Art. 7 
 
                   Lavoro, formazione, istruzione, 
                   politiche giovanili e famiglia 
 
  1. Per l'anno accademico 2022-2023 l'importo della tassa  regionale
per il diritto allo studio universitario e' articolato in  tre  fasce
in base alla condizione  economica  dello  studente,  commisurata  al
livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), 
  a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore
o pari a quello previsto dai requisiti eleggibilita' per l'accesso ai
livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio; 
  b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore
al livello minimo e fino al doppio del livello  minimo  previsto  dai
requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai livelli essenziali  delle
prestazioni (LEP) del diritto allo studio; 
  c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore
al doppio del livello minimo pre-visto dai requisiti di eleggibilita'
per l'accesso ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  (LEP)  dei
diritto allo studio. 
  2. Al comma 2 quinques dell'articolo 15 della  legge  regionale  20
febbraio 2015, n. 3 (RilanciaimpresaFVG  -  Riforma  delle  politiche
industriali), le  parole  «Distretto  tecnologico  della  Biomedicina
Molecolare» sono sostituite dalle seguenti:  «Polo  Tecnologico  Alto
Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A.». 
  3. Al comma 43 dell'articolo 7 della legge  regionale  29  dicembre
2010, n.  22  (Legge  finanziaria  2011),  le  parole  «il  Distretto
tecnologico regionale  di  biomedicina  molecolare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il Polo Tecnologico Alto  Adriatico  Andrea  Galvani
S.C.P.A.». 
  4. All'articolo 22 della legge regionale  21  luglio  2017,  n.  27
(Norme  in  materia  di   formazione   e   orientamento   nell'ambito
dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1 bis. L'accreditamento e' concesso  per  scaglioni  crescenti  di
volume di attivita' formativa annua che il soggetto formatore intende
realizzare con l'utilizzo di fondi pubblici gestiti  dalla  Direzione
centrale competente in materia di formazione professionale.»; 
  b) al comma 3 la parola «soggette» e'  sostituita  dalla  seguente:
«soggetti»; 
  c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4 bis. Possono ottenere  e  mantenere  l'accreditamento  regionale
anche enti privi del requisito di cui al comma 1 lettera l),  per  un
numero di ore massimo pari a non piu' del  25  per  cento  del  primo
scaglione di cui al comma 1 bis, fermo  restando  il  possesso  degli
ulteriori  requisiti   prescritti   per   il   primo   scaglione   di
accreditamento individuato dal regolamento di cui all'articolo 23.».