni  anno  e  da  pubblicare  nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione,  puo'  essere  individuato  un
diverso intervallo di tempo.». 
  5.  Il  termine  per  la  conclusione  dei  procedimenti   previsti
dall'articolo 38 della legge regionale 6/2008, pendenti  a  decorrere
dalla  data  del  23  febbraio  2020,  e'  sospeso  dalla  data   del
ricevimento, da parte dell'ufficio competente a irrogare la sanzione,
della richiesta  di  audizione  personale  dell'interessato  fino  al
giorno della sua audizione.