Art. 6 Beni e attivita' culturaii, sport e tempo libero 1. All'articolo 22 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022» e le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2022»; b) al comma 4 le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022» e le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022». 2. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha comportato una significativa riduzione, tra l'altro, delle attivita' culturali e al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dal relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalita' di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalita' per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), le biblioteche gia' riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche per l'anno 2022. 3. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni 2020, 2021 e 2022 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2023. 4. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10/2020 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, in deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime leggi regionali e dai relativi avvisi pubblici, non si procede alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e attivita' svolte nelle annualita' 2019 e 2020.». 5. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilita', turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivita' venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanita' e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), le parole «fino al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine previsto dall'articolo 10 ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-18, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106». 6. Al fine di promuovere l'immagine del Friuli Venezia Giulia e al fine di valorizzare e rendere ricono-scibili le realta' culturali e sportive del territorio regionale i beneficiari dei contributi concessi in materia di cultura e sport ai sensi, in particolare, delle leggi regionali 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), e 23/2015, utilizzano il lettering ''#loSonoFVG" per la realizzazione delle attivita' e dei progetti finanziati. 7. Al comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), dopo le parole «del fondo archivistico e documentale del Centro medesimo», sono aggiunte le seguenti: «, per opere di restauro, manutenzione, miglioramento funzionale e messa in sicurezza degli immobili gestiti dal Centro, nonche' per interventi di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche». 8. Il comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 7. si applica ai contributi gia' concessi, anche con riferimento alle risorse gia' erogate e non utilizzate alla data di entrata in vigore dela presente legge. 9. Al comma 45 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021, dopo le parole «a concedere», sono inserite le seguenti: «, nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,». 10. Le misure di sostegno previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 11. Per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021), le risorse gia' concesse nel 2021 a favore del Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.) possono essere utilizzate anche nel corso del 2022. 12. Per le finalita' di cui all'articolo 6, commi da 22 a 26, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le risorse gia' concesse nel 2021 al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, possono essere utilizzate dalle Federazioni sportive operanti sul territorio regionale anche nel corso del 2022.