Allegato 
 
Contributo a sostegno dell'acquisto di  dispositivi  per  contrastare
  l'alopecia  secondaria  e  attivita'  di  supporto  in  favore  dei
  pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. 
 
                               Art. 1. 
 
                Riconoscimento dello stato patologico 
 
    1. La Regione Abruzzo riconosce ai pazienti affetti da  patologie
oncologiche lo stato patologico della perdita dei  capelli  (alopecia
secondaria) in conseguenza  di  trattamenti  chemioterapici  connessi
alla malattia stessa. 
    2. La Regione interviene  a  sostegno  dei  pazienti  di  cui  al
comma 1 supportandone il miglioramento della qualita' della vita,  il
ritorno al lavoro e alla socialita' e sostenendo i disagi psicologici
derivanti dalla malattia e dalle cure. 
 
                               Art. 2. 
 
          Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche 
                  in favore di pazienti oncologici 
 
    1. La Regione riconosce a ogni  paziente  oncologico  affetto  da
alopecia a seguito di chemioterapia, nei limiti delle risorse di  cui
all'art. 9, residente in Abruzzo, un contributo a rimborso spese  una
tantum per l'acquisto di protesi tricologiche. 
    2. Il contributo di cui al comma 1 e' assegnato a rimborso spese,
nei limiti degli  stanziamenti  di  spesa  annualmente  iscritti  sul
bilancio regionale, pari all'80% del prezzo di vendita  al  netto  di
IVA e comunque fino ad un massimo di euro 200,00. 
    3. La richiesta di contributo di cui al  comma  1  e'  formulata,
presso  le  ASL  competenti,  sulla  base  di  documentazione  medica
attestante  la  patologia   neoplastica   e   l'intercorsa   alopecia
secondaria e l'avvenuto  pagamento  per  l'acquisto  della  parrucca,
entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. 
 
                               Art. 3. 
 
Contributo  per  dermopigmentazione  o  trucco  permanente   per   la
  risoluzione di  problematiche  di  natura  estetica  in  favore  di
  pazienti affetti da alopecia di tipo secondario o areato. 
 
    1. Al fine di sostenere i pazienti residenti  in  Abruzzo  che  a
seguito di chemioterapia sono  affetti  da  alopecia  secondaria,  la
Regione riconosce, nei limiti delle risorse di  cui  all'art.  9,  un
contributo una tantum per l'esecuzione di dermopigmentazione o trucco
permanente per la risoluzione di problematiche di natura estetica. 
    2. Il contributo di cui al comma 1 e'  riconosciuto  altresi'  ai
pazienti residenti in Abruzzo affetti da alopecia areata, secondo  le
modalita' stabilite nei commi 3 e 4. 
    3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 e'  assegnato  a  rimborso
spese, nei limiti degli stanziamenti di  spesa  annualmente  iscritti
sul bilancio regionale, pari all'80% del prezzo  dell'intervento  per
un massimo di  euro  100,00  per  i  tatuaggi  delle  sopracciglia  e
dell'area infracigliare e di euro 200,00  per  la  dermopigmentazione
del cuoio capelluto. 
    4. La richiesta di contributo di cui ai commi 1 e 2 e'  formulata
presso  le  ASL  competenti,  sulla  base  di  documentazione  medica
attestante l'alopecia di natura secondaria derivante da chemioterapia
o alopecia areata e l'avvenuto pagamento per la dermopigmentazione  o
il trucco permanente delle sopracciglia,  dell'area  infracigliare  o
del cuoio capelluto, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. 
 
                               Art. 4. 
 
Contributo alle ASL regionali per l'acquisto di caschetti refrigerati 
 
    1. La Regione concede un contributo, nei limiti delle risorse  di
cui all'art. 9, alle ASL che ne faranno richiesta per l'acquisto  dei
dispositivi per indurre l'ipotermia a livello  del  cuoio  capelluto:
caschetti refrigerati a gestione  manuale  (cool  caps)  o  caschetti
refrigerati automatizzati (scalp cooling devices). 
 
                               Art. 5. 
 
                          Banca dei capelli 
 
    1. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
proprio bilancio, il progetto «Banca dei capelli» con la funzione  di
radicare la cultura della donazione, cosi' da sopperire al contributo
economico di cui all'art. 2, attraverso la sottoscrizione di apposite
convenzioni con le associazioni di categoria dei  parrucchieri  della
Regione,  nonche'  con  imprese  di  produzione  o  distribuzione  di
parrucche, che accettino la donazione di ciocche di capelli in cambio
della fornitura gratuita di parrucche. 
    2. La «Banda dei capelli» e' istituita  dalle  ASL  locali  della
Regione Abruzzo in collaborazione con le associazioni di volontariato
regionali che operano nell'assistenza dei malati oncologici e da enti
di diritto privato non a scopo di lucro che svolgono anche, a livello
locale, attivita' di sostegno in favore di pazienti di cui al comma 1
dell'art. 1. 
 
                               Art. 6. 
 
