Art. 7 Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia 1. Per l'anno accademico 2022-2023 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente, commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti eleggibilita' per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio; b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio; c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo pre-visto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) dei diritto allo studio. 2. Al comma 2 quinques dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilanciaimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole «Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare» sono sostituite dalle seguenti: «Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A.». 3. Al comma 43 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «il Distretto tecnologico regionale di biomedicina molecolare» sono sostituite dalle seguenti: «il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A.». 4. All'articolo 22 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1 bis. L'accreditamento e' concesso per scaglioni crescenti di volume di attivita' formativa annua che il soggetto formatore intende realizzare con l'utilizzo di fondi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale.»; b) al comma 3 la parola «soggette» e' sostituita dalla seguente: «soggetti»; c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4 bis. Possono ottenere e mantenere l'accreditamento regionale anche enti privi del requisito di cui al comma 1 lettera l), per un numero di ore massimo pari a non piu' del 25 per cento del primo scaglione di cui al comma 1 bis, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti prescritti per il primo scaglione di accreditamento individuato dal regolamento di cui all'articolo 23.».