Art. 6 
 
          Beni e attivita' culturaii, sport e tempo libero 
 
  1. All'articolo 22 della legge  regionale  18  maggio  2020,  n. 10
(Misure urgenti in materia di cultura e  sport),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 3 le parole «30  aprile  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2022» e  le  parole  «30  giugno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2022»; 
  b) al comma 4 le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31  maggio  2022»  e  le  parole  «30  aprile  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022». 
  2.  Considerata  l'emergenza   epidemiologica   COVID-19   che   ha
comportato una significativa riduzione, tra l'altro, delle  attivita'
culturali e al fine di garantire a  tutti  i  cittadini  un  adeguato
servizio bibliotecario, in  deroga  a  quanto  previsto  dalla  legge
regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme  regionali  in  materia  di
beni culturali), e dal  relativo  regolamento  attuativo  di  cui  al
decreto del Presidente della Regione 7 dicembre  2016,  n.  236/Pres.
(Regolamento  concernente  le  caratteristiche  e  le  modalita'   di
costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalita' per
il riconoscimento delle  biblioteche  di  interesse  regionale  ed  i
criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi nel  settore
bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre  2015,  n.
23 (Norme regionali in materia di beni  culturali)),  le  biblioteche
gia' riconosciute di interesse  regionale  ai  sensi  della  predetta
legge mantengono tale qualifica anche per l'anno 2022. 
  3. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento
delle biblioteche  di  interesse  regionale  sottoposte  a  revisione
periodica  negli  anni  2020,  2021  e  2022   viene   disposta   con
deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre  dall'1
gennaio 2023. 
  4. Al comma 1 dell'articolo 2  della  legge  regionale  10/2020  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A  tal  fine,  in  deroga  a
quanto  previsto  dai  regolamenti  attuativi  delle  medesime  leggi
regionali e  dai  relativi  avvisi  pubblici,  non  si  procede  alla
verifica del rispetto degli indicatori di  dimensione  qualitativa  e
quantitativa  riferiti  alle  iniziative  e  attivita'  svolte  nelle
annualita' 2019 e 2020.». 
  5. Al comma 1 dell'articolo 38  della  legge  regionale  29  giugno
2020, n.  13  (Disposizioni  in  materia  di  finanze,  patrimonio  e
demanio, funzione pubblica, autonomie  locali,  sicurezza,  politiche
dell'immigrazione,  corregionali  all'estero  e  lingue  minoritarie,
cultura e sport, infrastrutture, territorio  e  viabilita',  turismo,
risorse agroalimentari,  forestali,  montagna,  attivita'  venatoria,
lavoro,  formazione,  istruzione  e  famiglia,  ambiente  e  energia,
cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale,  sanita'  e
sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), le  parole
«fino al 30 aprile 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al
termine previsto dall'articolo 10 ter del  decreto  legge  25  maggio
2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-18,  per
le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la   salute   e   i   servizi
territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio
2021, n. 106». 
  6. Al fine di promuovere l'immagine del Friuli Venezia Giulia e  al
fine di valorizzare e rendere ricono-scibili le realta'  culturali  e
sportive  del  territorio  regionale  i  beneficiari  dei  contributi
concessi in materia di cultura e  sport  ai  sensi,  in  particolare,
delle leggi regionali 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia  di
sport), 11  agosto  2014,  n.  16  (Norme  regionali  in  materia  di
attivita'   culturali),   e   23/2015,   utilizzano   il    lettering
''#loSonoFVG" per la realizzazione delle  attivita'  e  dei  progetti
finanziati. 
  7. Al comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2021,
n. 13 (Assestamento del bilancio per gli  anni  2021-2023),  dopo  le
parole «del fondo archivistico e documentale  del  Centro  medesimo»,
sono aggiunte le seguenti: «, per opere  di  restauro,  manutenzione,
miglioramento funzionale e messa in sicurezza degli immobili  gestiti
dal Centro, nonche' per interventi di adeguamento  tecnologico  della
dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche». 
  8. Il comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021,  come
modificato dal comma 7. si applica ai contributi gia' concessi, anche
con riferimento alle risorse gia' erogate e non utilizzate alla  data
di entrata in vigore dela presente legge. 
  9. Al comma 45 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021,  dopo
le parole «a concedere», sono inserite le seguenti: «,  nel  rispetto
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea,». 
  10. Le misure di sostegno previste dagli articoli 5 e 6 della legge
regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni  per  il  sostegno  di
Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e  modifiche  alle  leggi
regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), sono concesse
nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  11. Per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 37,  della  legge
regionale 30 dicembre 2020, n. 26  (Legge  di  stabilita'  2021),  le
risorse gia' concesse nel 2021 a favore  del  Consorzio  di  Sviluppo
Economico Locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.) possono  essere  utilizzate
anche nel corso del 2022. 
  12. Per le finalita' di cui all'articolo 6, commi da 22 a 26, della
legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del  bilancio  per
gli anni 2020-2022), le risorse gia' concesse nel  2021  al  Comitato
regionale  del  CONI  del  Friuli  Venezia  Giulia,  possono   essere
utilizzate  dalle  Federazioni  sportive  operanti   sul   territorio
regionale anche nel corso del 2022.