Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) open innovation, un approccio strategico culturale all'innovazione finalizzato ad aumentare il valore e la competitivita' delle imprese, che scelgono di progredire nelle loro competenze tecnologiche ricorrendo non solo a idee e risorse interne al processo produttivo, ma anche a soluzioni, strumenti, idee e competenze tecnologiche esterne al processo produttivo, in particolare provenienti da universita', organismi di ricerca, start up, enti pubblici e privati, liberi professionisti e altri titolari di partita IVA; b) open innovation center, un centro per l'innovazione aperta, che opera come incubatore dell'innovazione per favorire l'interazione tra mondo della ricerca, sistema delle imprese e pubblica amministrazione nonche' l'incontro tra domanda e offerta di innovazione; c) closed innovation, un modello di innovazione tradizionale secondo cui le attivita' di ricerca e sviluppo per arrivare a nuovi prodotti o servizi sono confinate all'interno dell'impresa; d) impresa 4.0, l'impresa che coglie le opportunita' dell'innovazione e del digitale legate alla quarta rivoluzione industriale; e) spazi attivi regionali, rete regionale di hub della open e social innovation costituita da grandi spazi di incontro, aperti alle persone e ai territori, alla collaborazione con enti locali, imprese, consorzi industriali, scuole, universita', organismi di ricerca, parchi tecnologici, cluster, distretti e associazioni di rappresentanza, in cui e' possibile accedere a tutti i servizi per le imprese, le start up, la formazione, l'orientamento, l'empowerment personale e il lavoro.