Art. 4 
 
        Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 56  della  legge  regionale  31  maggio
2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole
«comma 3,» sono inserite le seguenti: «lettere b) ed e),». 
  2. L'articolo 56, comma 2,  della  legge  regionale  14/2002,  come
modificato  dal  comma  1,  si   applica   anche   alle   delegazioni
amministrative intersoggettive affidate ai  sensi  dell'articolo  51,
comma 2, lettere b) e g), e comma 3, lettere b) ed  e),  della  legge
regionale 14/2002, dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata  alla  manovra  di
bilancio 2016-2018). 
  3. Gli importi corrisposti a titolo di  deposito  cauzionale  o  di
garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, della  legge  regionale  29
aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica  in  materia  di  difesa  del
suolo e di utilizzazione delle acque), in relazione ai riconoscimenti
dell'uso dell'acqua e alle concessioni  preferenziali  per  i  quali,
alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021,
n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sia gia' stata effettuata
la ricognizione degli utenti ai sensi dell'articolo 49, comma 1 della
legge regionale  11/2015,  non  sono  soggetti  all'adeguamento  agli
importi previsti dall'articolo 46, comma 5 bis, della medesima  legge
regionale 11/2015. 
  4.  Alla  legge  regionale  11/2015  sono  apportate  le   seguenti
modifiche: 
  a) dopo il comma 2 dell'articolo 43 e' inserito il seguente: 
  «2 bis. Il progetto di cui  al  comma  1,  qualora  ve  ne  sia  la
necessita', prevede la realizzazione dei  passaggi  di  risalita  dei
pesci presso le traverse di derivazione idrica  che  interrompono  la
continuita' del corso d'acqua.»; 
  b) al comma 3 bis dell'articolo 49 le  parole  «le  concessioni  di
derivazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i   riconoscimenti
dell'uso dell'acqua e le concessioni preferenziali»; 
  c) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) dopo il comma 21 e' inserito il seguente: 
  «21 bis. La mancata o insufficiente funzionalita' del passaggio per
i pesci di cui all'articolo 43, comma 2  bis,  dovuta  a  carenza  di
manutenzione o al mancato adeguamento  ai  mutamenti  dell'alveo  del
corso d'acqua, comporta l'applicazione della sanzione  amministrativa
pecuniaria prevista dal comma 21.»; 
  2) al comma 22 dopo le parole «comma 21» sono inserite le seguenti:
«e al comma 21 bis»; 
  d) dopo il comma 5 dell'articolo 57 e' inserito il seguente: 
  «5  bis.  All'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  di  cui
all'articolo 56, comma 21  bis,  provvede  l'Ente  tutela  patrimonio
ittico  che  introita  a  valere  sul  proprio  bilancio  i  relativi
importi.». 
  5. Al comma 3 dell'articolo 9  della  legge  regionale  6  febbraio
2018, n. 3 (Norme urgenti in materia  di  ambiente,  di  energia,  di
infrastrutture e di contabilita'), la parola «quattro» e'  sostituita
dalla seguente: «sei». 
