Art. 5 
 
             Assetto del territorio, edilizia, trasporti 
                      e diritto alla mobilita' 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 5 della  legge  regionale  30  dicembre
2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023),  le
parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio
2022». 
  2. Il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014,
n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), e' sostituito dal seguente: 
  «10. La domanda di contributo e' corredata della documentazione  di
cui all'articolo 56 della legge  regionale  31  maggio  2002,  n.  14
(Disciplina organica dei lavori pubblici).», 
  3. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 11 giugno  1990,  n.  25
(Interventi regionali per favorire la  realizzazione  dell'interporto
di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo
dell'intermodalita'), e' inserito il seguente: 
  «Art. 3 bis (Pianificazione dell'interporto di Cervignano) 
  1. Alla scadenza del  periodo  decennale  di  efficacia  del  piano
particolareggiato  di   cui   all'articolo   3,   la   pianificazione
dell'interporto viene attuata mediante  l'approvazione  di  un  Piano
attuativo comunale di iniziativa pubblica, di seguito PAC,  ai  sensi
dell'articolo 25  della  legge  regionale  23  febbraio  2007,  n.  5
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e  del
paesaggio), fatto salvo quanto disposto  dal  comma  2,  su  proposta
della societa' per azioni prevista dall'articolo 31,  commi  3  e  4,
della legge regionale 14 agosto 1987, n.  22  (Norme  in  materia  di
portualita'  e  vie  di  navigazione  nella  regione   Friuli-Venezia
Giulia), la quale vi provvede conformemente agli  indirizzi  ricevuti
dall'Amministrazione regionale in qualita' di concedente. 
  2. L'accertamento della compatibilita'  del  PAC  adottato  con  il
Piano  territoriale  regionale,  con   il   Piano   regionale   delle
infrastrutture di trasporto, della  mobilita'  delle  merci  e  della
logistica, nonche' con il Piano regolatore generale comunale, vigenti
e adottati, e' effettuato di concerto  dal  Comune  e  dalla  Regione
entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta  di  cui  al
comma 1 ed e' oggetto di atto d'intesa ovvero di accordo di programma
ai sensi della disciplina regionale  vigente.  Qualora,  in  sede  di
accertamento, si rilevi contrasto con i suddetti piani e strumenti di
pianificazione, la Regione promuove il superamento di tale  contrasto
indicando le opportune modifiche  del  PAC  o  del  piano  regolatore
generale  comunale,  nell'ambito  dell'intesa   o   dell'accordo   di
programma. 
  3. Fino all'approvazione del PAC  di  cui  al  comma  1  conservano
efficacia le previsioni del vigente Piano  particolareggiato  di  cui
all'articolo 3 o sua variante.». 
  4. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1990 dopo le
parole  «In  attuazione  del  Piano  particolareggiato  di   cui   al
precedente articolo 3» sono inserite le seguenti: «o del PAC  di  cui
all'articolo 3 bis». 
  5. In considerazione della situazione di  commissariamento  che  ha
coinvolto  il  Comune  di   Andreis   negli   anni   2019   e   2020,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare il contributo
di 200.000 euro, concesso  con  il  decreto  n.  4270/TERINF  del  17
novembre 2020, ai sensi dell'articolo 4, commi  da  55  a  57,  della
legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000),  per
l'intervento  di   riqualificazione   urbana   individuato   con   il
provvedimento di concessione,  nonostante  il  mancato  rispetto  del
termine perentorio  di  aggiudicazione  dei  lavori,  scaduto  il  17
novembre 2021. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 5, entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di  Andreis
presenta al Servizio competente istanza motivata volta alla  conferma
del finanziamento, corredata di un cronoprogramma finanziario  e  dei
lavori aggiornato. Con  il  decreto  di  conferma  sono  stabiliti  i
termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e
di rendicontazione della spesa. 
  7. In attuazione delle disposizioni previste dal decreto  legge  31
maggio 2021, n. 77 (Governance  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  e  prime  misure   di   rafforzamento   delle   strutture
amministrative e di accelerazione  e  snellimento  delle  procedure),
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  in
particolare dall'articolo 9,  comma  1,  e  dal  Piano  nazionale  di
ripresa  e   resilienza   (PNRR),   ufficialmente   presentato   alla
Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo  18  del
regolamento (UE) n.  2021/241,  il  quale  prevede,  tra  le  riforme
abilitanti,  l'istituzione  di  uffici  dedicati  alle  procedure  di
appalto  presso  ministeri,  Regioni  e  Citta'   metropolitane,   e'
istituito presso la Direzione centrale infrastrutture  e  territorio,
in deroga alle disposizioni della legge regionale 27 marzo  1996,  n.
18  (Riforma  dell'impiego  regionale  in  attuazione  dei   principi
fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla  legge  23
ottobre 1992, n.  421),  una  struttura  di  missione  dedicata  alle
procedure d'appalto denominata «Ufficio per le  procedure  d'appalto»
alle dirette dipendenze del  Direttore  centrale  che  ne  assume  la
Direzione. 
