Art. 5 Piano operativo annuale degli interventi per gli open innovation center 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, sulla base del contenuto del piano triennale, il piano operativo annuale degli interventi per gli open innovation center, di seguito denominato piano operativo. 2. Il piano operativo individua: a) le iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione per la costituzione degli open innovation center; b) i contributi per la promozione di azioni a favore della ricerca, per servizi di accelerazione e incubazione, per la realizzazione di spazi di coworking e concorsi di idee, che possano favorire l'innovazione continua all'interno degli open innovation center e lo sviluppo di imprese in settori caratterizzati da elevata innovazione; c) i contributi per l'acquisizione di beni e attrezzature finalizzati a incrementare il potenziale degli open innovation center, anche mediante l'utilizzazione delle moderne tecnologie dirette a favorire l'innovazione di prodotto e di processo, il superamento dei limiti derivanti da disabilita' motorie o sensoriali e, piu' in generale, la riduzione delle disuguaglianze attraverso la possibilita' di accesso alle tecnologie dell'informazione e comunicazione; d) i contributi per la creazione di piattaforme on line per l'incontro di domanda e offerta di sottoprodotti derivanti dal recupero di scarti di cicli di produzione; e) i contributi per agevolare l'ottenimento, per i nuovi prodotti o i nuovi servizi realizzati all'interno degli open innovation center, di brevetti o altre forme di proprieta' intellettuale nonche' della certificazione di qualita' e sicurezza ai sensi della normativa vigente in materia; f) le iniziative concrete per agevolare l'adesione di universita', organismi di ricerca, scuole di alta formazione, istituti tecnici e professionali agli open innovation center; g) le misure per favorire la connessione tra gli open innovation center e i servizi regionali di orientamento e formazione professionale nonche' le societa' in house della Regione che si occupano di sviluppo economico; h) le misure per favorire la presenza degli open innovation center agli appuntamenti fieristici ed espositivi, anche di livello internazionale; i) i contributi per agevolare la progettazione specifica necessaria a consentire l'accesso dei progetti di ricerca e sviluppo degli open innovation center agli strumenti di finanziamento europei; l) i contributi per favorire la presenza all'interno degli open innovation center di management qualificato, che possa coordinare al meglio le attivita' tra soggetti diversi e gli organismi di ricerca coinvolti; m) le misure per valorizzare, tra le PMI della Regione, i risultati positivi dell'attivita' di ricerca e innovazione realizzata all'interno degli open innovation center, per diffondere il piu' possibile tra esse il modello di open innovation; n) gli specifici vincoli di inalienabilita' e di destinazione d'uso dei beni oggetto del contributo, non inferiori a venti anni per i beni immobili e a cinque anni per le attrezzature e gli altri beni mobili, nonche' le conseguenze di revoca totale o parziale del contributo concesso, in caso di violazione dei medesimi vincoli; o) le modalita' e i criteri di concessione e riparto, erogazione e rendicontazione delle misure di sostegno, concesse in forma automatica o selettiva. 3. Il piano operativo viene aggiornato, ove necessario, sulla base degli stanziamenti annuali effettivamente resi disponibili dopo l'approvazione della legge di bilancio.