  6. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3  marzo  1998,
n.  6  (Istituzione  dell'Agenzia   regionale   per   la   protezione
dell'ambiente - ARPA), e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il Direttore generale e' nominato dal Presidente della  Regione
su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  tra  soggetti  in
possesso dei seguenti requisiti: 
  a) laurea magistrale o laurea specialistica  o  diploma  di  laurea
conseguito secondo il previgente ordinamento; 
  b) comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale; 
  c) elevata professionalita' e qualificata  esperienza  nel  settore
ambientale; 
  d) assenza delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 28  giugno  2016,  n.  132  (Istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).», 
  7. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di
energia e  distribuzione  carburanti),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) al comma 8 dell'articolo 42 le  parole  «fino  al  rilascio  del
provvedimento di esercizio provvisorio  o  degli  atti  in  esito  ai
procedimenti di collaudo» sono sostituite dalle seguenti: «fino  alla
trasmissione al Comune stesso del certificato di collaudo»; 
  b) all'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Collaudo  degli
impianti)»; 
  2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Ai  fini  dell'abilitazione  all'esercizio  definitivo   degli
impianti  di  distribuzione  dei  carburanti  autorizzati  ai   sensi
dell'articolo 35, ultimati i lavori e prima della messa in  esercizio
degli impianti, il titolare  dell'impianto  trasmette  al  Comune  il
certificato di collaudo redatto da un professionista abilitato, sulla
base  degli  atti  di  collaudo  e  verifica  rilasciati  dagli  enti
competenti  ai  fini  delle  verifiche  di  idoneita'  tecnica  degli
impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza  ambientale,
antincendio, sanitari, demaniali e  altri  eventuali,  nonche'  della
certificazione del direttore dei lavori sulla conformita' dei  lavori
realizzati al progetto dell'impianto autorizzato.»; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il certificato di collaudo di cui al comma 1  ha  validita'  di
quindici  anni.  Alla  scadenza   di   tale   termine   il   titolare
dell'impianto trasmette al Comune una perizia giurata redatta  da  un
professionista abilitato, attestante la permanenza dei  requisiti  di
idoneita' tecnica dell'impianto in relazione agli aspetti fiscali, di
sicurezza  ambientale,  antincendio,  sanitari,  demaniali  e   altri
eventuali.»; 
  4) al comma 17 le parole «a provvedimento dichiarativo di collaudo,
ne'» sono soppresse; 
  5) al comma 18 le parole «del provvedimento dichiarativo finale  di
collaudo,   del    collaudo o    dell'autorizzazione    all'esercizio
provvisorio» sono sostituite dalle seguenti; «del collaudo»; 
  6) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  e  16  sono
abrogati; 
  c) al  comma  3  dell'articolo  52  le  parole  «del  provvedimento
dichiarativo finale di collaudo, del collaudo  o  dell'autorizzazione
all'esercizio  provvisorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
collaudo». 
  8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore competente in materia  di  ambiente  di  concerto  con
l'Assessore competente  in  materia  di  attivita'  produttive,  sono
definite le linee guida relative alla procedura  competitiva  per  il
rilascio o il rinnovo delle concessioni di coltivazione  delle  acque
minerali e termali di cui al regio decreto 29 luglio  1927,  n.  1433
(Norme di carattere legislativo per  disciplinare  la  ricerca  e  la
coltivazione delle miniere del Regno). 
  9, Alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione  delle
funzioni relative al servizio  idrico  integrato  e  al  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani), sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) il comma i dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'Assemblea regionale d'ambito e' un organo  permanente  ed  e'
costituita da ventisei componenti di cui: 
  a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'articolo  8,  comma  4  bis,
dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei  rifiuti
urbani, secondo le seguenti modalita':  dodici  Sindaci  sono  eletti
dall'Assemblea locale "Centrale", di cui due riservati alle Comunita'
di  Montagna;  cinque  Sindaci  sono  eletti  dall'Assemblea   locale
"Occidentale" di cui uno riservato alle Comunita'  di  Montagna;  due
Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale  goriziana";  un
Sindaco e' eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina"; 
  b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il  maggior  numero  di
abitanti  secondo  l'ultimo  censimento  dell'ISTAT  sono  membri  di
diritto.»; 
  b) dopo il comma 6 dell'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «6 bis. L'Assemblea regionale d'ambito,  nell'esercizio  delle  sue
funzioni, puo' destinare parte delle proprie  risorse  a  favore  dei
gestori  d'ambito,  per   la   realizzazione   di   impianti   e   di
infrastrutture del  servizio  idrico  integrato  e  del  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani.»; 
  c) il comma 1 dell'articolo 6 bis e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il Consiglio di amministrazione e'  presieduto  dal  Presidente
l'AUSIR  ed  e'  composto  da  sette  membri  eletti   dall'Assemblea
regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due
dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti  tra
i rappresentanti  dei  membri  di  diritto  dell'Assemblea  regionale
d'ambito,  uno  eletto  tra  i  rappresentanti  delle  Comunita'   di
Montagna. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al
servizio idrico il Consiglio di amministrazione e' integrato dai  due
Sindaci  dei   Comuni   della   Regione   Veneto,   gia'   componenti
dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR.»; 
  d) dopo il comma 4 dell'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  «4 bis. Le  Assemblee  locali  provvedono  all'elezione  dei  venti
membri elettivi dell'Assemblea regionale, ai sensi  dell'articolo  6.