  8. L'Ufficio  per  le  procedure  d'appalto  esercita  le  seguenti
funzioni amministrative: 
  a) coordina e supporta, in attuazione delle disposizioni statali  e
regionali  riguardanti  il  PNRR,  le  procedure  di  appalto   e   i
conseguenti adempimenti per l'attuazione dei progetti del PNRR e  del
Piano nazionale per gli  investimenti  complementari  al  PNRR  (PNC)
spettanti alla Regione, indipendentemente dall'articolazione in uno o
piu' centri di costo; 
  b) fornisce il necessario  supporto  nelle  procedure  d'appalto  a
favore degli enti locali interessati e dl tute i  soggetti  attuatori
di cui alla parte III della nota  di  aggiornamento  al  DEFR,  anche
attraverso  l'applicazione  degli  istituti  previsti   dalla   legge
regionale 31 maggio 2002,  n.  14  (Disciplina  organica  dei  lavori
pubblici),  ovvero   attraverso   la   stipulazione   di   specifiche
convenzioni; 
  c) promuove e coordina, anche attraverso le task force  di  esperti
multidisciplinari, le  attivita'  di  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti  ai
fini del PNRR, anche mediante la reingegnerizzazione delle  procedure
e gli interventi di semplificazione; 
  d) svolge attivita' di monitoraggio dello stato di  attuazione  dei
progetti  al  fine   di   verificare   il   rispetto   dei   relativi
cronoprogrammi; 
  e) in ambito regionale agisce come interlocutore unico  in  materia
di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali e rappresenta  il
punto di contatto con la cabina di regia regionale. 
  9. Al  comma  4  dell'articolo  39  ter  della  legge  regionale 11
novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole «del
volume utile o della superficie utile degli edifici  esistenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei volumi  o  delle  superfici  utili  e
accessorie  degli  edifici  esistenti  o  gia'  autorizzati  mediante
rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018». 
  10. All'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio  2007,
n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e
del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune: 
  a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi
della parte II del decreto legislativo 42/2004, ne da'  comunicazione
al competente organo periferico del Ministero della cultura  al  fine
di  acquisire  le  eventuali  valutazioni  e  determinazioni;   nella
comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante  interessi
beni aventi le caratteristiche di cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 42/2004; 
  b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi
della parte III del decreto legislativo 42/2004, ne da' comunicazione
al competente organo periferico del Ministero della cultura  al  fine
di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8,  delle  norme
tecniche di attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla
valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante
ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3; 
  c) provvede  all'asseverazione  della  non  necessita'  del  parere
geologico qualora la variante non rientri nella  fattispecie  di  cui
all'articolo 9 bis,  comma  4,  lettera  c),  della  legge  regionale
27/1988, e di cui alla legge  regionale  16/2009,  o  a  attenere  il
parere geologico secondo la disciplina di settore.»; 
  b) al comma 2 dopo le parole: «delle fattispecie di cui al comma  1
sono adottati dal Consiglio  Comunale»  sono  inserite  le  seguenti:
«previo adeguamento alle eventuali prescrizioni rese  nei  pareri  di
cui al comma 1 bis»; 
  c) al comma 5 le parole «alle  prescrizioni  ministeriali  e»  sono
soppresse; cl) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera f), qualora le opere da
realizzare non risultino conformi  agli  obiettivi  e  strategie  del
piano struttura, le varianti di  cui  al  presente  articolo  possono
comportare  le   necessarie   e   connesse   modifiche   alla   parte
strutturale.», 
  11. La lettera  a)  del  comma  i  dell'articolo  105  della  legge
regionale 14 maggio  2021,  n.  6  (Legge  regionale  multisettoriale
2021), e' abrogata. 
  12. Al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale  30  dicembre
2020, n. 26 (Legge di stabilita'  2021),  le  parole  «con  un  tetto
massimo di spesa per ciascuna corsa pari a 10 euro,» sono soppresse. 
  13. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  trasferire  le
assegnazioni statali finalizzate  al  rinnovo  del  parco  mezzi  del
trasporto pubblico locale ai gestori del relativo servizio. 
  14. Le risorse di cui al comma 13  sono  destinate  alla  copertura
delle spese per l'acquisto di materiale rotabile da parte dei gestori
del servizio sostenute o da sostenersi nel rispetto dei provvedimenti
statali di assegnazione e delle norme comunitarie di settore. 
  15.   In   relazione   alle   annualita'   precedenti   al    2022,
contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 13, e'
disposto il recupero, mediante compensazione, del  corrispettivo  del
servizio gia' pagato dalla Regione a  sostegno  delle  spese  per  il
rinnovo degli autobus derivanti dagli obblighi contrattuali. 
  16. All'attuazione del disposto di cui ai  commi  da  13  a  15  si
provvede sulla base di convenzioni da stipularsi tra la Regione  e  i
gestori dei servizi di trasporto pubblico locale,  che  disciplinano,
in particolare, le modalita' di trasferimento delle assegnazioni,  di
recupero dei corrispettivi e di rendicontazione. 
  17. All'articolo 14 della legge regionale  5  agosto  1996,  n.  27
(Norme  per  il  trasporto  di  persone  mediante  servizi   pubblici
automobilistici non di linea), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I titolari di licenza per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi
possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito  orario  del  turno
integrativo o nell'orario del turno assegnato, da  chiunque  abbia  i
requisiti di professionalita' e moralita' richiesti  dalla  normativa
vigente.»; 
  b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2 bis. 1 titolari di licenza per l'esercizio del servizio di  taxi
o di autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente di autovettura ovvero di natante,  in  caso  di  malattia,
invalidita' o sospensione della patente, intervenute  successivamente
al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la
titolarita' della licenza o  dell'autorizzazione,  a  condizione  che
siano sostituiti  alla  guida  dei  veicoli  o  alla  conduzione  dei
natanti,   per   l'intero   periodo   di   durata   della   malattia,
dell'invalidita' o della sospensione della  patente,  da  persone  in
possesso  dei  requisiti  professionali  e  morali   previsti   dalla
normativa vigente.»; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida  e'  regolato
con contratto di lavoro stipulato in  base  alle  norme  vigenti.  Il
rapporto con il sostituto alla guida puo' essere  regolato  anche  in
base a un contratto di gestione.».