Allegato 
 
Esonero  dalla  compartecipazione  della  spesa  sanitaria  per   gli
  operatori  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia,  della
  Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
  Polizia locale e modifiche alla legge regionale n. 30/2002 
 
                               Art. 1. 
 
                 Definizioni ed oggetto dell'esonero 
 
    1. Gli operatori delle Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia,
della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del  fuoco  e
della Polizia locale, nonche'  gli  operatori  delle  associazioni  e
cooperative impegnati in attivita'  di  emergenza-urgenza,  soccorso,
ordine pubblico, sicurezza  e  protezione  civile,  che  accedono  in
pronto soccorso a seguito di infortunio durante  il  servizio  o  per
ragioni   di   servizio,   sono   esonerati   dal   pagamento   della
compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle  prestazioni
erogate anche in caso di dimissione in codice bianco. 
    2.  Indipendentemente  dal  codice  di  dimissione   dal   pronto
soccorso, gli stessi operatori sono altresi' esonerati dal  pagamento
della  compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  in   relazione   ad
eventuali    successive    prestazioni     strettamente     correlate
all'infortunio per un periodo massimo di due  anni  a  decorrere  dal
giorno dell'evento traumatico. 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non  si  applicano  alle
prestazioni sanitarie  oggetto  di  copertura  assicurativa  per  gli
infortuni sul lavoro. 
 
                               Art. 2. 
 
                 Disposizioni attuative dell'esonero 
 
    1. Entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge, la  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  fornisce
criteri e indicazioni operative alle ASL in  ordine  all'applicazione
temporanea di cui all'art. 1. 
    2. L'esenzione si applica a  decorrere  dalla  pubblicazione  sul
BURAT della deliberazione di cui al comma 1. 
 
                               Art. 3. 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 30/2002 
 
    1. Alla legge regionale 27 dicembre 2002, n.  30  (Riconoscimento
di un centro  regionale  di  eccellenza  in  oftalmologia  all'Unita'
operativa di ottica fisiopatologica della ASL di  Chieti)  le  parole
«di ottica fisiopatologica della ASL  di  Chieti»  ovunque  ricorrano
sono sostituite con le seguenti: «complessa di clinica  oftalmologica
della ASL di Chieti e dell'Universita' D'Annunzio». 
    2. Dopo la lettera d) del comma 2  dell'art.  3-bis  della  legge
regionale n. 30/2002, come inserito dall'art. 1 della legge regionale
n. 4/2013, e' aggiunta la seguente: 
      «d-bis) istituzione del Centro di riferimento regionale per  la
retinopatia del pretermine.». 
 
                               Art. 4. 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
    1. Dall'applicazione dell'art. 1 non derivano  maggiori  spese  a
carico del  bilancio  regionale.  L'esonero  di  cui  all'art.  1  e'
riconosciuto nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario  assegnate
annualmente  alle  Aziende  sanitarie  regionali  e  stanziate  nella
missione 13 - Programma I del bilancio regionale. 
    2. Dall'applicazione dell'art. 3 non derivano  nuove  o  maggiori
spese a carico del bilancio regionale. 
 
                               Art. 5. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo in versione telematica (BURAT). 
    Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/2 del
14 dicembre 2021, ha approvato la presente legge. 
 
                                               Il presidente: Sospiri 
(Omissis).