Allegato Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla legge regionale n. 30/2002 Art. 1. Definizioni ed oggetto dell'esonero 1. Gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, nonche' gli operatori delle associazioni e cooperative impegnati in attivita' di emergenza-urgenza, soccorso, ordine pubblico, sicurezza e protezione civile, che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, sono esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco. 2. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresi' esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione ad eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di due anni a decorrere dal giorno dell'evento traumatico. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle prestazioni sanitarie oggetto di copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro. Art. 2. Disposizioni attuative dell'esonero 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, fornisce criteri e indicazioni operative alle ASL in ordine all'applicazione temporanea di cui all'art. 1. 2. L'esenzione si applica a decorrere dalla pubblicazione sul BURAT della deliberazione di cui al comma 1. Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 30/2002 1. Alla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 30 (Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all'Unita' operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti) le parole «di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti» ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: «complessa di clinica oftalmologica della ASL di Chieti e dell'Universita' D'Annunzio». 2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 30/2002, come inserito dall'art. 1 della legge regionale n. 4/2013, e' aggiunta la seguente: «d-bis) istituzione del Centro di riferimento regionale per la retinopatia del pretermine.». Art. 4. Invarianza finanziaria 1. Dall'applicazione dell'art. 1 non derivano maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esonero di cui all'art. 1 e' riconosciuto nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario assegnate annualmente alle Aziende sanitarie regionali e stanziate nella missione 13 - Programma I del bilancio regionale. 2. Dall'applicazione dell'art. 3 non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. Art. 5. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/2 del 14 dicembre 2021, ha approvato la presente legge. Il presidente: Sospiri (Omissis).