Allegato Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attivita' di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Art. 1. Riconoscimento dello stato patologico 1. La Regione Abruzzo riconosce ai pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli (alopecia secondaria) in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alla malattia stessa. 2. La Regione interviene a sostegno dei pazienti di cui al comma 1 supportandone il miglioramento della qualita' della vita, il ritorno al lavoro e alla socialita' e sostenendo i disagi psicologici derivanti dalla malattia e dalle cure. Art. 2. Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici 1. La Regione riconosce a ogni paziente oncologico affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, residente in Abruzzo, un contributo a rimborso spese una tantum per l'acquisto di protesi tricologiche. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' assegnato a rimborso spese, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale, pari all'80% del prezzo di vendita al netto di IVA e comunque fino ad un massimo di euro 200,00. 3. La richiesta di contributo di cui al comma 1 e' formulata, presso le ASL competenti, sulla base di documentazione medica attestante la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria e l'avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Art. 3. Contributo per dermopigmentazione o trucco permanente per la risoluzione di problematiche di natura estetica in favore di pazienti affetti da alopecia di tipo secondario o areato. 1. Al fine di sostenere i pazienti residenti in Abruzzo che a seguito di chemioterapia sono affetti da alopecia secondaria, la Regione riconosce, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, un contributo una tantum per l'esecuzione di dermopigmentazione o trucco permanente per la risoluzione di problematiche di natura estetica. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto altresi' ai pazienti residenti in Abruzzo affetti da alopecia areata, secondo le modalita' stabilite nei commi 3 e 4. 3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 e' assegnato a rimborso spese, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale, pari all'80% del prezzo dell'intervento per un massimo di euro 100,00 per i tatuaggi delle sopracciglia e dell'area infracigliare e di euro 200,00 per la dermopigmentazione del cuoio capelluto. 4. La richiesta di contributo di cui ai commi 1 e 2 e' formulata presso le ASL competenti, sulla base di documentazione medica attestante l'alopecia di natura secondaria derivante da chemioterapia o alopecia areata e l'avvenuto pagamento per la dermopigmentazione o il trucco permanente delle sopracciglia, dell'area infracigliare o del cuoio capelluto, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Art. 4. Contributo alle ASL regionali per l'acquisto di caschetti refrigerati 1. La Regione concede un contributo, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, alle ASL che ne faranno richiesta per l'acquisto dei dispositivi per indurre l'ipotermia a livello del cuoio capelluto: caschetti refrigerati a gestione manuale (cool caps) o caschetti refrigerati automatizzati (scalp cooling devices). Art. 5. Banca dei capelli 1. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio, il progetto «Banca dei capelli» con la funzione di radicare la cultura della donazione, cosi' da sopperire al contributo economico di cui all'art. 2, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con le associazioni di categoria dei parrucchieri della Regione, nonche' con imprese di produzione o distribuzione di parrucche, che accettino la donazione di ciocche di capelli in cambio della fornitura gratuita di parrucche. 2. La «Banda dei capelli» e' istituita dalle ASL locali della Regione Abruzzo in collaborazione con le associazioni di volontariato regionali che operano nell'assistenza dei malati oncologici e da enti di diritto privato non a scopo di lucro che svolgono anche, a livello locale, attivita' di sostegno in favore di pazienti di cui al comma 1 dell'art. 1. Art. 6. Attivita' di ascolto e sostegno per i pazienti 1. La Regione garantisce uno specifico percorso di ascolto, sostegno e accompagnamento, attraverso la concessione di specifici contributi, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, alle organizzazioni del terzo settore per lo svolgimento di attivita' di ascolto e sostegno ai pazienti di cui al comma 1 dell'art. 1. 2. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, erogati sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale, gli enti del terzo settore devono: a) svolgere le attivita' di cui al comma 1 in stretto raccordo con la rete ospedaliera, secondo modalita' diversificate, individuate in base agli effettivi bisogni manifestati dai pazienti; b) avere sede operativa sul territorio della Regione; c) operare, da almeno tre anni, a sostegno dei pazienti in terapia oncologica; d) iscriversi, presentando apposita istanza, in uno specifico elenco istituito a tal fine dalla Regione. 3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Art. 7. Disposizioni attuative 1. La Giunta regionale con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce: a) i criteri di riparto dei fondi tra le ASL abruzzesi; b) le modalita' di presentazione delle domande; c) i requisiti e i criteri di priorita' per l'accesso al contributo; d) le modalita' di erogazione di cui all'art. 2; e) i requisiti e i criteri di priorita' per l'accesso a contributi per consentire gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, nonche' i requisiti per realizzare tali interventi, nel rispetto della normativa vigente. 2. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale stabilisce, altresi', le modalita' di attivazione dei progetti previsti agli articoli 3 e 4 e di svolgimento delle attivita' di sostegno e ascolto dei pazienti, nonche' di creazione e tenuta dell'elenco degli enti del terzo settore di cui all'art. 6, comprese le modalita' di iscrizione al medesimo elenco. Art. 8. Clausola valutativa 1. La Giunta regionale a partire dal secondo anno di attuazione della presente legge, con cadenza biennale, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dalle ASL territoriali, provvede ad inviare alle commissioni competenti una relazione sugli interventi posti in essere ai sensi della presente legge evidenziando, in particolare, le attivita' di sostegno e ascolto attuate dalle associazioni del terzo settore. 2. La relazione di cui al comma 1 e' resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del consiglio che ne effettua l'esame. Art. 9. Disposizioni finanziarie 1. Per l'anno 2021 la presente legge non comporta oneri a carico della finanza regionale in quanto i contributi dalla stessa previsti decorrono dall'esercizio 2022. 2. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 500.000,00 per ciascuna annualita' del biennio 2022-2023 del bilancio regionale 2021-2023, si fa fronte con le risorse di nuovo ed apposito stanziamento denominato «Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici», istituito alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 e' assicurata per gli anni 2022 e 2023 dalla seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizi 2022 e 2023 in termini di competenza: a) in aumento parte spesa: Missione 12, Programma 10, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici», per euro 500.000,00; b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 324001 per euro 500.000,00. 4. Per le annualita' successive al 2023, agli oneri si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio. 5. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge e' consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale. 6. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di lavoro - sociale provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge. Art. 10. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/3 del 14 dicembre 2021, ha approvato la presente legge. Il Vice Presidente: Santangelo