Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a)   open   innovation,   un   approccio   strategico   culturale
all'innovazione   finalizzato   ad   aumentare   il   valore   e   la
competitivita' delle imprese, che scelgono di progredire  nelle  loro
competenze tecnologiche ricorrendo non solo a idee e risorse  interne
al processo produttivo, ma  anche  a  soluzioni,  strumenti,  idee  e
competenze  tecnologiche   esterne   al   processo   produttivo,   in
particolare provenienti da universita', organismi di  ricerca,  start
up, enti pubblici e privati, liberi professionisti e  altri  titolari
di partita IVA; 
    b) open innovation center, un centro  per  l'innovazione  aperta,
che opera come incubatore dell'innovazione per favorire l'interazione
tra  mondo  della  ricerca,  sistema   delle   imprese   e   pubblica
amministrazione  nonche'  l'incontro  tra  domanda   e   offerta   di
innovazione; 
    c) closed innovation,  un  modello  di  innovazione  tradizionale
secondo cui le attivita' di ricerca e sviluppo per arrivare  a  nuovi
prodotti o servizi sono confinate all'interno dell'impresa; 
    d)  impresa   4.0,   l'impresa   che   coglie   le   opportunita'
dell'innovazione  e  del  digitale  legate  alla  quarta  rivoluzione
industriale; 
    e) spazi attivi regionali, rete regionale di  hub  della  open  e
social innovation costituita da grandi spazi di incontro, aperti alle
persone e ai territori, alla collaborazione con enti locali, imprese,
consorzi industriali,  scuole,  universita',  organismi  di  ricerca,
parchi   tecnologici,   cluster,   distretti   e   associazioni    di
rappresentanza, in cui e' possibile accedere a tutti i servizi per le
imprese, le start up, la  formazione,  l'orientamento,  l'empowerment
personale e il lavoro.