Art. 5 
 
Piano operativo annuale degli  interventi  per  gli  open  innovation
                               center 
 
  1.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   commissione   consiliare
competente, approva, sulla base del contenuto del piano triennale, il
piano operativo annuale degli  interventi  per  gli  open  innovation
center, di seguito denominato piano operativo. 
  2. Il piano operativo individua: 
    a) le iniziative promosse o attuate  direttamente  dalla  Regione
per la costituzione degli open innovation center; 
    b) i contributi per  la  promozione  di  azioni  a  favore  della
ricerca,  per  servizi  di  accelerazione  e  incubazione,   per   la
realizzazione di spazi di coworking e concorsi di idee,  che  possano
favorire l'innovazione continua  all'interno  degli  open  innovation
center e lo sviluppo di imprese in settori caratterizzati da  elevata
innovazione; 
    c)  i  contributi  per  l'acquisizione  di  beni  e  attrezzature
finalizzati  a  incrementare  il  potenziale  degli  open  innovation
center,  anche  mediante  l'utilizzazione  delle  moderne  tecnologie
dirette a favorire  l'innovazione  di  prodotto  e  di  processo,  il
superamento dei limiti derivanti da disabilita' motorie o  sensoriali
e, piu' in generale, la riduzione delle disuguaglianze attraverso  la
possibilita'  di  accesso   alle   tecnologie   dell'informazione   e
comunicazione; 
    d) i contributi per la  creazione  di  piattaforme  on  line  per
l'incontro di  domanda  e  offerta  di  sottoprodotti  derivanti  dal
recupero di scarti di cicli di produzione; 
    e) i contributi per agevolare l'ottenimento, per i nuovi prodotti
o i  nuovi  servizi  realizzati  all'interno  degli  open  innovation
center, di brevetti o altre forme di proprieta' intellettuale nonche'
della certificazione di qualita' e sicurezza ai sensi della normativa
vigente in materia; 
    f)  le  iniziative   concrete   per   agevolare   l'adesione   di
universita',  organismi  di  ricerca,  scuole  di  alta   formazione,
istituti tecnici e professionali agli open innovation center; 
    g) le misure per favorire la connessione tra gli open  innovation
center  e  i  servizi  regionali   di   orientamento   e   formazione
professionale nonche' le societa'  in  house  della  Regione  che  si
occupano di sviluppo economico; 
    h) le misure per  favorire  la  presenza  degli  open  innovation
center agli appuntamenti fieristici ed espositivi, anche  di  livello
internazionale; 
    i)  i  contributi  per  agevolare  la   progettazione   specifica
necessaria a consentire l'accesso dei progetti di ricerca e  sviluppo
degli open innovation center agli strumenti di finanziamento europei; 
    l) i contributi per favorire la presenza all'interno  degli  open
innovation center di management qualificato, che possa coordinare  al
meglio le attivita' tra soggetti diversi e gli organismi  di  ricerca
coinvolti; 
    m) le misure  per  valorizzare,  tra  le  PMI  della  Regione,  i
risultati positivi dell'attivita' di ricerca e innovazione realizzata
all'interno degli open innovation  center,  per  diffondere  il  piu'
possibile tra esse il modello di open innovation; 
    n) gli specifici vincoli di  inalienabilita'  e  di  destinazione
d'uso dei beni oggetto del contributo, non inferiori a venti anni per
i beni immobili e a cinque anni per le attrezzature e gli altri  beni
mobili, nonche' le  conseguenze  di  revoca  totale  o  parziale  del
contributo concesso, in caso di violazione dei medesimi vincoli; 
    o) le modalita' e i criteri di concessione e riparto,  erogazione
e  rendicontazione  delle  misure  di  sostegno,  concesse  in  forma
automatica o selettiva. 
  3. Il piano operativo viene aggiornato, ove necessario, sulla  base
degli  stanziamenti  annuali  effettivamente  resi  disponibili  dopo
l'approvazione della legge di bilancio.