Art. 8 
 
                     Salute e politiche sociali 
 
  1. All'articolo 5 della legge  regionale11  dicembre  2003,  n.  19
(Riordino del sistema delle istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono  apportate  le
seguenti modifiche; 
  a) al comma 2 bis le parole «ulteriore termine di venti giomi» sono
sostituite dalle seguenti: «ulteriore termine non superiore  a  venti
giorni»; 
  b) dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti: 
  «2 ter. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni  di  cui
all'articolo 6 sino alla scadenza  del  termine  di  durata  previsto
dallo statuto, entro la quale deve essere nominato  il  nuovo  organo
amministrativo. 
  2  quater.  Qualora  non  sia  nominato  il  nuovo   consiglio   di
amministrazione entro il termine di cui al comma 2 ter, il  consiglio
di amministrazione venuto a scadenza e' prorogato, per  non  piu'  di
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza di cui al
comma 2 ter. 
  2 quinquies. Nel periodo di proroga di cui al comma  2  quater,  il
consiglio di amministrazione puo' adottare esclusivamente gli atti di
ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti  e  indifferibili
con indica-zione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'. 
  2 sexies. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel  comma  2
quinquies, adottati nel periodo di proroga di cui al comma 2  quater,
sono nulli. 
  2 septies. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica
la disciplina contenuta nel decreto legge  16  maggio  1994,  n.  293
(Disciplina della proroga degli organi  amministrativi),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.». 
  2. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di
cooperazione sociale), sono appor-tate le seguenti modifiche: 
  a) l'articolo 5 e' abrogato; 
  b) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Cancellazione dall'Albo regionale) 
  Con decreto del direttore del Servizio e' disposta la cancellazione
dall'Albo delle cooperative sociali  e  dei  loro  consorzi  qualora,
anche a seguito di attivita' di revisione ordinaria  o  straordinaria
prevista dagli articoli 14 e 15  della  legge  regionale  3  dicembre
2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza
del comparto cooperativo), risulti accertato il  verificarsi  di  una
delle seguenti ipotesi, per un  periodo  di  tempo  continuativo  non
inferiore a un anno solare: 
  a) la percentuale  dei  lavoratori  svantaggiati  sia  inferiore  a
quella  prevista  dall'articolo  4  della  legge  381/1991,  per   le
cooperative iscritte all'Albo nella sezione b); 
  b)  il  numero  dei  soci  volontari  superi  la  misura   prevista
dall'articolo 2 della legge 381/1991: 
  c) la percentuale delle cooperative sociali nel consorzio scenda al
di sotto di quella prevista dall'articolo 8 della legge 381/1991. 
  2. Con decreto del direttore dei Servizio e', altresi', disposta la
cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi
nei seguenti casi: 
  a)  qualora  sia  stata  disposta  la  cancellazione  dal  Registro
regionale delle cooperative istituito con la legge regionale 27/2007; 
  b) qualora sia stato disposto  lo  scioglimento  della  cooperativa
sociale  o  del  consorzio   per   atto   volontario,   ovvero,   per
provvedimento della Giunta regionale; 
  c) qualora sia intervenuta una modifica dello statuto che determini
un  mutamento  dello  scopo  previsto  dall'articolo 1  della   legge
381/1991; 
  d) qualora la sede legale sia stata  trasferita  al  di  fuori  del
territorio regionale.». 
  3. Al comma 67 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019,
n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021),  le  parole
«31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2022». 
  4. I commi 6 e 7 dell'articolo 65 della legge regionale 12 dicembre
2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli  di  assistenza,  norme  in
materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria
e modifiche alla legge  regionale  26/2015  e  alla  legge  regionale
6/2006), sono sostituiti dai seguenti: 
  «6. Le modalita' di remunerazione  delle  prestazioni  erogate  dai
servizi   semiresidenziali   e   residenziali   per    anziani    non
autosufficienti sono definite con regolamento da adottarsi  entro  il
31 dicembre 2022, tenendo anche conto del principio di libera  scelta
delle persone, di cui all'articolo 2. 
  7. Gli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale  territorialmente
competenti stipulano gli accordi contrattuali con  gli  enti  gestori
pubblici e privati di servizi  semiresidenziali  e  residenziali  per
anziani non autosufficienti accreditati, sulla base  del  regolamento
di cui al comma 6.». 
  5. Al comma 13 dell'articolo 8 della legge  regionale  27  dicembre
2019, n. 23 (Legge collegata alla  manovra  di  bilancio  2020-2022),
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) dopo  la  parola  «rinnovano»  sono  inserite  le  seguenti:  «o
prorogano»; 
  b) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalla seguente: «2022»; 
  c) le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalla seguente: «2021». 
  6. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della  legge  regionale  23  marzo
2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia
solidale), sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Il territorio delle Comunita' dell'economia  solidale  coincide
con quello degli Ambiti territoriali per la  gestione  associata  del
Servizio sociale dei Comuni (SSC) definiti ai sensi dell'articolo  17
della legge regionale 31 marzo  2006,  n.  6  (Sistema  integrato  di
interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale). 
  3. Le  assemblee  sono  convocate  ogni  anno,  entro  il  mese  di
febbraio,  dal  Sindaco  del   Comune   piu'   popoloso   dell'Ambito
territoriale.  Nell'ipotesi  di  inerzia  di  quest'ultimo,  che   si
protragga oltre due mesi, l'iniziativa  puo'  essere  assunta  da  un
diverso Sindaco dell'ambito territoriale,  dopo  aver  informato  gli
altri Sindaci. L'assemblea puo' essere convocata su  richiesta  della
Comunita'.». 
  7. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017,
n. 26  (Modifiche  alla  legge  regionale  14  febbraio  2014,  n.  1
(Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della
dipendenza  da  gioco  d'azzardo,  nonche'  delle   problematiche   e
patologie correlate)), e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le attivita' in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge si adeguano al divieto di cui all'articolo 6, comma i,
della legge regionale 1/2014, come sostituito dall'articolo 3,  entro
il termine delle concessioni governative attualmente  in  essere,  la
cui scadenza e' fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe.».