           Attivita' di ascolto e sostegno per i pazienti 
 
    1. La Regione  garantisce  uno  specifico  percorso  di  ascolto,
sostegno e accompagnamento, attraverso la  concessione  di  specifici
contributi,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  9,  alle
organizzazioni del terzo settore per lo svolgimento di  attivita'  di
ascolto e sostegno ai pazienti di cui al comma 1 dell'art. 1. 
    2. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al  comma  1,
erogati  sulla  base   delle   spese   effettivamente   sostenute   e
rendicontate, nei limiti  degli  stanziamenti  di  spesa  annualmente
iscritti sul bilancio regionale, gli enti del terzo settore devono: 
      a) svolgere le attivita' di cui al comma 1 in stretto  raccordo
con la rete ospedaliera, secondo modalita' diversificate, individuate
in base agli effettivi bisogni manifestati dai pazienti; 
      b) avere sede operativa sul territorio della Regione; 
      c) operare, da almeno tre anni,  a  sostegno  dei  pazienti  in
terapia oncologica; 
      d) iscriversi, presentando apposita istanza, in  uno  specifico
elenco istituito a tal fine dalla Regione. 
    3. I contributi di cui al presente  articolo  sono  concessi  nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 
 
                               Art. 7. 
 
                       Disposizioni attuative 
 
    1. La Giunta regionale  con  propria  deliberazione  da  adottare
entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge
stabilisce: 
      a) i criteri di riparto dei fondi tra le ASL abruzzesi; 
      b) le modalita' di presentazione delle domande; 
      c) i requisiti e  i  criteri  di  priorita'  per  l'accesso  al
contributo; 
      d) le modalita' di erogazione di cui all'art. 2; 
      e) i requisiti  e  i  criteri  di  priorita'  per  l'accesso  a
contributi per consentire gli interventi di cui all'art. 3, comma  1,
nonche' i requisiti per  realizzare  tali  interventi,  nel  rispetto
della normativa vigente. 
    2. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale  stabilisce,
altresi', le modalita' di  attivazione  dei  progetti  previsti  agli
articoli 3 e 4 e di svolgimento delle attivita' di sostegno e ascolto
dei pazienti, nonche' di creazione e tenuta  dell'elenco  degli  enti
del terzo settore  di  cui  all'art.  6,  comprese  le  modalita'  di
iscrizione al medesimo elenco. 
 
                               Art. 8. 
 
                         Clausola valutativa 
 
    1. La Giunta regionale a partire dal secondo anno  di  attuazione
della presente legge, con cadenza biennale,  entro  il  31  dicembre,
sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni  predisposte  dalle
ASL territoriali, provvede ad inviare alle commissioni competenti una
relazione sugli interventi posti in essere ai  sensi  della  presente
legge evidenziando,  in  particolare,  le  attivita'  di  sostegno  e
ascolto attuate dalle associazioni del terzo settore. 
    2. La relazione di cui al comma 1  e'  resa  pubblica  unitamente
agli eventuali documenti del consiglio che ne effettua l'esame. 
 
                               Art. 9. 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. Per l'anno 2021 la presente legge non comporta oneri a  carico
della finanza regionale in quanto i contributi dalla stessa  previsti
decorrono dall'esercizio 2022. 
    2.  Agli  oneri  finanziari  derivanti  dall'applicazione   delle
disposizioni della presente legge, stimati  in  euro  500.000,00  per
ciascuna annualita' del  biennio  2022-2023  del  bilancio  regionale
2021-2023,  si  fa  fronte  con  le  risorse  di  nuovo  ed  apposito
stanziamento  denominato   «Contributo   acquisto   dispositivi   per
contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici», istituito  alla
Missione 12, Programma 10, Titolo 1 dello stato di  previsione  della
spesa del bilancio regionale. 
    3. La copertura finanziaria della spesa di  cui  al  comma  1  e'
assicurata per gli anni 2022 e  2023  dalla  seguente  variazione  al
bilancio regionale 2021-2023, esercizi 2022  e  2023  in  termini  di
competenza: 
      a) in aumento parte spesa: Missione 12, Programma 10, Titolo 1,
capitolo  di  nuova  istituzione  denominato   «Contributo   acquisto
dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici»,
per euro 500.000,00; 
      b) in diminuzione  parte  spesa:  Missione  20,  Programma  03,
Titolo 1, capitolo 324001 per euro 500.000,00. 
    4. Per le annualita' successive al 2023, agli oneri si  provvede,
nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi  di
bilancio. 
    5. L'autorizzazione della spesa di cui  alla  presente  legge  e'
consentita solo nei limiti degli stanziamenti  di  spesa  annualmente
iscritti sul bilancio regionale. 
    6. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in
materia di lavoro - sociale provvedono ad  adottare  tutti  gli  atti
necessari a dare attuazione alla presente legge. 
 
                              Art. 10. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo in versione telematica (BURAT). 
    Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/3 del
14 dicembre 2021, ha approvato la presente legge. 
 
                                       Il Vice Presidente: Santangelo