In prima convocazione, l'elezione  avviene  con  il  voto  favorevole
della  maggioranza  degli  aventi  diritto,  mentre   dalla   seconda
convocazione risulta eletto chi ottiene il numero  maggiore  di  voti
validi tra i presenti. In ogni caso le  votazioni  sono  espresse  ai
sensi  del  comma  5.  Qualora  il  Presidente  non   provveda   alla
convocazione  entro  dieci  giorni  dalla  richiesta  del  Presidente
dell'AUSIR, vi  provvede,  entro  i  cinque  giorni  successivi  alla
scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune con  il  maggior
numero di abitanti e cosi'  di  seguito  fino  all'esperimento  della
convocazione. In caso di parita' di voti nelle prime  tre  votazioni,
si procede all'elezione dei Sindaci piu' giovani di eta'  tra  coloro
che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. In caso di parita'
anche  di  eta',  si  decide  mediante  sorteggio,   effettuato   dal
Presidente o dal Sindaco cha ha effettuato  la  convocazione,  tra  i
Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. I  verbali
delle  Assemblee  locali   relativi   alla   votazione   dei   membri
dell'Assemblea regionale vengono inviati al Presidente  dell'AUSIR  e
per conoscenza  all'Assessore  regionale  competente  in  materia  di
ambiente. Il mandato  di  rappresentanza  del  componente  eletto  in
Assemblea regionale d'ambito ha una durata  corrispondente  a  quella
residua della carica di Sindaco ricoperta dal componente eletto.»; 
  e) l'articolo li e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Compensi) 
  1. Al Presidente di cui all'articolo 7  spetta  una  indennita'  di
funzione mensile stabilita dallo Statuto, nella misura non  superiore
a quella spettante  al  Sindaco  del  Comune  capoluogo  di  Regione,
nonche'  il  rimborso  delle  spese  di  trasferta.  L'indennita'  di
funzione non e' cumulabile con quella di Sindaco. 
  2.  Ai  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione,   di   cui
all'articolo 6 bis, spetta  un  gettone  di  presenza  fissato  dallo
Statuto, nonche' il rimborso delle spese di trasferta.». 
  10. Al comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale luglio  2015,
n. 18 (Disciplina della finanza locale  del  Friuli  Venezia  Giulia,
nonche' modifiche  a  disposizioni  delle  leggi  regionali  19/2013,
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo le  parole  «Agli
amministratori di forme associative di enti  locali,  con  esclusione
dei consorzi» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  degli  enti  pubblici
economici». 
  11. Con riferimento alle modifiche introdotte dai  commi  9  e  10,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, l'AUSIR provvede ad adeguare il  proprio  Statuto  alle  nuove
disposizioni normative. 
  12. Alla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea
regionale d'ambito e' integrata dai  Sindaci  membri  di  diritto  ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera  b),  della  legge  regionale
5/2016, come modificato dal comma 9, lettera a), che non  siano  gia'
componenti della stessa alla data medesima. 
  13. Al fine di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa
dell'AUSIR e in sede di prima applicazione delle  nuove  disposizioni
normative,   il   Presidente,   i   componenti   del   Consiglio   di
amministrazione e i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito,  in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge,  decadono
alla data di insediamento dei nuovi organi.